Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 19. Celebrazioni |
Capitolo: | 19.1 celebrazioni |
Data: | 12/11/2012 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Interventi |
Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni verdiane |
Art. 4. Contributo straordinario |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 19.1.73 - L. 12 novembre 2012, n. 206.
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
(G.U. 3 dicembre 2012, n. 282)
Art. 1. Finalità
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.
2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato «anno verdiano».
3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 2. Interventi
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2012 e 2013, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;
d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4.
Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni verdiane
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, nonchè da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonchè di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.
3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.
5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.
Art. 4. Contributo straordinario
1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Art. 5. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.