§ 3.4.37 - L.R. 12 giugno 2012, n. 16.
Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 caccia e pesca
Data:12/06/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 15)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 17)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 18)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 25)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 27)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 29)
Art. 7.  (Modificazione all'articolo 31)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 33)
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 35)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 36)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 37)
Art. 12.  (Disposizioni transitorie)


§ 3.4.37 - L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

(B.U. 26 giugno 2012, n. 27)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 15)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

 

"b) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

a) circoscrizione venatoria numero 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria numero 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Sarre;

c) circoscrizione venatoria numero 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta;

d) circoscrizione venatoria numero 4, comprendente il territorio dei comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;

e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;

f) circoscrizione venatoria numero 6, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;

g) circoscrizione venatoria numero 7, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

h) circoscrizione venatoria numero 8, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori costituite da un minimo di nove e un massimo di ottanta cacciatori.".

 

3. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"3. I cacciatori sono assegnati di diritto alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza; essi possono essere assegnati, a richiesta, ad altra sezione comunale cacciatori dal Comitato regionale per la gestione venatoria, in base ai posti disponibili e secondo una graduatoria di priorità definita dal Comitato stesso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g).".

 

4. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 dopo le parole: "Qualora il numero dei cacciatori" sono aggiunte le seguenti: "residenti nel Comune".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 18)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

 

"7 bis. I capi di ungulati selvatici abbattuti nel corso di interventi di controllo sono inviati ai centri di lavorazione abilitati, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 64/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica il rinvenimento o l'abbattimento del capo. La predetta disposizione non si applica nel caso di ritrovamento di palchi caduchi di cervidi.".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"2. Qualora la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica riconosca che gli esemplari di fauna selvatica di cui al comma 1 non rivestono particolare interesse scientifico, questi possono essere lasciati in detenzione ai soggetti che li hanno rinvenuti, secondo le modalità di cui all'articolo 27.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica non abbia riconosciuto, entro sessanta giorni dalla denuncia medesima, un particolare interesse scientifico.".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 64/1994, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai palchi caduchi di cervidi, alle loro parti o agli oggetti preparati con gli stessi, il cui possesso è libero e non necessita di denuncia.".

 

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 64/1994, inserito dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"1 ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria, in Valle d'Aosta o al di fuori di essa, è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento.".

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 64/1994, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40;".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 64/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) con due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40.".

 

     Art. 7. (Modificazione all'articolo 31)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 64/1994, è inserito il seguente:

 

"2 bis. Per le specie cacciabili soggette ad assegnazione nominativa, al fine di assicurare il legame cacciatore - territorio, i capi prelevabili in una determinata unità gestionale sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori situate nel territorio in cui ricade l'unità gestionale medesima.".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994 le parole: "e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

 

"e bis) per i cacciatori che non hanno mai praticato l'esercizio venatorio in Zona Alpi o in Valle d'Aosta, alla verifica della conoscenza delle disposizioni regionali in materia venatoria e della biologia e riconoscimento delle specie di selvaggina presenti sul territorio regionale e sottoposte a pianificazione venatoria, attraverso specifico esame le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, dinanzi alla commissione di cui all'articolo 35.".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 35)

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria di cui all'articolo 34 e per la verifica di cui all'articolo 33, comma 2, lettera ebis), è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"3. La commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione faunistica, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente, o suo sostituto;

b) un esperto in vertebrati omeotermi in possesso di diploma di laurea, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso, o suo sostituto.".

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"4. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre aver frequentato uno specifico corso di preparazione, comprendente lezioni teorico-pratiche sulle materie oggetto d'esame, nonché aver partecipato ad uscite sul campo in occasione di censimenti o altre attività di gestione della fauna selvatica organizzati dalla struttura regionale competente in materia di gestione faunistica con la collaborazione, anche di tipo economico, del Comitato regionale per la gestione venatoria, anche avvalendosi di strutture specifiche tra cui il Centro d'educazione regionale faunistica. I contenuti e le modalità di partecipazione e svolgimento del corso sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 37)

1. L'articolo 37 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 37

(Programma d'esame)

1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:

a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;

b) una prova teorica sulle seguenti materie:

1) legislazione venatoria;

2) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

3) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

4) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

5) norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all'ambiente montano.".

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie)

1. Per le sezioni comunali cacciatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di iscritti superiore a ottanta, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 64/1994, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi stabiliti. Nelle more dell'applicazione della disposizione, nessun nuovo cacciatore può essere assegnato alle predette sezioni, anche se residente in uno dei Comuni facenti parte delle medesime. Qualora il numero di cacciatori già iscritti risulti tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili compatibile con le dinamiche demografiche finalizzate all'aumento della selvaggina o non permetta di assicurare una quota pro-capite media di animali prelevabili assegnati omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria, nelle more di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, può assegnare d'ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali, secondo criteri stabiliti dal Comitato medesimo e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica [1].

 

2. Le disposizioni di cui alla lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 36 e all'articolo 37 della l.r. 64/1994, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione a far data dalle sessioni d'esame relative all'anno 2013.

 

3. I rappresentanti dei cacciatori già designati nel Comitato regionale per la gestione venatoria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della l.r. 64/1994, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalle circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, continuano a permanere in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.