Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 25/07/2013 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 6. Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole |
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 11. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 12. Sistema portuale regionale |
Art. 13. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 14. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 17. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi |
Art. 18. Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione |
Art. 19. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria |
Art. 21. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 23. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 |
Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 |
Art. 26. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004 |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005 |
Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 |
Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010 |
Art. 30. Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 |
Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 |
Art. 32. Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge |
Art. 33. Proroga delle graduatorie vigenti |
Art. 34. Copertura finanziaria |
Art. 35. Entrata in vigore |
§ 6.2.121 - L.R. 25 luglio 2013, n. 9.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 25 luglio 2013, n. 208)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2013: |
Euro |
536.667,76; |
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, |
Esercizio 2013: |
Euro |
469.515,80; |
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2013: |
Euro |
1.529.392,42. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
"a bis) |
Cap. 16332 |
"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2013: |
Euro |
365.073,67.". |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l'importo di Euro 300.000,00.
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
"Art. 7
Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della
2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla
5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 14 del
Art. 6. Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole
1. Per il miglioramento dell'efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla
3. Per l'esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
2. Al comma 4 dell'articolo 8 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 11. Abrogazione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
Art. 12. Sistema portuale regionale
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali, sono revocate per l'importo di Euro 720.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, sono revocate per l'importo di Euro 200.000,00.
Art. 13. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
Art. 14. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l'esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) |
Cap. 51771 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 176.972,65; |
b) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 295.343,96. |
1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:
a) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
|
Euro 577.367,78.". |
Art. 16. Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 17. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:
a) per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse Statali;
b) trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del
Art. 18. Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della
2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.
Art. 19. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
1.252,61 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
202.500,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
339,07 |
4) |
2722 |
1.2.3.3.4420 |
10.000,00 |
5) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
1.195.536,68 |
6) |
2800 |
1.2.3.3.4422 |
237.628,00 |
7) |
3453 |
1.2.2.3.3100 |
91.000,00 |
8) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
3.950.208,98 |
9) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
20.000,00 |
10) |
3861 |
1.2.3.3.4440 |
57.697,50 |
11) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
63.332,24 |
12) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
484,40 |
13) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
357,31 |
14) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
33.580,42 |
15) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.426.337,40 |
16) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
250.000,00 |
17) |
14427 |
1.3.1.3.6212 |
11.018,30 |
18) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
1.173.325,46 |
19) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
1.659.844,62 |
20) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
3.115.893,38 |
21) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.512.534,95 |
22) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
7.229.426,58 |
23) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
16.630.960,60 |
24) |
23752 |
1.3.2.3.8368 |
6.757.659,00 |
25) |
23754 |
1.3.2.3.8368 |
3.300.000,00 |
26) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
1.813.673,49 |
27) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
696.442,13 |
28) |
30638 |
1.4.1.3.12630 |
200.000,00 |
29) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
2.004.666,22 |
30) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
208.084,66 |
31) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
17.389.839,88 |
32) |
31116 |
1.4.1.3.12650 |
2.340.269,06 |
33) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
300.000,00 |
34) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
969.177,31 |
35) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
6.216.334,55 |
36) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
185.211,66 |
37) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
440.000,00 |
38) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
841,00 |
39) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
112.232,05 |
40) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
41) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
139.530,00 |
42) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.695.844,16 |
43) |
37344 |
1.4.2.3.14220 |
800.000,00 |
44) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
5.909.835,33 |
45) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
282.525,00 |
46) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
2.370.428,76 |
47) |
37404 |
1.4.2.3.14223 |
299.250,00 |
48) |
37427 |
1.4.2.3.14223 |
250.000,00 |
49) |
37431 |
1.4.2.3.14223 |
800.000,00 |
50) |
37436 |
1.4.2.3.14223 |
594.183,11 |
51) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
52) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
538.830,32 |
53) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
1.641.927,58 |
54) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
962.700,09 |
55) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
3.997.880,85 |
56) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
993.323,29 |
57) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
679.127,93 |
58) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
2.343.199,25 |
59) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
272.000,00 |
60) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
51.402,56 |
61) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
946.921,96 |
62) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
632.715,97 |
63) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
299.637,79 |
64) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
11.835.135,80 |
65) |
43282 |
1.4.3.3.16010 |
9,65 |
66) |
43654 |
1.4.3.3.16508 |
7.248,89 |
67) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
242.620,42 |
68) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
300.433,93 |
69) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
2.199.888,47 |
70) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
1.563.727,00 |
71) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
4.160.000,00 |
72) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
6.428,04 |
73) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
1.000.000,00 |
74) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
250.150,38 |
75) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
1.009.034,28 |
76) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
861.078,79 |
77) |
57198 |
1.5.2.3.21000 |
175.000,00 |
78) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
10.649.453,82 |
79) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
1.191.252,21 |
80) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
1.134.573,96 |
81) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
69.935.649,36 |
82) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
2.453.699,54 |
83) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
513,64 |
84) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
2.542.983,20 |
85) |
70715 |
1.6.5.3.27520 |
1.191.440,00 |
86) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
5.748.748,98 |
87) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
1.174.263,40 |
88) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
2.069.309,80 |
89) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
1.548.843,78 |
90) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
376,41 |
91) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
1.519.343,88 |
92) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
7.468,92 |
93) |
78458 |
1.4.2.3.14384 |
67.602,22 |
94) |
78464 |
1.4.2.3.14384 |
204.320,44 |
95) |
78476 |
1.4.2.3.14384 |
31.931,16 |
96) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
3.194.536,58 |
97) |
78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.150.000,00.". |
Art. 20. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla
2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8 e 9 della
Art. 21. Modifiche alla
1. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della
"2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residuate alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.".
Art. 22. Modifiche alla
1. L'articolo 4 della
Art. 23. Modifiche alla
1. Il comma 9 dell'articolo 13 della
"9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio. Il termine di avvio del servizio, dalla data di aggiudicazione definitiva, è fissato in trenta mesi, ove il materiale rotabile per lo svolgimento del servizio non sia disponibile nel termine previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera f), del
2. Il comma 5 dell'articolo 14 ter della
3. Il comma 6 dell'articolo 16 della
"6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma almeno pari al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni della compensazione o del corrispettivo operate in base al presente comma.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
"1 bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all'articolo 24 della
5. Il comma 2 dell'articolo 19 della
"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative previste all'articolo 25, comma 1, lettera a), della
6. Al comma 1 dell'articolo 34 della
7. Al comma 2 dell'articolo 34 della
8. Al comma 4 quater dell'articolo 44 della
Art. 24. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
"1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:
1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile;
2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;
e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 25. Modifiche alla
1. All'articolo 39 della
"3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.
3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.".
Art. 26. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia, appositamente delegato.
3. L'articolo 36 della
Art. 27. Modifiche alla
1. La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della
"f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.".
Art. 28. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della
"1. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell'organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell'affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L'intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l'organizzazione e l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3, della
Art. 29. Modifiche alla
1. L'articolo 9 della
"Art. 9
Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale
1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".
Art. 30. Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla
1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, della
Art. 31. Modifiche alla
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della
"3 bis Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della
"3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.
3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della
5. Il comma 3 dell'articolo 24 della
6. Al comma 6 dell'articolo 24 della
Art. 32. Proroga termini articolo 7, comma 12, della
1. I termini di cui all'articolo 7, comma 12, della
2. Nei casi di cui all'articolo 8 della
3. Nei casi di cui all'articolo 9 della
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della
5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.
7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla
8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della
Art. 33. Proroga delle graduatorie vigenti [4]
1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 luglio 2015.
Art. 34. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 35. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ASSESTAMENTO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della