Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.2 diritto della proprietà industriale |
Data: | 29/10/1993 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Durata dei diritti d'autore. |
Art. 2. Opere cinematografiche o audiovisive. |
Art. 3. Durata dei diritti connessi. |
Art. 4. Protezione di opere non pubblicate anteriormente. |
Art. 5. Edizioni critiche e scientifiche. |
Art. 6. Protezione di opere fotografiche. |
Art. 7. Protezione nei confronti dei paesi terzi. |
Art. 8. Calcolo dei termini. |
Art. 9. Diritti morali. |
Art. 10. Applicazione nel tempo. |
Art. 11. Modifica tecnica. |
Art. 12. Procedura di notifica. |
Art. 13. Disposizioni generali. |
Art. 14. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 5.2.14 - Direttiva 29 ottobre 1993, n. 98. [1]
Direttiva (CEE) n. 93/98 del Consiglio concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
(G.U.C.E. 24 novembre 1993, n. L 290).
Art. 1. Durata dei diritti d'autore.
1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.
4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera che sono rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.
5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.
6. La protezione cessa di essere attribuita alla opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.
Art. 2. Opere cinematografiche o audiovisive.
1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.
2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
Art. 3. Durata dei diritti connessi.
1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla
3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano esse sonore o meno.
4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
Art. 4. Protezione di opere non pubblicate anteriormente.
Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
Art. 5. Edizioni critiche e scientifiche.
Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti sarà di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.
Art. 6. Protezione di opere fotografiche.
Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.
Art. 7. Protezione nei confronti dei paesi terzi.
1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo ed il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.
2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.
3. Gli Stati membri che alla data di adozione della presente direttiva, in particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, garantiscono una durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
Art. 8. Calcolo dei termini.
I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
Art. 9. Diritti morali.
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali.
Art. 10. Applicazione nel tempo.
1. Qualora, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro sia già in corso un periodo di protezione la cui durata sia superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare tale durata di protezione in detto Stato membro.
2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.
4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.
5. Gli Stati membri possono fissare la data a decorrere dalla quale l'articolo 2, paragrafo 1 è applicabile purché tale data non sia posteriore al 1o luglio 1997.
Art. 11. Modifica tecnica.
1. L'articolo 8 della
2. Gli articoli 11 e 12 della
Art. 12. Procedura di notifica.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.
Art. 13. Disposizioni generali.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 11 della presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri applicano l'articolo 12 dalla data di notifica della presente direttiva.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Abrogata dall'art. 12 della
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 11 della