§ 9.3.160 - Regolamento 11 luglio 2018, n. 980.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/980 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri per identificare i soggetti passivi che beneficiano del regime non UE
(G.U.U.E. 12 luglio 2018, n. L 176)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 51, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione (2) definisce norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni relative alla registrazione di soggetti passivi che beneficiano di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3).
(2) A seguito della modifica degli articoli 358 bis e 361 della direttiva 2006/112/CE da parte della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (4), i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che sono identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella Comunità saranno in grado, dal 1o gennaio 2019, di beneficiare del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE (il «regime non UE») per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro.
(3) Il messaggio elettronico comune per la trasmissione delle informazioni di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano del regime non UE figurante nella colonna B della tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data delle disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455, che introduce la possibilità, per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che sono identificati ai fini dell'IVA nella Comunità, di beneficiare del regime speciale.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012, il testo nella casella numero 16, colonna B, è sostituito dal seguente:
«Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione».
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).