§ 12.6.24 - D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.
Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:04/12/1996
Numero:659


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma
Art. 2. 
Art. 3.      1. Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserita la seguente sezione
Art. 4.      1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, [...]


§ 12.6.24 - D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

(G.U. 27 dicembre 1996, n. 302).

 

Art. 1.

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     1. L'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dalla seguente sezione:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserita la seguente sezione:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.


[1] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 17 gennaio 1997, n. 13.