§ 42.5.74 - D.L. 27 agosto 1994, n. 513 .
Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:27/08/1994
Numero:513


Sommario
Art. 1.      1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei [...]
Art. 2.      1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto [...]
Art. 3.      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti [...]
Art. 4.      1. Il piano di liquidazione di cui all'art. 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta [...]
Art. 5.      1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti [...]
Art. 6.      1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...]


§ 42.5.74 - D.L. 27 agosto 1994, n. 513 [1].

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(G.U. 29 agosto 1994, n. 201).

 

     Art. 1.

     1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'art. 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

     2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'art. 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

 

          Art. 2.

     1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro, per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari [2] .

     2. Il piano di liquidazione dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

     a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorità da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate operanti nei settori:

     1) della ricerca del legno e della forestazione;

     2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

     3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

     4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

     5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

     6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

     7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

     b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative cui provvedono primarie società specializzate nazionali o estere [3] ;

     c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità di affidare attività funzionalmente individuate a società appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

     d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a);

     e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente "Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC", le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

     4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello delle qualifiche di inquadramento [4] .

     5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'art. 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

     6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, e all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonchè quanto previsto dall'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991 [5] .

     6-bis. Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 [6] .

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

     8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi [7] alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 4.

     1. Il piano di liquidazione di cui all'art. 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

     2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'art. 2 si applica l'agevolazione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

 

          Art. 5.

     1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'art. 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

     2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

 

          Art. 6.

     1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari [8] .

     2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle società costituite ai sensi dell'art. 2.

     3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 28 ottobre 1994, n. 595.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma vedi l' art. 1 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.