§ 58.8.205 - D.M. 12 marzo 2012, n. 180.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:12/03/2012
Numero:180


Sommario
Art. 1.      1. Al regolamento approvato con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato [...]


§ 58.8.205 - D.M. 12 marzo 2012, n. 180.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

(G.U. 22 ottobre 2012, n. 247)

 

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

     Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

     Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

     Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

     Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

     Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

     Visto il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;

     Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

     Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

     Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

     Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;

     Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;

     Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 marzo 2012;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al regolamento approvato con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;";

     2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.";

     3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'articolo 5, lettere a) e c);".

     b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.";

     c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto è dovuto al Fondo:";

     d) all'articolo 7:

     1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria".

     e) all'articolo 10:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.";

     f) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

 

     "Articolo 11 bis. Sezione emergenziale"

     1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:

     a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

     b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

     2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchè all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finchè permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

     a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;

     b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;

     c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

     4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

     5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

     6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

     7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro;

     8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.

     9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.".

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 289