§ 2.5.34 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 52.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:29/10/2012
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’art. 4 della L.R. 26/2012)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 7 della L.R. 26/2012)
Art. 3.  (Integrazione all’art. 10 della L.R. 26/2012)
Art. 4.  (Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012)
Art. 5.  (Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 2.5.34 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 52.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) e Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia).

(B.U. 7 novembre 2012, n. 58)

 

Art. 1. (Modifica all’art. 4 della L.R. 26/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini) è sostituita dalla seguente:

 

"a) da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l’elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell’Elenco garantisce comunque che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un’equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità".

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 7 della L.R. 26/2012)

1. Il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

 

"2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede di residenza".

 

2. Il comma 3 dell’art. 7 della L.R. 26/2012 è sostituito dal seguente:

 

"3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad incontri, convegni e seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all’estero, spetta ai componenti l’Ufficio di Presidenza, o ai loro delegati, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di cui al comma 2 e di quelle di soggiorno nella misura prevista per i dirigenti regionali".

 

     Art. 3. (Integrazione all’art. 10 della L.R. 26/2012)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 26/2012 è inserito il seguente:

 

"2 bis. La Commissione eletta in sede di prima applicazione della presente legge ha durata fino alla metà della legislatura successiva a quella della sua elezione; nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della nuova Commissione, la Commissione resta in carica in regime di prorogatio".

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 63 della L.R. n. 1/2012)

1. Al comma 2, dell’art. 63, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole "31 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2012".

 

2. I commi da 3 a 14 dell’art. 63 della legge regionale n. 1/2012 trovano applicazione dal 1° gennaio 2013.

 

     Art. 5. (Modifica all’art. 6 della L.R. n. 32/1997) [1]

[1. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "31 gennaio dell’anno successivo".]

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per gli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse già stanziate e disponibili nell’unità previsionale di base (UPB) 01.01.006 "Spese per il funzionamento di organi consultivi", nei termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge regionale 26/2012.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2012, n. 54, che ha anche fatto rivivere il testo previgente dell'art. 6, L.R. 32/1997.