Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 04/12/1996 |
Numero: | 659 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserita la seguente sezione |
Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, [...] |
§ 12.6.24 - D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.
Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
(G.U. 27 dicembre 1996, n. 302).
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del
(Omissis).
1. L'articolo 96 del
(Omissis).
1. Prima dell'articolo 97 del
(Omissis).
1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.
[1] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 17 gennaio 1997, n. 13.