Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 17/07/2013 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2004 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 28/2004 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2004 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 28/2004 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2004 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 28/2004 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 28/2004 |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 28/2004 |
Art. 10. Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 28/2004 |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 28/2004 |
§ 4.5.95 - L.R. 17 luglio 2013, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
(B.U. 22 luglio 2013, n. 35)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 maggio 2013;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario rinviare al
2. Si rende opportuno demandare al regolamento regionale l’individuazione delle prestazioni di attività di estetica eseguibili presso il domicilio del committente, nonché la disciplina, ove necessario, delle modalità di attuazione dei percorsi formativi previsti dal
3. Si rende inoltre necessario adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l’esercizio delle attività previste dalla
4. In attuazione dell’articolo 12, comma 4 bis, del
5. Si ritiene opportuno riformulare la norma sulle sanzioni al fine di ricalibrarne l’entità in ragione del grado di pericolosità e delle diverse fattispecie;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“ 2 bis. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all’articolo 5. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
“ b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della
“ d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente; ”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“ Art. 7 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Le attività di cui all'articolo 1, sono soggette a SCIA con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con
4. L’esercizio congiunto delle attività di cui all’articolo 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla
5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda unità sanitaria locale (USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11. ”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“ 1. All’attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la
2. Il comma 4 dell’articolo 8 della
3. Il comma 5 dell’articolo 8 della
“ 5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10. ”.
4. Al comma 6 dell’articolo 8 della
5. Il comma 7 dell’articolo 8 della
“ 7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5. ”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“ 2. L’attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all’azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dall’avvio dell’attività. ”
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della
“ 4 bis. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l’utilizzo di determinate attrezzature dal
Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 della
“ 6 bis. Qualora l’interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli. ”.
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“ Art. 12 - Sanzioni
1. Chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla chiusura dell’attività.
2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell’attività.
3. Chiunque esercita l’attività senza che sia stato designato in ogni sede dell’impresa almeno un responsabile tecnico di cui all’articolo 8, comma 7 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque nell’esercizio dell’attività di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal
5. Chiunque esercita l’attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui al comma 5, per mancanza dei requisiti minimi strutturali, il comune dispone la sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti.
7. Chiunque esercita l’attività senza l’osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, e dal
8. Chiunque nell’esercizio dell’attività utilizza attrezzature che non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all’articolo 5, e al
9. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla cessazione dell'attività.
10. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
11. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 2 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
13. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
14. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 10. Abrogazione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
Art. 11. Inserimento dell’articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
“ Art. 16 bis. Adeguamento del regolamento regionale
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della