Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 03/04/2013 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 |
Art. 2. Clausola di invarianza |
§ 71.2.206 - D.M. 3 aprile 2013, n. 48.
Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
(G.U. 9 maggio 2013, n. 107)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la
Visto il
Visto l'art.16-quater, comma 2, del
Rilevata la necessità di modificare l'articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 18 del
1. L'articolo 18 del
«Articolo 18
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della
Art. 2. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 registro n. 4, foglio n. 4