Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 15/10/2012 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 35 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 |
Art. 8. Clausola di invarianza |
§ 71.2.205 - D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44».
(G.U. 5 dicembre 2012, n. 284)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 4 del
Visto il
Visto il
Visti gli articoli 16 e 16-bis del
Visto l'articolo 25 della
Visto il
Rilevata la necessità di modificare il predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica a mezzo della posta elettronica certificata;
Acquisito il parere espresso in data 29 dicembre 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 21 dicembre 2011 da DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13, comma 4, del
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa processuale».
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.»;
b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale, ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale».
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17, comma 6, del
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 29 del
1. L'articolo 29 del
«1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».
2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
Art. 7. Modifiche all'articolo 35 del
1. All'articolo 35, comma 1, del
Art. 8. Clausola di invarianza
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 386