§ 2.5.35 - L.R. 14 novembre 2012, n. 54.
Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:14/11/2012
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012)
Art. 2.  (Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.5.35 - L.R. 14 novembre 2012, n. 54.

Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)”, e modifica dell’art. 6 della L.R. 32/1997.

(B.U. 21 novembre 2012, n. 62)

 

Art. 1. (Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale n. 52/2012)

1. L’art. 5 della legge regionale n. 52/2012 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia)”, è abrogato e vige nuovamente l’art. 6 della L.R. n. 32/1997 nel testo in vigore alla data di approvazione della stessa legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 129/6 del 16 ottobre 2012.

 

     Art. 2. (Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 32/1997 recante: “Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia” è aggiunto infine il seguente periodo “Limitatamente all’accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.