§ 18.2.72 - D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:31/12/2012
Numero:249


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza
Art. 4.  Calcolo dei livelli delle scorte
Art. 5.  Disponibilità delle scorte petrolifere di sicurezza
Art. 6.  Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale
Art. 7.  Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano
Art. 8.  Operatori economici
Art. 9.  Scorte specifiche
Art. 10.  Gestione delle scorte specifiche
Art. 11.  Statistiche petrolifere e dei biocarburanti
Art. 12.  Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all'articolo 3
Art. 13.  Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche
Art. 14.  Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali
Art. 15.  Elaborazione dei dati
Art. 16.  Biocarburanti, additivi e bioliquidi
Art. 17.  Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi
Art. 18.  Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio
Art. 19.  Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
Art. 20.  Procedure di emergenza
Art. 21.  Costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali
Art. 22.  Costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione
Art. 23.  Prosecuzione attività approvvigionamento idrocarburi
Art. 24.  Sanzioni
Art. 25.  Norme transitorie
Art. 26.  Abrogazioni
Art. 27.  Disposizioni finali


§ 18.2.72 - D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

(G.U. 26 gennaio 2013, n. 22)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l'articolo 17, commi 5 e 6, e l'allegato B;

     Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

     Vista la direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonchè la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

     Visto l'articolo 28, comma 12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, introdotto dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Obiettivo

     1. Il presente decreto stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese mediante meccanismi affidabili e trasparenti, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e a prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) anno di riferimento: l'anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;

     b) additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;

     c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla 'biomassà, ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

     d) consumo interno: il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo finale; esso comprende altresì l'autoconsumo del settore dell'energia, fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

     e) decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e misure addizionali;

     f) organismo centrale di stoccaggio (OCS): il soggetto di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che opera ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio e prodotti petroliferi, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; l'OCSIT è l'Organismo centrale di stoccaggio italiano;

     g) interruzione grave dell'approvvigionamento: una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dell'Unione europea o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;

     h) bunkeraggi marittimi internazionali: quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

     i) scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [1];

     l) scorte di sicurezza: scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell'articolo 3;

     m) scorte commerciali: scorte petrolifere detenute dagli operatori economici che il presente decreto non impone di detenere;

     n) scorte specifiche: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9;

     o) accessibilità fisica: le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento;

     p) stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito: impianto destinato allo stoccaggio del petrolio, dei prodotti petroliferi, dei biocarburanti e degli additivi costituito da serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [2];

     q) operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008; non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [3].

 

     Art. 3. Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza

     1. Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I soggetti obbligati di cui al comma 7 sono tenuti ad adeguare il volume delle scorte come determinato dal decreto di cui al comma 1 entro il 1° aprile di ogni anno.

     3. Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.

     4. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato I.

     5. Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell'anno precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato II.

     6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione [4].

     7. Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel del tipo cherosene e dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per un quantitativo complessivo superiore a 50 mila tonnellate. Al prodotto GPL, in sede di prima applicazione del presente decreto, non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente e rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nel decreto annuale di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico valuta altresì l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorte per tale tipologia di prodotto petrolifero [5].

     8. Le immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico, dai titolari dei depositi fiscali e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso in consumo tramite lo stesso deposito fiscale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza, che li effettuano operando secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [6].

     9. I soggetti di cui al comma 7 che iniziano l'immissione in consumo di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 nel corso dell'anno, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello della prima immissione in consumo [7].

     10. I soggetti di cui al comma 7 che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti.

     11. Il contributo di cui all'articolo 7, comma 4, può essere separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

     12. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

     Art. 4. Calcolo dei livelli delle scorte

     1. I livelli delle scorte complessivamente detenuti sono calcolati in conformità dei metodi riportati nell'allegato III.1. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna tipologia a norma dell'articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della tipologia in questione.

     2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell'anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all'articolo 3.

     3. Le scorte petrolifere possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza, sia nel calcolo delle scorte specifiche, purchè tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dal presente decreto per entrambi i tipi di scorte.

     4. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono anche riportati i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, secondo il metodo dell'allegato III.2.:

     a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando le metodologie riportate nell'allegato I e nell'allegato II;

     b) l'aggregato totale Italia immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioè il valore da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere;

     c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento, ottenuto dividendo l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per il totale Italia immesso in consumo.

 

     Art. 5. Disponibilità delle scorte petrolifere di sicurezza

     1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

     2. Ai fini della identificazione, contabilità e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [8].

     3. Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

     4. E' vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.

     5. Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:

     a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio;

     b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017 [9].

     6. In relazione a situazioni particolari di indisponibilità di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5.

     7. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, è vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro.

 

     Art. 6. Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonchè i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [10].

     2. E' fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed agli altri operatori economici, di comunicare le informazioni previste dal comma 1 al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 3.

     3. Entro il 25 febbraio di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al comma 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno precedente.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una eventuale richiesta della Commissione europea. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'OCSIT ha l'obbligo di mantenere per almeno cinque anni la documentazione utilizzata per compilare l'inventario di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

     1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio.

     2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1.

     3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i relativi costi.

     4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalità di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attività, comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi [11].

     5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicità almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte da Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo è determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [12].

     6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo [13].

     7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT.

     8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonchè l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico.

     9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

     10. Per le attività di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicità di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica già disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilità attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale.

     11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, l'OCSIT può, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:

     a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega è subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico;

     b) operatori economici, senza possibilità di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute.

     12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a) e b) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessità di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT può subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, di pubblicare:

     a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri;

     b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT.

     13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

     14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

     15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e può gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessità militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa.

     16. Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti.

     16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere [14].

 

     Art. 8. Operatori economici

     1. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, è concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:

     a) all'OCSIT;

     b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purchè la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute;

     c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purchè tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;

     d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purchè tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe.

     2. Gli obblighi delegati in conformità alle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega.

     3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 è assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.

 

     Art. 9. Scorte specifiche

     1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprietà dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano.

     2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [15]:

     a) etano;

     b) GPL;

     c) benzina per motori;

     d) benzina avio;

     e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);

     f) jet fuel del tipo cherosene;

     g) altro cherosene;

     h) gasolio (olio combustibile distillato);

     i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);

     l) acqua ragia minerale e benzine speciali;

     m) lubrificanti;

     n) bitume;

     o) cere paraffiniche;

     p) coke di petrolio.

     3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti:

     a) benzina per motori;

     b) jet fuel del tipo cherosene;

     c) gasolio;

     d) olio combustibile.

     4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali [16].

     5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.

     6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potrà variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta.

     7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT è obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 [17].

     8. Fino a quando l'OCSIT non sarà nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.

 

     Art. 10. Gestione delle scorte specifiche

     1. L'OCSIT compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Tale inventario è costantemente a disposizione del Ministero dello sviluppo economico che ne trae informazioni da trasmettere alla Commissione europea, per la reportistica ordinaria di cui all'articolo 13 ed entro 15 giorni da una richiesta straordinaria della Commissione europea. In tale reportistica i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. Le richieste della Commissione europea sono effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

     2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi è vietato ogni spostamento di questi prodotti miscelati, per un volume equivalente alla parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta dell'OCSIT, proprietario delle scorte specifiche.

     3. Le scorte specifiche italiane o di altri Stati membri della Unione europea mantenute o trasportate sul territorio italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

 

     Art. 11. Statistiche petrolifere e dei biocarburanti

     1. E' fatto obbligo agli operatori economici che svolgono la loro attività nell'ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti, così come specificato nel Questionario del petrolio, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico [18].

     2. Ai soggetti rientranti nel campione statistico del Ministero dello sviluppo economico ai fini del calcolo del prezzo medio dei prodotti petroliferi da comunicare alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999 è fatto obbligo di inviare i dati nel formato e con la tempistica stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

     3. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia tra 2.000 euro e 5.000 euro per ogni omessa, incompleta o tardiva trasmissione.

     4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, spetta al Ministero dello sviluppo economico.

     5. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al Prefetto competente per territorio.

 

     Art. 12. Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all'articolo 3

     1. Per quanto concerne il livello delle scorte detenuto ai sensi dell'articolo 3, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico compila e trasmette alla Commissione europea rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all'allegato IV.

     2. L'OCSIT ed il Ministero dello sviluppo economico, nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza non possono includere i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.

     3. Tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT.

 

     Art. 13. Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea, per ciascuna tipologia di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell'anno di riferimento. Tale rilevazione indica inoltre in maniera dettagliata informazioni sulla proprietà di tali scorte.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, ove eventualmente ricorrano le condizioni, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri della Unione europea o OCS che si trovano sul territorio dello Stato italiano, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per ciascuna tipologia di prodotti di cui all'articolo 9. Su tale rilevazione il Ministero dello sviluppo economico, indica, inoltre, in ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonchè i pertinenti quantitativi.

     3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel mese successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.

     4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

 

     Art. 14. Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali

     1. Gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul territorio italiano. In tale contesto, esso assicura la protezione dei dati sensibili ed evita di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

 

     Art. 15. Elaborazione dei dati

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'articolo 14 del presente decreto. Fino alla piena operatività dell'OCSIT l'elaborazione dei dati è assicurata dal Ministero dello sviluppo economico.

     2. L'archivio cartaceo storico dei dati della gestione delle scorte d'emergenza petrolifera riguardanti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto viene trasferito dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT. Cessa ogni obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di mantenimento degli archivi delle annualità precedenti.

 

     Art. 16. Biocarburanti, additivi e bioliquidi

     1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.

     2. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:

     a) siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure

     b) siano stoccati nel territorio dello Stato italiano, purchè sia garantito, con autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti;

     c) siano stoccati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dallo Stato italiano, purchè tale Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.

     3. Nell'articolo 1, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituite le parole "il biodiesel" con le parole "i biocarburanti ed i bioliquidi".

     4. L'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al comma 1 lettera d) sono sostituite le parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali" e il comma 8-bis è abrogato.

 

     Art. 17. Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'OCSIT, assicura il collegamento con il Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi costituito dalla Commissione europea e con il Gruppo permanente sulle questioni delle emergenze dell'Agenzia internazionale per l'Energia, e garantisce la partecipazione alle riunioni ed alle attività ordinarie e di emergenza di tali organismi internazionali ed europei, nonchè di organizzazioni di agenzie delle scorte petrolifere, con oneri a carico dell'OCSIT stesso.

     2. La nomina dei rappresentanti italiani nei Gruppi di cui al comma 1 è effettuata dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 18. Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predispone tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione europea, per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, può partecipare ai controlli decisi dalla Commissione europea insieme ad agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Rappresentanti dell'OCSIT, in collaborazione con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, possono essere designati, dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, per accompagnare le persone incaricate dalla Commissione europea di effettuare il controllo nello Stato italiano. Entro una settimana dall'annuncio del controllo di cui al comma 1 per lo Stato italiano, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, nell'eventualità che non abbia fornito alla Commissione europea i dati sensibili sull'ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9, mette tali informazioni a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione europea.

     3. E' fatto obbligo all'OCSIT, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed ai loro delegati, e ai titolari di deposito presso cui le scorte sono detenute, di acconsentire alle ispezioni ed assistere nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico a effettuare tali controlli. In particolare assicurano che agli incaricati del controllo della Commissione europea sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.

     4. L'esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato al Ministero dello sviluppo economico, all'OCSIT ed ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, interessati.

     5. E' fatto obbligo ai funzionari, agli agenti e alle altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione europea, come pure ai Rappresentanti italiani nel Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 17, di non divulgare le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identità dei proprietari delle scorte.

     6. Gli obiettivi dei controlli di cui al comma 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti nè presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.

     7. Tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche sono conservati per una durata di almeno cinque anni dall'OCSIT. Fino alla piena operatività dell'OCSIT tali dati sono conservati dal Ministero dello sviluppo economico.

     8. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     9. La vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori economici degli obblighi di detenere scorte a vantaggio di altri Paesi dell'Unione europea spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

     Art. 19. Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

     1. Il presente decreto non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale.

 

     Art. 20. Procedure di emergenza

     1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e adottate le misure necessarie affinchè i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonchè per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.

     2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico predispone, anche su proposta dell'OCSIT, un piano di interventi da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento dove sono definite le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Su richiesta, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea in merito al piano di interventi e alle relative disposizioni di natura organizzativa.

     3. In caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte:

     a) il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione. In questo caso, il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea in modo che possa convocare il Gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;

     b) il Ministro dello sviluppo economico, nell'autorizzare il rilascio di cui alla lettera a), tiene conto delle eventuali raccomandazioni della Commissione europea adottate nel caso specifico.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico, in mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora nello Stato italiano si incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera, chiede la consultazione del Gruppo di coordinamento ai fini della verifica e successiva dichiarazione della Commissione europea di interruzione grave dell'approvvigionamento con eventuale autorizzazione al rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

     5. Il Ministro dello sviluppo economico può autorizzare il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dal presente decreto, nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea dei quantitativi rilasciati ai fini della trasmissione di tale informazione ai membri del Gruppo di coordinamento.

     6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, e quindi di autorizzazione a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dal presente decreto, è fatto obbligo di ricostituire le scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori, entro il termine stabilito dalla Commissione europea.

 

     Art. 21. Costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali

     1. Le funzioni dell'OCSIT, di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, nella quale rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili a breve, a medio ed a lungo termine con le relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, attraverso modelli standardizzati.

     2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'avvio della piattaforma di cui al comma 1, i soggetti che a qualunque titolo detengono capacità, anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacità superiore a 3.000 metri cubi, comunicano al GME i dati relativi alla capacità secondo il modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico.

     3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata, su proposta del GME, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti. Con lo stesso decreto sono disposte le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma di cui al comma 4, i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti.

     4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GME, dopo un periodo transitorio di sperimentazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è determinata la data di avvio della piattaforma di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione

     1. Al fine di favorire la concorrenza nell'offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione il Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto per la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il GME, per l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in coordinamento con la piattaforma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata, su proposta del GME e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Dogane, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti.

     3. L'avvio della piattaforma decorre dopo un periodo transitorio di sperimentazione determinato dallo stesso GME, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

     4. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, su proposta del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.

     5. Le operazioni concluse sull'istituendo mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione ai sensi del presente articolo gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non rilevano ai fini della esigibilità delle accise nè della identificazione del soggetto obbligato di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     6. Alle piattaforme di mercato di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo ed al comma 1 dell'articolo 21, qualora il GME svolga nell'ambito delle stesse il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni ivi concluse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

     Art. 23. Prosecuzione attività approvvigionamento idrocarburi

     1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati.

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative ad impianti esistenti di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, l'attività dei medesimi prosegue negli stessi termini ed alle stesse condizioni relativi agli impianti di cui al comma 1.

 

     Art. 24. Sanzioni

     1. La violazione degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 6,5 euro per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.

     2. La omessa o incompleta comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro.

     3. La ritardata comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 5.000 euro.

     4. Il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 7, comma 5, con ritardo di oltre 30 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto.

     5. L'omessa comunicazione dei dati previsti all'articolo 21, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo di capacità di stoccaggio non comunicata.

     6. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati mensili previsti all'articolo 21, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000. La mancata comunicazione dei dati mensili relativi alla capacità di stoccaggio disponibile per uso di terzi, previsti all'articolo 21, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo della stessa capacità disponibile non comunicata.

     7. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Prefetto competente per territorio.

     8. Per l'attività di controllo del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, anche con la sottoscrizione di una apposita convenzione o integrazione di quelle esistenti.

     9. Alla Commissione europea sono trasmesse eventuali modifiche alle sanzioni del presente articolo.

     10. L'articolo 18, comma 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è sostituito dal seguente "13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono irrogate dal prefetto competente per territorio in cui è stata commessa la violazione.".

 

     Art. 25. Norme transitorie

     1. Gli obblighi di scorta vigenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2012, rimangono in essere fino alla data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli obblighi vigenti di cui al comma 1 si ritengono assolti anche quando ciascun soggetto obbligato detenga almeno un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie, e la rimanente quota sia assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 [19].

     3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, ed all'articolo 9, comma 7, le autorizzazioni a detenere scorte all'estero, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali stipulati entro il 30 settembre 2012, restano valide fino alla scadenza ivi indicata.

     4. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 9, comma 7, le scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene detenute come scorte specifiche dall'OCSIT o come scorte in prodotti di cui all'articolo 9, comma 7, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere detenute anche presso uno Stato Comunitario differente dall'Italia entro un limite massimo per ciascun soggetto obbligato pari a venti giorni del proprio obbligo di scorta nel 2013, a quindici giorni nel 2014, a dieci giorni nel 2015, a cinque giorni nel 2016, fino ad annullarsi nel 2017.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Ministero dello sviluppo economico adegua tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti.

 

     Art. 26. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;

     b) l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

     c) il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002;

     d) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006;

     e) il decreto del Ministro delle attività produttive del 7 gennaio 2003;

     f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, recante modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

 

     Art. 27. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

     Allegato I [20]

     (di cui all'articolo 3, comma 4)

 

     Metodo di calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi.

     Per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale del seguente metodo:

     1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008(*), è calcolata e adattata per tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta è dedotta una tra le tre cifre seguenti:

     4%;

     il tasso medio di resa della nafta;

     il consumo netto effettivo di nafta;

     2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, è calcolata e adattata per tener conto delle variazioni delle scorte ed è moltiplicata per un fattore di 1,065.

     La somma delle cifre risultanti dai punti 1 e 2 rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.

     Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

 

     (*) Modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 7 novembre 2017.

 

 

     Allegato II [21]

     (di cui all'articolo 3, comma 5)

 

     METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DEL CONSUMO INTERNO

 

     Ai fini dell'articolo 3, l'equivalente in petrolio greggio del consumo interno deve essere calcolato utilizzando il metodo seguente:

     Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

     Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

     L'equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.

 

 

     Allegato III.1

     (di cui all'articolo 4, comma 1)

 

     METODI DI CALCOLO DEL LIVELLO DI SCORTE COMPLESSIVE DETENUTO

 

     Per calcolare il livello delle scorte devono essere utilizzati i metodi seguenti:

     Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

     Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4 %, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

     Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

     Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Il metodo scelto vale per l'intero anno di cui trattasi.

     E' possibile:

     a) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure [22]

     b) includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo) e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.

     Nel calcolo delle scorte, è possibile tener conto dei quantitativi detenuti:

     - nei serbatoi delle raffinerie,

     - nei terminali di carico,

     - nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,

     - nelle chiatte,

     - nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,

     - nelle navi cisterna che si trovano nei porti,

     - nei serbatoi delle navi della navigazione interna,

     - nei fondi delle cisterne,

     - sotto forma di scorte mercantili,

     - da importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.

     Tuttavia, di questi quantitativi, tranne quelli detenuti nei serbatoi delle raffinerie, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti o nei terminali di carico, non può essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.

     Nel calcolo delle scorte, non si può mai includere:

     a) il petrolio greggio non ancora prodotto;

     b) i quantitativi detenuti:

     - negli oleodotti,

     - nei vagoni cisterna,

     - nei serbatoi delle imbarcazioni d'alto mare,

     - nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,

     - da altri consumatori,

     - nelle petroliere in mare,

     - sotto forma di scorte militari.

     Ai fini del calcolo delle loro scorte, si riducono del 10 % i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

     Tuttavia, la riduzione del 10 % non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse tipologie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o tipologie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi stabiliti dall'articolo 9.

 

 

     Allegato III. 2 [23]

     (di cui all'articolo 4, comma 4)

 

     RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLE SCORTE DI SICUREZZA TRA I SOGGETTI OBBLIGATI

 

     Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, seguendo la procedura riportata negli allegati I e II, si calcola "l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese" per l'anno di riferimento in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1 ovvero il "valore a)".

     In base alle dichiarazioni di immissioni in consumo dell'anno precedente di cui all'articolo 3 comma 8, il Ministero dello sviluppo economico calcola l'aggregato "totale Italia immesso in consumo" in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioè il "valore b)" da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere.

     Dividendo "l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese" per il "totale Italia immesso in consumo" (ovvero dividendo il "valore a)" per il "valore b)") si ottiene l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento "valore c)".

     I soggetti obbligati moltiplicando il "valore c)" per il proprio quantitativo dichiarato di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, ottengono il proprio "valore complessivo di scorta di sicurezza da detenere" o "valore X.".

     Ogni soggetto obbligato dividendo il proprio "valore X)" per il numero di 90 (i giorni di scorta minimi da detenere) otterrà la propria "quota individuale giornaliera di scorte di sicurezza".

     Tale quota individuale potrà essere detenuta per un massimo equivalente a 60 giorni (valore X 60 )) utilizzando uno o più dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e la rimanente parte nelle modalità "scorte in prodotti" per il complemento a 30 rispetto alle scorte specifiche che l'OCSIT ha dichiarato di detenere per l'anno di riferimento (valore X30 )).

     La parte di scorte di sicurezza del tipo "valore X 30 )" può essere detenuta dal singolo soggetto obbligato proporzionalmente al proprio "immesso in consumo" degli stessi prodotti indicati nel decreto di cui all'articolo 3 comma 1, relativamente alle tipologie di prodotti utilizzabili come scorte "specifiche" o in "prodotti" con le caratteristiche delle scorte specifiche, nell'anno precedente a quello di riferimento.

 

 

     Allegato IV

     (di cui all'articolo 12, comma 1)

 

     NORME RELATIVE ALLA COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE CONCERNENTI LE SCORTE DA DETENERE IN VIRTU' DELL'ARTICOLO 3

 

     Ogni mese, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte effettivamente detenuto l'ultimo giorno di ogni mese, calcolato sulla base di un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o sulla base di un numero di giorni di consumo interno di petrolio, in conformità dell'articolo 3. Nella rilevazione, il Ministero dello sviluppo economico indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazioni oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e deve specificare quale metodo di calcolo è stato utilizzato tra quelli enunciati all'allegato II.

     Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello detenuto a norma dell'articolo 3 è detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri della Unione europea e OCS interessati l'ultimo giorno del periodo a cui si riferisce. Inoltre, nella rilevazione il Ministero dello sviluppo economico indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base a una delega rilasciata da uno o più operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o dell' OCSIT.

     Con riguardo alle scorte detenute dallo Stato italiano sul proprio territorio per conto di altri Stati membri della Unione europea o OCS, il Ministero dello sviluppo economico compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per tipologia di prodotti. In tale rilevazione il Ministero dello sviluppo economico indica per ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonchè i pertinenti quantitativi.

     Le rilevazioni statistiche di cui al presente allegato sono comunicate alla Commissione europea nei cinquantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni sono inoltre comunicate entro due mesi dalla richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

     I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 comma 7 e gli operatori economici forniscono al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT tutte le informazioni di loro pertinenza per la corretta compilazione e comunicazione entro i tempi previsti dal presente decreto alla Commissione europea delle rilevazioni statistiche concernenti le scorte da detenere in virtù dell'articolo 3.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[9] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[14] Comma aggiunto dall'art. 31 quinquies del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[15] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[20] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[21] Allegato così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[23] Allegato così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 luglio 2019, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.