§ 15.3.164 - D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:17/07/2009
Numero:101


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164


§ 15.3.164 - D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.

(G.U. 3 agosto 2009, n. 178)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

     Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

     Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE;

     Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonchè per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;

     Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

     2. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.

     3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.

     4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.

     5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonchè da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.

     6. L'organismo di cui al comma 2:

     a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;

     b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;

     c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;

     d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo;

     e) può richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;

     f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonchè procedere ad audizione personale.

     7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

     a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;

     b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;

     c) alle cause di incompatibilità;

     d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

     e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

     f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;

     g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.

     8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.

     9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.

     10. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

     11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.».

     2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.».

     3. Al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «nonchè» è sostituita dalle seguenti: «ivi incluse».

     4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «svolgano» sono inserite le seguenti: «, o abbiano svolto,».

     5. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».

     6. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e le relative modalità di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».

     7. Al comma 3 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».

     8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e i termini di comunicazione delle informazioni,» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».

     9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1», sono inserite le seguenti: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».

     10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.».

     11. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «L'articolo 116 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano».

     12. Al comma 1 dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dagli emittenti quotati», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».

     13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

     «a) "strumenti finanziari":

     1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonchè qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

     2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente; ».

     14. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «in un mercato regolamentato italiano» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».

     15. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).».

     16. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento; ».

     17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».

     18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».

     19. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».

     20. Al comma 4 dell'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

     21. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: «65; » è inserito il seguente: «79-bis; ».

     22. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».

     23. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «capi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «capi II e II-bis».

     24. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:

     «d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;

     d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.».

     25. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «sede la società o l'ente cui appartiene».

     26. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164

     1. Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».