§ 14.8.60 - L. 28 luglio 2004, n. 193.
Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:28/07/2004
Numero:193


Sommario
Art. 1.  Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72
Art. 2.  Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73


§ 14.8.60 - L. 28 luglio 2004, n. 193. [1]

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

(G.U. 3 agosto 2004, n. 180)

 

Art. 1. Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

     2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;

     b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»;

     c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse;

     d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La presente legge è stata prorogata al 31 dicembre 2009 dall'art. 1, comma 1322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.