Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.8 patrimonio |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 649 |
Sommario |
Art. 1. Il comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, è sostituito dal seguente |
§ 41.8.b - Legge 9 agosto 1954, n. 649. [1]
Modificazioni alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.
(G.U. 18 agosto 1954, n. 188).
Il comma quinto dell'art. 4 della
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonchè al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Provincie e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro".
L'art. 10 della
"Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste".
L'ultimo comma dell'art. 6 della
"Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali già esistenti, tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento".
[1] Abrogata dall'art. 24 del