§ 1.2.68 - L.R. 19 marzo 2013, n. 7.
Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:19/03/2013
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 20 della L.R. n. 68/2012)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 25 della L.R. n. 68/2012)
Art. 3.  (Sostituzione dell’art. 28 della L.R. n. 68/2012)
Art. 4.  (Modifiche all’art. 29 della L.R. n. 68/2012)
Art. 5.  (Modifiche all’art. 33 della L.R. n. 68/2012)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 8 della L.R. n. 42/2007)
Art. 7.  (Modifiche all’art. 15 della L.R. n. 39/2012)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.68 - L.R. 19 marzo 2013, n. 7.

Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci)

(B.U. 20 marzo 2013, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 20 della L.R. n. 68/2012)

Al comma 1 dell’articolo 20 della L.R. n. 68/2012, è aggiunto il seguente periodo: “Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 25 della L.R. n. 68/2012)

Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della L.R. n. 68/2012 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base delle domande pervenute in conformità all’avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’art. 28 della L.R. n. 68/2012)

L’articolo 28 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 28

(Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti ed al Presidente del Collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente al 15% ed al 20% dell'indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta.

2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni, ai componenti ed al Presidente del Collegio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 29 della L.R. n. 68/2012)

1. Il comma 5 dell’articolo 29 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

 

“5. I soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 non possono essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 25. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti, con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 29 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

 

“6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte del competente Servizio del Consiglio regionale.”.

 

3. Il comma 7 dell’articolo 29 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

 

“7. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, al competente Servizio del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, il soggetto inadempiente viene diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale si procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 33 della L.R. n. 68/2012)

1. Il comma 4 dell’articolo 33 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

 

“4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 30 maggio 2013. Agli stessi è corrisposto l’intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 8 della L.R. n. 42/2007)

1. Al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie), le parole “vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento previsto per i dirigenti regionali, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 15 della L.R. n. 39/2012)

1. All’articolo 15 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) i commi 3 e 5 sono abrogati.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in via Telematica.