§ 41.8.e - Legge 26 luglio 1961, n. 719.
Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:26/07/1961
Numero:719


Sommario
Art. unico.      L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente


§ 41.8.e - Legge 26 luglio 1961, n. 719. [1]

Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici.

(G.U. 10 agosto 1961, n. 198).

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.