§ 42.1.21 - D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.
Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:21/01/2004
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità dell'Ente
Art. 3.  Attività dell'I.N.RI.M.
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Principi di organizzazione
Art. 6.  Presidente
Art. 7.  Consiglio di amministrazione
Art. 8.  Consiglio scientifico
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 10.  Comitato di valutazione
Art. 11.  Direttore generale
Art. 12.  Dipartimento
Art. 13.  Disposizioni specifiche
Art. 14.  Piani di attività
Art. 15.  Entrate dell'I.N.RI.M.
Art. 16.  Strumenti
Art. 17.  Regolamenti
Art. 18.  Bilanci, relazioni e controlli
Art. 19.  Personale
Art. 20.  Mobilità con le università
Art. 21.  Norme transitorie


§ 42.1.21 - D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(G.U. 16 febbraio 2004, n. 38)

 

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).

     2. Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalità, le attività, gli organi, i principi di organizzazione e le modalità di funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

     a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

     b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;

     c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;

     d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;

     e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

     f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

     g) valutare i risultati della ricerca.

 

     Art. 2. Finalità dell'Ente

     1. L'I.N.RI.M. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di istituto metrologico primario, già di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.

     2. L'I.N.RI.M. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

     3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

     4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle attività produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.

 

     Art. 3. Attività dell'I.N.RI.M.

     1. L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attività indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:

     a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

     b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, competenze scientifiche;

     c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;

     d) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

     e) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     f) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonchè promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

     g) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

     h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

 

     Art. 4. Organi

     1. Sono organi dell'I.N.RI.M.:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il consiglio scientifico;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. Principi di organizzazione

     1. L'I.N.RI.M. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.

 

     Art. 6. Presidente

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:

     a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;

     b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

     c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;

     d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

     2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

     3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

 

     Art. 7. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

     a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

     b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

     c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

     d) delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;

     e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;

     f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;

     g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;

     h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

     i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

     l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

     2. Il consiglio è composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due designati dal Ministro delle attività produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

 

     Art. 8. Consiglio scientifico

     1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:

     a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonchè sugli schemi dei regolamenti dell'Istituto;

     b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;

     c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

     2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'I.N.RI.M. che lo presiede, da nove componenti, con qualificata professionalità ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno designato dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità metrologica internazionale e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

     3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

     Art. 9. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

     Art. 10. Comitato di valutazione

     1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

     2. Il comitato di valutazione è composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

     3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

 

     Art. 11. Direttore generale

     1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa ed i servizi generali dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

     a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;

     b) elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;

     c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

     d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.

     2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 12. Dipartimento

     1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attività di ricerca dell'ente.

     2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:

     a) proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attività di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane;

     b) gestire i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione;

     c) istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;

     d) proporre al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;

     e) curare le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;

     f) favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;

     g) svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;

     h) presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta;

     i) gestire gli acquisti correnti nelle modalità definite dai regolamenti dell'ente.

     3. Al dipartimento è preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il direttore è scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e può formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.

 

     Art. 13. Disposizioni specifiche

     1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'I.N.RI.M.

     2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

     3. Il direttore generale e il direttore di dipartimento, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. I compensi del direttore di dipartimento e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

     6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato, un commissario straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

     7. L'I.N.RI.M. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

     Art. 14. Piani di attività

     1. L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonchè le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

     2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

     3. L'I.N.RI.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

 

     Art. 15. Entrate dell'I.N.RI.M.

     1. Le entrate dell'I.N.RI.M. sono costituite:

     a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;

     b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     c) dai proventi e contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, ove previsti, nonchè dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

     d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

     e) dai proventi derivanti dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

     f) dai proventi provenienti dalla cessione di brevetti o conoscenze;

     g) da ogni altra eventuale entrata.

 

     Art. 16. Strumenti

     1. L'I.N.RI.M. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

     a) stipulare accordi e convenzioni;

     b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

     c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

     d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione di centri di ricerca internazionali, o altre iniziative scientifiche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;

     e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

     2. L'I.N.RI.M. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.

 

     Art. 17. Regolamenti

     1. L'I.N.RI.M. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonchè di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

     a) definisce l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attività del dipartimento, della struttura amministrativa e dei servizi generali;

     b) stabilisce le procedure per la nomina del direttore di dipartimento;

     c) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

     3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

     a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

     b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

     c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

     d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

     e) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

     4. Il regolamento del personale:

     a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

     b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato.

 

     Art. 18. Bilanci, relazioni e controlli

     1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. L'I.N.RI.M. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

 

     Art. 19. Personale

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

     2. [L'IN.RI.M., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale] [1].

     3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

     4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi:

     a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

     b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.

 

     Art. 20. Mobilità con le università

     1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.RI.M. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

     2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso l'I.N.RI.M.

     3. Il personale di ricerca dell'I.N.RI.M. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o di centri di ricerca, nonchè a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

     4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'I.N.RI.M. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

     5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 21. Norme transitorie

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed i1 consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ed è nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attività come istituto del CNR. Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalità per la fusione dei due istituti.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti» del CNR è fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonchè i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalità definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresì nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale, ove applicabili, e le modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.

     3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 13, comma 6.

     4. La dotazione organica dell'I.N.RI.M. è rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3.

     5. La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, è sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138.

     6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, è abrogata.

 

 

Allegato 1

 

QUADRO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL C.N.R.

 

Sostituisce la tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

 

Profilo

Livello

Dotazione organica proposta

 

 

 

Dirigente

I fascia

2

 

II fascia

20

 

Totale parziale

22

 

 

 

Dirigente di ricerca

I

670

Primo ricercatore

II

1.370

Ricercatore

III

2.363

 

Totale parziale

4.403

 

 

 

Dirigente tecnologo

I

56

Primo tecnologo

II

100

Tecnologo

III

300

 

Totale parziale

456

 

 

 

Direttore di divisione r.e.

IV

21

 

Totale parziale

21

 

 

 

Funzionario di amministrazione

IV

316

 

V

5

 

Totale parziale

321

 

 

 

C.T.E.R.

IV

700

 

V

601

 

VI

395

 

Totale parziale

1.696

 

 

 

Collaboratore di amministrazione

V

112

 

VI

138

 

VII

144

 

Totale parziale

394

 

 

 

Operatore tecnico

VI

262

 

VII

359

 

VIII

122

 

Totale parziale

743

 

 

 

Operatore di amministrazione

VII

134

 

VIII

90

 

IX

1

 

Totale parziale

225

 

 

 

Ausiliario tecnico

VIII

86

 

IX

3

 

Totale parziale

89

 

 

 

Ausiliario di amministrazione

IX

55

 

Totale parziale|55

 

 

 

 

 

Totali

8.425 (*)

 

(*) Da tale dotazione va detratto il numero di unità di personale dell'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» che confluisce nell'I.N.R.I.M.

 

 

Allegato 2

 

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI C.N.R. DI ASTROFISICA SPAZIALE RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

 

Sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138

 

Profilo

Livello

Dotazione organica

 

 

 

Dirigente di ricerca

I

40

I ricercatore

II

75

Ricercatore

III

114

 

Totale ricercatori

229

 

 

 

Dirigente tecnologo

I

4

I tecnologo

II

12

Tecnologo

III

19

 

Totale tecnologi

35

 

 

 

Direttore di Divisione r.e.

 

1

 

Totale direttore di divisione r.e

1

 

 

 

Funzionari di amministrazione

IV

8

 

V

12

 

Totale funzionari amministrazione

20

 

 

 

CTER

IV

16

 

V

43

 

VI

36

 

Totale CTER

95

 

 

 

Collaboratore di amministrazione

V

9

 

VI

7

 

VII

6

 

Totale collaboratori di amministrazione

22

 

 

 

Operatore tecnico

VI

14

 

VII

5

 

VIII

18

 

Totale operatori tecnici

37

 

 

 

Operatore di amministrazione

VIII

6

 

IX

1

 

Totale operatori di amministrazione

7

 

 

 

Ausiliario tecnico

VIII

1

 

IX

2

 

Totale ausiliari tecnici

3

 

 

 

Ausiliario di amministrazione

VIII

1

 

Totale ausiliari di amministrazione

1

 

 

 

 

Totale

450

 

 

Allegato 3

 

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)

Dotazione organica

 

Profilo

Livello

IEN

IMGC

Dotazione organica

 

 

 

 

 

Dirigente di ricerca

I

8

3

11

I ricercatore

II

19

13

32

Ricercatore

III

26

17

43

Totale ricercatori

 

53

33

86

 

 

 

 

 

Dirigente tecnologo

I

2

-

2

I Tecnologo

II

4

2

6

Tecnologo

III

8

1

9

Totali tecnologi

 

14

3

17

 

 

 

 

 

I Dirigente

II (*)

1

-

1

(*) Direttore generale con contratto T.D.

 

 

 

 

Dirigente

III

1

-

1

Totale dirigenti

 

2

-

2

 

 

 

 

 

Funzionario di amministrazione

IV

4

-

4

 

V

2

2

4

Totale funzionari di amministrazione

 

6

2

8

 

 

 

 

 

Collaboratore tecnico

IV

3

9

12

 

V

8

15

23

 

VI

32

11

43

Totale C.T.E.R.

 

43

35

78

 

 

 

 

 

Collaboratore di amministrazione

V

2

-

2

 

VI

3

2

5

 

VII

7

1

8

Totale collaboratori di amministrazione

 

12

3

15

 

 

 

 

 

Operatore tecnico

VI

3

2

5

 

VII

1

1

2

 

VIII

12

5

17

Totale operatori tecnici

 

16

8

24

 

 

 

 

 

Operatore di amministrazione

VII

2

1

3

 

VIII

2

4

6

 

IX

-

-

-

Totale operatori di amministrazione

 

4

5

9

 

 

 

 

 

Ausiliario tecnico

VIII

1

-

1

 

IX

-

2

2

Totale ausiliari tecnici

 

1

2

2

 

 

 

 

 

Ausiliario di amministrazione

IX

-

-

-

 

 

 

 

 

Totale

 

151

91

241 + 1 (*)

 

(*) Direttore generale con contratto T.D.


[1] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213.