Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 20/06/2007 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.3.36 - L. 20 giugno 2007, n. 77.
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonchè per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.
(G.U. 21 giugno 2007, n. 142)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonchè le disposizioni integrative e correttive del
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.