Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.6 valori mobiliari |
Data: | 14/11/1997 |
Numero: | 485 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Riconoscimento dei sistemi di indennizzo. |
Art. 3. Intervento del sistema. |
Art. 4. Crediti ammessi al rimborso. |
Art. 5. Copertura. |
Art. 6. Modalità e tempi di rimborso. |
Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione. |
Art. 8. Esclusioni. |
Art. 9. Provvedimenti nei confronti degli esclusi. |
Art. 10. Organo di controllo. |
Art. 11. Modifiche del sistema di indennizzo e revoca del riconoscimento. |
Art. 12. Adeguamento del Fondo nazionale di garanzia. |
§ 15.6.11 - D.M. 14 novembre 1997, n. 485. [1]
Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
(G.U. 17 gennaio 1998, n. 13).
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "sistemi di indennizzo": i soggetti di natura privatistica aventi personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortili, costituiti per la tutela di crediti vantati nei confronti delle imprese e degli intermediari di cui alle lettere b), c) e d) seguenti;
b) "imprese di investimento": le imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie definite dall'articolo 1, comma 5, lettere e) ed f), del
c) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
d) "intermediari": le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, nonché le banche estere (comunitarie ed extra comunitarie) e le imprese di investimento;
e) "investitori": i clienti che affidano denaro o strumenti finanziari agli intermediari, nell'ambito di operazioni di investimento;
f) "operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ed il servizio accessorio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto medesimo;
g) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto.
Art. 2. Riconoscimento dei sistemi di indennizzo.
1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti giuridici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il rappresentante legale degli stessi presenta istanza al Ministero del tesoro. All'istanza deve essere allegato lo schema degli atti costitutivi nonché un progetto di regolamento operativo.
2. I sistemi di indennizzo di cui sopra hanno sede legale nel territorio della Repubblica.
3. Con i predetti atti costitutivi si definiscono gli scopi, il numero degli intermediari aderenti ed i relativi obblighi contributivi, i criteri e le modalità delle contribuzioni prevedendo altresì la possibilità di adesione a tutti gli intermediari che ne fanno richiesta.
4. Nella stessa sede devono inoltre essere disciplinati i criteri e le modalità di intervento per il rimborso dei crediti agli investitori aventi diritto e regolati gli organi rappresentativi, amministrativi e di controllo nonché il loro funzionamento. Sotto il profilo operativo devono essere statutariamente fissati i principi amministrativi e contabili della gestione lasciando al regolamento operativo l'articolazione particolareggiata delle procedure amministrative interne.
5. Il Ministero del tesoro, valutata la sussistenza delle condizioni prescritte, si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria, sentita la Banca d'Italia e la Consob; il Ministero del tesoro può richiedere chiarimenti ed elementi, anche documentali, aggiuntivi, dal ricevimento dei quali decorre un nuovo termine di sessanta giorni.
6. Gli intermediari devono pubblicizzare l'adesione al sistema di indennizzo.
7. Il rappresentante legale del sistema di indennizzo comunica al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia ed alla Consob gli intermediari aderenti, indicando i servizi di investimento ed i servizi accessori cui sono autorizzati.
8. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto.
Art. 3. Intervento del sistema.
1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori:
a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane e di società di intermediazione mobiliare;
b) nei casi di fallimento o di concordato preventivo degli agenti di cambio e degli intermediari finanziari;
c) nei casi di intervento di sistemi di indennizzo dei Paesi di origine di banche estere e di imprese di investimento cui facciano capo succursali insediate in Italia o, qualora in detti Paesi non siano previsti sistemi di indennizzo, nei casi in cui tali intermediari siano assoggettati a procedure analoghe a quelle indicate alle lettere a) e b).
Art. 4. Crediti ammessi al rimborso.
1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti di:
a) banche italiane, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari e di loro succursali comunitarie;
b) succursali insediate in Italia di banche estere e imprese di investimento che aderiscono al sistema di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia;
c) agenti di cambio.
2. Il sistema di indennizzo può inoltre prevedere il rimborso dei crediti indicati nel comma 1 vantati dagli investitori nei confronti delle succursali extra comunitarie di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare e di intermediari finanziari.
3. Sono esclusi dal rimborso del sistema di indennizzo i crediti vantati dalle seguenti categorie di soggetti:
a) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale;
b) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
c) banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società finanziarie di cui al titolo V del testo unico bancario, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione;
d) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
e) società appartenenti allo stesso gruppo dell'intermediario;
f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell'intermediario;
g) amministratori, dirigenti, sindaci, certificatori del bilancio dell'intermediario, o di altre società del gruppo di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi;
h) coniuge e parenti fino al primo grado dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), f) e g).
4. Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 3.
Art. 5. Copertura.
1. Il rimborso dei crediti vantati da ciascun investitore è effettuato per importi corrispondenti fino all'ammontare massimo complessivo di 20.000 ECU. Sono ammessi al rimborso i crediti accertati ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto, iscritti nello stato passivo, al netto di eventuali ripartizioni parziali effettuate dagli organi della procedura concorsuale. La conversione in lire italiane è effettuata al cambio del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o è stata depositata la sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato.
2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, si sommano, per ciascun investitore, i crediti derivanti da operazioni singole di investimento e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni congiunte di investimento di due o più investitori. Nel caso di operazioni congiunte, salvo specifiche disposizioni, i crediti si intendono ripartiti in parti uguali tra gli investitori.
3. Nel caso di un'operazione di investimento congiunta di due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
4. Nessun investitore può beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. L'indennizzo erogato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con l'indennizzo erogato ai sensi dell'articolo 96 bis del testo unico bancario. A tal fine, il sistema di indennizzo provvede ad adottare opportune misure di coordinamento con i sistemi di tutela dei depositi bancari previsti dal
5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto, il sistema di indennizzo è surrogato nei diritti degli investitori nei confronti dell'intermediario nei limiti degli indennizzi erogati. Il sistema notifica all'organo della procedura concorsuale i pagamenti effettuati ed, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti parziali.
Art. 6. Modalità e tempi di rimborso.
1. Il sistema di indennizzo indica nel regolamento operativo previsto dall'articolo 2, comma 1, le modalità ed il termine entro il quale gli investitori ammessi allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento o al concordato preventivo dell'intermediario devono presentare la domanda di rimborso al sistema. Detto termine non può essere inferiore a cinque mesi, decorrente dalla data in cui l'investitore ha ricevuto la comunicazione dell'ammissione definitiva del proprio credito allo "stato passivo" o della sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato. La scadenza del termine non può essere opposta all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.
2. Il rimborso è disposto entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. Nel caso in cui, per circostanze eccezionali, il sistema di indennizzo non sia in grado di rispettare tale termine, esso può chiedere una proroga al Ministero del tesoro, il quale si pronuncia sentite la Banca d'Italia e la Consob. La proroga non può essere superiore a tre mesi.
Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione.
1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalità della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacità del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'articolo 6, comma 2.
2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi.
3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui all'articolo 2, comma 1. Il sistema di indennizzo può effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;
b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada;
c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non è previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b).
4. Il sistema di indennizzo può stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a ciò autorizzate sia in ragione del ramo di attività sia in ragione dell'entità dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.
Art. 8. Esclusioni.
1. Gli intermediari possono essere esclusi dal sistema di indennizzo in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema medesimo. Gli inadempimenti di eccezionale gravità che danno luogo all'esclusione, nonché le modalità di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione sono indicati nello statuto del sistema di indennizzo.
2. Il sistema di indennizzo contesta all'intermediario l'inadempimento informandone le autorità di vigilanza, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare agli obblighi rivenienti dall'adesione al sistema. Decorso inutilmente tale termine, il sistema di indennizzo, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, comunica all'intermediario l'esclusione disponendone la pubblicizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.
3. La procedura di esclusione non può essere avviata o proseguita nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare sottoposte ad amministrazione straordinaria.
4. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo da parte di una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento comunitarie, il sistema di indennizzo contesta l'inadempimento all'intermediario, informandone le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare ai suoi obblighi. Decorso tale termine, il sistema di indennizzo, previo consenso delle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, comunica all'intermediario l'esclusione.
5. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla data di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione dell'intermediario dal sistema di indennizzo.
Art. 9. Provvedimenti nei confronti degli esclusi.
1. Nel caso in cui inadempiente agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo sia una banca italiana, una società di intermediazione mobiliare, un intermediario finanziario, un agente di cambio, o una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento provvedono a revocarla al venir meno dell'adesione dell'intermediario al sistema di indennizzo. Resta ferma la possibilità di disporre per le banche italiane e le società di intermediazione mobiliare, la liquidazione coatta amministrativa. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 10. Organo di controllo.
1. Un membro effettivo ed un membro supplente dell'organo di controllo sono nominati dal Ministro del tesoro. La nomina è effettuata entro trenta giorni dalla data del riconoscimento.
2. Presidente dell'organo di controllo è il membro nominato dal Ministro del tesoro.
Art. 11. Modifiche del sistema di indennizzo e revoca del riconoscimento.
1. Ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'articolo 2, è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Il Ministero del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della Consob, può revocare il riconoscimento del sistema di indennizzo al venir meno di una o più delle condizioni previste dall'articolo 2.
Art. 12. Adeguamento del Fondo nazionale di garanzia.
1. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia delibera, ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del decreto, le modifiche allo statuto necessarie per adeguare l'organizzazione e il funzionamento dello stesso Fondo al presente regolamento. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, deve determinare i diritti e gli obblighi degli intermediari aderenti al Fondo nonché prevedere un'assemblea costituita dagli aderenti medesimi, un organo amministrativo ed un organo di controllo. Il comitato di gestione delibera anche il regolamento operativo che disciplina gli interventi del Fondo.
2. Lo statuto e il regolamento operativo di cui al comma 1 sono approvati entro sessanta giorni dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla data di approvazione si producono gli effetti previsti dall'articolo 62, comma 4, del decreto e possono essere riconosciuti altri sistemi di indennizzo.
3. Il presidente del comitato di gestione convoca la prima assemblea degli intermediari aderenti al Fondo entro sei mesi dall'entrata in vigore degli atti di cui al comma 2.
4. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi statutari; il collegio sindacale in carica viene integrato con la nomina dei membri supplenti.
5. Alle successive modifiche dello statuto e del regolamento operativo si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
[1] Emesso dal Ministro del tesoro.