§ 85.1.239 - D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:04/06/2003
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità e natura dell'ente
Art. 3.  Attività dell'I.N.A.F.
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Principi di organizzazione
Art. 6.  Presidente
Art. 7.  Consiglio di amministrazione
Art. 8.  Consiglio scientifico
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 10.  Comitato di valutazione
Art. 11.  Direttore amministrativo
Art. 12.  Dipartimenti
Art. 13.  Osservatori e istituti
Art. 14.  Disposizioni specifiche
Art. 15.  Piani di attività
Art. 16.  Entrate dell'I.N.A.F.
Art. 17.  Strumenti
Art. 18.  Regolamenti
Art. 19.  Personale
Art. 20.  Mobilità con le università
Art. 21.  Bilanci, relazioni e controlli
Art. 22.  Norme transitorie e finali
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 85.1.239 - D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138.

Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

(G.U. 19 giugno 2003, n. 140)

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

     a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

     b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;

     c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;

     d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;

     e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

     f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

     g) valutare i risultati della ricerca.

 

          Art. 2. Finalità e natura dell'ente

     1. L'I.N.A.F. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.

     2. L'I.N.A.F. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:

     a) istituto di radioastronomia;

     b) istituto di astrofisica spaziale;

     c) istituto di fisica dello spazio interplanetario.

 

          Art. 3. Attività dell'I.N.A.F.

     1. L'I.N.A.F.:

     a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

     b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;

     c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;

     d) promuove la valorizzazione ai fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

     e) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;

     f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale ed internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

     g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;

     h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     i) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante appropriate attività divulgative e museali;

     l) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati.

 

          Art. 4. Organi

     1. Sono organi dell'I.N.A.F.:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il consiglio scientifico;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 5. Principi di organizzazione

     1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. è definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.

 

          Art. 6. Presidente

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

     Il presidente:

     a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;

     b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

     c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g);

     d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

     2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e può essere confermato una sola volta.

     3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

 

          Art. 7. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente.

     Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

     a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

     b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

     c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

     d) delibera i regolamenti dell'ente;

     e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;

     f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;

     g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;

     h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

     i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

     l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

     2. Il consiglio è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica nel settore di attività dell'I.N.A.F.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

          Art. 8. Consiglio scientifico

     1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente.

     Il consiglio scientifico:

     a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;

     b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;

     c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

     2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

     3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

          Art. 9. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

          Art. 10. Comitato di valutazione

     1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

     2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

     3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

 

          Art. 11. Direttore amministrativo

     1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     Il direttore amministrativo:

     a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;

     b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;

     c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

     d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

     2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 12. Dipartimenti

     1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attività di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale.

     2. I dipartimenti:

     a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali di attività complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;

     b) affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;

     c) coordinano le attività degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;

     d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;

     e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;

     f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;

     g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;

     h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca e supportano i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;

     i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

     3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

     4. L'incarico di direttore di dipartimento è a tempo pieno ed è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attività dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta.

 

          Art. 13. Osservatori e istituti

     1. Gli osservatori e gli istituti sono le unità organizzative, responsabili dell'attività di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

     2. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.

     3. Gli osservatori e gli istituti:

     a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attività di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;

     b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati.

     4. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attività degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.

     5. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

 

          Art. 14. Disposizioni specifiche

     1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'I.N.A.F.

     2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

     3. Il direttore amministrativo, i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. I compensi dei direttori di dipartimento e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

     6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

     7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

          Art. 15. Piani di attività

     1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attività, formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

     2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

     3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

 

          Art. 16. Entrate dell'I.N.A.F.

     1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:

     a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;

     b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

     d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

     e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;

     f) da ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 17. Strumenti

     1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può:

     a) stipulare accordi e convenzioni;

     b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

     c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

     d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

     e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

     2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.

 

          Art. 18. Regolamenti

     1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

     a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;

     b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;

     c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;

     d) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatorio;

     e) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

     3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

     a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

     b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

     c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

     d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;

     e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

     f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

     4. Il regolamento del personale:

     a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

     b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

 

          Art. 19. Personale

     1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.

     2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.

     4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

     5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

 

          Art. 20. Mobilità con le università

     1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

     2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.

     3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

     4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'I.N.A.F. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

     5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

          Art. 21. Bilanci, relazioni e controlli

     1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. L'I.N.A.F. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

 

          Art. 22. Norme transitorie e finali

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo decadono il presidente ed il consiglio direttivo dell'I.N.A.F. ed è nominato, con la procedura di cui all'articolo 14, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'ente nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario, che può nominare due sub-commissari, cui delegare una parte delle sue funzioni, provvede, altresì, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, definendo anche le modalità per l'accorpamento nell'I.N.A.F. degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 3.

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli istituti di cui all'articolo 2, comma 3, proseguono nella loro attività come istituti del C.N.R. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli istituti predetti, nonché il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, individuato dal C.N.R. d'intesa con l'I.N.A.F., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del C.N.R. effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'I.N.A.F., che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il suddetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonché l'eventuale trattamento di fine rapporto.

     3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.

     4. Le dotazioni organiche dell'I.N.A.F. sono rideterminate ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1 e 2.

     5. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, è abrogato ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.

 

          Art. 23. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella n. 1

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (I.N.A.F.)

PIANTA ORGANICA

 

 

PERSONALE DI RICERCA

DOTAZIONE ORGANICA

Astronomi ordinari

44

Astronomi associati

95

Ricercatori Astronomi

249

 

 

TOTALE

388

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

DOTAZIONE ORGANICA

Dirigenti

4

Categoria E.P.

45

Categoria D

160

Categoria C

221

Categoria B

96

 

 

TOTALE

526

 

 

Tabella n. 2 [1]

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI DEL C.N.R. DI ASTROFISICA SPAZIALE RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

 

Profilo

Livello

Dotazione organica

 

 

 

Dirigente di ricerca

I

40

I ricercatore

II

75

Ricercatore

III

114

 

Totale ricercatori

229

 

 

 

Dirigente tecnologo

I

4

I tecnologo

II

12

Tecnologo

III

19

 

Totale tecnologi

35

 

 

 

Direttore di Divisione r.e.

 

1

 

Totale direttore di divisione r.e

1

 

 

 

Funzionari di amministrazione

IV

8

 

V

12

 

Totale funzionari amministrazione

20

 

 

 

CTER

IV

16

 

V

43

 

VI

36

 

Totale CTER

95

 

 

 

Collaboratore di amministrazione

V

9

 

VI

7

 

VII

6

 

Totale collaboratori di amministrazione

22

 

 

 

Operatore tecnico

VI

14

 

VII

5

 

VIII

18

 

Totale operatori tecnici

37

 

 

 

Operatore di amministrazione

VIII

6

 

IX

1

 

Totale operatori di amministrazione

7

 

 

 

Ausiliario tecnico

VIII

1

 

IX

2

 

Totale ausiliari tecnici

3

 

 

 

Ausiliario di amministrazione

VIII

1

 

Totale ausiliari di amministrazione

1

 

 

 

 

Totale

450

 


[1] Tabella così sostituita dall’art. 21 del D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.