Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.4 caccia e pesca |
Data: | 12/04/2013 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 18 della l.r. 64/1994) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 30 della l.r. 64/1994) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 64/1994) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 33bis alla l.r. 64/1994) |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 33ter alla l.r. 64/1994) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 46 della l.r. 64/1994) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16) |
§ 3.4.38 - L.R. 12 aprile 2013, n. 9.
Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).
(B.U. 30 aprile 2013, n. 18)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16
(Revisore legale)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.".
Art. 2. (Modificazione all'articolo 18 della
1. Il comma 6 dell'articolo 18 della
"6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della
Art. 3. (Modificazione all'articolo 30 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 33 della
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della
"1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet de chasse", predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.".
2. Il comma 7bis dell'articolo 33 della
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 33bis alla
1. Dopo l'articolo 33 della
"Art. 33 bis. (Commissione disciplinare)
1. E' istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria.".
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 33ter alla
1. Dopo l'articolo 33bis della
"Art. 33 ter. (Divieto di rilascio del tesserino regionale)
1. Nei casi di condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, della
2. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), i), l), della
3. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a un anno.
4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.".
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 46 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della
2. Alle lettere b), g), n) e r) del comma 1 dell'articolo 46 della
3. Alle lettere c), e) ed o) del comma 1 dell'articolo 46 della
4. Alle lettere d), q) e s) del comma 1 dell'articolo 46 della
5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 46 della
6. Alle lettere h), i) e m) del comma 1 dell'articolo 46 della
7. Alle lettere l) e p) del comma 1 dell'articolo 46 della
8. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della
9. Alla lettera a) del comma 4bis dell'articolo 46 della
10. Alle lettere b) ed e) del comma 4bis dell'articolo 46 della
11. Alla lettera c) del comma 4bis dell'articolo 46 della
12. Alle lettere d) e f) del comma 4bis dell'articolo 46 della
Art. 8. (Modificazione all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della