§ 42.2.6 - Legge 13 giugno 1935, n. 1453.
Costituzione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:13/06/1935
Numero:1453


Sommario
Art. 1.      E' costituito l'"Ente nazionale per la cellulosa e per la carta", al quale è conferita la personalità giuridica.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'ente è retto da uno statuto approvato con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni di concerto coi ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.


§ 42.2.6 - Legge 13 giugno 1935, n. 1453.

Costituzione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

(G.U. 10 agosto 1935, n. 186).

 

     Art. 1.

     E' costituito l'"Ente nazionale per la cellulosa e per la carta", al quale è conferita la personalità giuridica.

     A far parte di detto ente entrano tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta e le altre aziende consumatrici di cellulosa.

 

          Art. 2. [1]

     L'ente ha per iscopo di:

     1) Promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia.

     2) Adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali e coloniali per la cellulosa.

     Quando si tratti di materie prime coloniali i provvedimenti debbono essere adottati previo assenso del ministero delle colonie.

     3) Curare la disciplina della produzione nazionale della cellulosa e della distribuzione della cellulosa importata tra le categorie consumatrici, nonché la disciplina della produzione e vendita della carta, con particolare riguardo a determinate produzioni e determinati consumi.

     4) Provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta, mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutte le aziende partecipanti debbono concorrere.

     Le deliberazioni degli organi dell'ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nel precedente art. 1.

 

          Art. 3. [2]

     I mezzi finanziari per il funzionamento dell'ente saranno costituiti da:

     a) un contributo annuo dello Stato di lire 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;

     b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le amministrazioni dello Stato) fabbricati nel regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

     Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

     c) un contributo annuo di lire 2.000.000 a carico dei produttori nel regno di fibre tessili artificiali;

     d) un contributo di lire 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

     Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     L'ente è retto da uno statuto approvato con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni di concerto coi ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

     Esso è sottoposto alla vigilanza del ministero delle corporazioni.

     Ai fini di tale vigilanza l'ente dovrà comunicare al ministero delle corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti, nonchè il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.

     E' inoltre in facoltà dei ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste di delegare un loro funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'ente.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2189.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2189 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 13 giugno 1940, n. 868.