Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche |
Data: | 28/02/2012 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 3. Modifiche agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 9. Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 11. Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 13. Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 15. Modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 16. Modifica all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 20. Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 21. Modifica all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
Art. 22. Modifiche introdotte agli articoli 22 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 |
§ 2.9.827 - D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
(G.U. 11 maggio 2012, n. 109)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 41 della
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 20 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2011;
Vista la Notifica alla Commissione europea n. 2011/0357/IT, espletata in ottemperanza a quanto previsto nella direttiva 98/34/CE;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 13 ottobre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica all'articolo 2 del
1. L'articolo 2 del
"Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del
a) prodotti fitosanitari: prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, semprechè la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
b) residui di prodotti fitosanitari: una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario;
c) sostanze: elementi chimici e i loro composti, così come sono in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione;
d) sostanze attive: sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;
e) preparati: miscele o soluzioni composte di due o più sostanze destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti;
f) sostanze o preparati, chiamati: «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono nè sostanze attive nè antidoti agronomici o sinergizzanti;
g) vegetali: piante vive e parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi;
h) prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l'essiccamento o la spremitura, semprechè non si tratti di vegetali;
i) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale, nonchè altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
l) animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo;
m) immissione sul mercato: la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunità, comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonchè la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente. L'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità costituisce immissione sul mercato ai fini del presente regolamento. Non costituisce immissione sul mercato la consegna per l'immagazzinamento;
n) autorizzazione di un prodotto fitosanitario: atto amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio italiano o in una parte di esso;
o) ambiente: le acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonchè le relazioni con altri organismi viventi;
p) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
q) prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione quali-quantitativa;
r) lettera d'accesso: un documento originale mediante il quale il proprietario di dati protetti a norma del presente regolamento consente a che il Ministero della salute utilizzi tali dati, secondo specifiche modalità e condizioni, per autorizzare un prodotto fitosanitario o approvare una sostanza attiva, un sinergizzante o un antidoto agronomico a vantaggio di un altro richiedente;
s) microrganismi: le entità microbiologiche, compresi i funghi e i virus inferiori, cellulari o non cellulari, capaci di replicarsi o di trasferire materiale genetico;
t) buona pratica fitosanitaria: pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico;
u) protezione dei dati: il diritto temporaneo del proprietario della relazione di un test o di uno studio d'impedirne l'utilizzazione a favore di un altro richiedente;
v) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
z) uso minore: uso di un prodotto fitosanitario su vegetali o prodotti vegetali che:
1) non sono ampiamente diffusi, o
2) sono ampiamente diffusi per fare fronte ad un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali;
aa) impurezza: qualunque componente, diverso dalla sostanza attiva pura e/o variante pura, presente nella materia tecnica (anche originata dal processo di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione).
2. Ai fini del presente regolamento si intendono, compresi tra i prodotti fitosanitari:
a) le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, repellente, viricida, fitoregolatrice, diserbante, nematocida, rodenticida, talpicida;
b) sostanze o preparati, chiamati «antidoti agronomici», aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;
c) sostanze o preparati, chiamati: «sinergizzanti», che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre:
a) sostanze o preparati, chiamati: «coadiuvanti», costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.
b) per coadiuvanti uguali: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa;
c) per: "Ministero": il Ministero della salute;
d) per: "Direzione generale": la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGSAN).
4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modificazioni, per: "corroboranti, potenziatori delle difese delle piante" sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:
1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;
2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.
5. Le sostanze, di cui al comma 4, che includono anche quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili in funzione delle proprietà di cui ai punti 1 e 2 del comma 4.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1, dopo le parole: "coadiuvanti di prodotti fitosanitari" sono inserite le seguenti: ", redatta secondo la specifica modulistica elettronica, predisposta per le diverse tipologie di istanza, disponibile sul portale del Ministero" e le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale" e le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione generale";
c) al comma 3, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
d) al comma 4, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale";
e) al comma 5, le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale".
Art. 3. Modifiche agli articoli 6, 7 e 8 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale".
2. All'articolo 7 del
a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
3. All'articolo 8 del
a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".
Art. 4. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9 del
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9.
(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)
1. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal
a) un fascicolo, da presentarsi in formato elettronico, rispondente ai requisiti di cui all'allegato al
b) un fascicolo, da presentarsi in formato elettronico, rispondente ai requisiti di cui all'allegato al
c) per ciascun test o ciascuno studio sugli animali vertebrati, la giustificazione delle misure prese per evitare la sperimentazione animale e la duplicazione di test e studi su vertebrati;
d) le ragioni per le quali le relazioni dei test e degli studi presentate sono necessarie per la prima autorizzazione;
e) nel caso sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residuo o variare quelli esistenti, una copia della domanda dei livelli massimi di residuo di cui all'articolo 7 del
f) nel caso di domanda di autorizzazione zonale, secondo le procedure previste dagli articoli dal 35 al 39 del
g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al
1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
4) l'intervallo tra i trattamenti;
5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
6) ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;
7) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio: "professionali" e: "non professionali";
8) l'intervallo di rientro;
9) le dimensioni e il materiale di imballaggio;
10) indicazioni relativamente all'utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all'articolo 14 e all'allegato III della
11) il periodo tra l'ultima applicazione del prodotto fitosanitario ed il consumo, se del caso.
2. Nel caso di domanda di mutuo riconoscimento, ai sensi dell'articolo 42 del
a) una copia dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione già rilasciata da altro Stato membro, nonchè una traduzione giurata in lingua italiana di detta autorizzazione;
b) una dichiarazione formale attestante che il prodotto fitosanitario è identico a quello autorizzato dallo Stato membro di riferimento;
c) un rapporto di valutazione dello Stato membro di riferimento contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario e sulla decisione presa al riguardo.
3. Nel caso sia necessario valutare l'equivalenza della sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzanti con quella di riferimento approvata ai sensi del
4. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui la Direzione generale ne sia già in possesso e i richiedenti dimostrino di aver ottenuto l'accesso conformemente agli articoli 59, 61 o 62 del
5. Fatte salve le esenzioni di cui al comma 4, i richiedenti devono sempre fornire le seguenti informazioni:
a) tutti i dati necessari per l'identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa, nonchè una dichiarazione secondo cui non vengono utilizzati coformulanti considerati inaccettabili ai sensi dell'articolo 27 del
b) le informazioni necessarie per identificare la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante, se sono stati approvati, e per stabilire se le condizioni per l'approvazione siano rispettate e, se del caso, se siano conformi al disposto dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del
c) i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso.
6. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, così come la parte A del registration report, devono essere redatti in lingua italiana, mentre la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), nonchè le parti B e C del registration report di cui al comma 1, può essere presentata anche in lingua inglese; la Direzione generale può chiedere la traduzione in lingua italiana dei sommari o delle conclusioni di studi specifici, nonchè la presentazione di campioni del preparato o dei suoi componenti.";
b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis. (Rilascio di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)
1. Presso la Direzione generale è costituito un fascicolo per ogni prodotto fitosanitario, contenente:
a) almeno una copia della domanda;
b) una copia dell'etichetta, del facsimile della stessa e dell'eventuale foglio illustrativo;
c) il provvedimento adottato in merito alla domanda, gli atti relativi alla valutazione della documentazione di cui all'articolo 9, nonchè una sintesi della documentazione stessa.
2. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è rilasciata dalla Direzione generale per un periodo di tempo che non superi di un anno la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario, ai sensi dell'articolo 32 del
3. La Direzione generale, avvalendosi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, verifica che i requisiti del prodotto fitosanitario siano conformi a quelli di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del
4. Nei tempi previsti dagli articoli 37, 42 e 47 del
5. Il provvedimento di autorizzazione riporta:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;
b) la denominazione attribuita al prodotto fitosanitario;
c) la classificazione del prodotto fitosanitario ai sensi della
d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione;
e) su quali vegetali o prodotti vegetali e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario;
f) l'indicazione della conformità dei LMR al
g) il facsimile dell'etichetta di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 3, pubblicato sul portale del Ministero della salute, nella banca dati dei prodotti fitosanitari e, per gli aspetti agronomici sulla banca dati presente sul portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. L'autorizzazione di cui al comma 2 è comunicata all'interessato, nonchè agli assessorati della salute, dell'agricoltura e dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il relativo numero di registrazione.
7. Il Ministero, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 1 e fornisce tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle istanze; il richiedente, su invito del Ministero, è tenuto a presentare alla Commissione europea ed agli Stati membri che la richiedono copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
8. Le Aziende sono tenute a realizzare, nella veste tipografica definitiva, l'etichetta e il foglio illustrativo, ove previsto, che accompagnano il prodotto fitosanitario.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10, comma 1, del
2. All'articolo 10, comma 3, del
Art. 6. Modifiche all'articolo 11 del
1. L'articolo 11 del
"Art. 11.
(Rinnovo dell'autorizzazione)
1. Un'autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, previo versamento delle tariffe, purchè continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29 del
2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80 del
3. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80 del
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 del
1. L'articolo 12 del
"Art. 12.
(Modifiche di autorizzazioni)
1. La Direzione generale, in applicazione delle procedure previste dagli articoli 44, 45 e 51 del
2. La modifica di cui al comma 1 comprende anche variazioni di impiego in attuazione di norme comunitarie.
3. Le modifiche di cui al comma 1 possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29 del
4. La Direzione generale modifica l'autorizzazione, senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, se le modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati riguardano:
a) aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali. Fatti salvi successivi indirizzi tecnici adottati a livello comunitario, sono considerate tali le seguenti modifiche:
1) variazione di più o meno il 5 per cento del contenuto percentuale di uno o più coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con corrispondente variazione di altro coformulante non classificato ai sensi del
2) sostituzione di un componente inerte o coformulante con un componente o coformulante alternativo che abbia proprietà chimico-fisiche del tutto comparabili, a condizione che il nuovo coformulante non sia considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del
3) aggiunta di modeste quantità di un ulteriore coformulante (antischiuma, anti-impaccante, colorante), con corrispondente variazione di altro coformulante, a condizione che il nuovo coformulante non sia considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del
4) sostituzione di un componente inerte o coformulante considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del
b) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;
c) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione;
d) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti.
5. La Direzione generale rilascia l'autorizzazione alla modifica dell'autorizzazione dei prodotti di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso, in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di deposito della documentazione richiesta dalla Direzione.
7. Nel caso in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi i casi di seguito indicati, il richiedente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto fitosanitario con l'etichetta conforme al facsimile presentato. La Direzione generale effettua tutte le verifiche amministrative del caso, e comunica, in ogni momento, al richiedente eventuali rilievi, fino alla data di pubblicazione del facsimile dell'etichetta presentato e provvede ad aggiornare la banca dati, indicando la data dell'apportata modifica:
a) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;
b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio;
c) i cambiamenti formali delle etichette;
d) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;
e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura;
f) l'indicazione o la variazione del distributore.".
8. Qualsiasi modifica intervenuta ai sensi del presente articolo è comunicata alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 40, comma 2.
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 del
1. L'articolo 13 del
"Art. 13.
(Riesame e ritiro dell'autorizzazione)
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 del
2. La Direzione, con provvedimento motivato, può sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.
3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è revocata o modificata a seconda dei casi, anche su motivata richiesta del titolare, se:
a) i requisiti di cui all'articolo 29 del
b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione;
c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione;
d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati;
e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal
4. La Direzione, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.
5. La Direzione dà la più ampia pubblicità ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.".
Art. 9. Modifica all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
Art. 10. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, dopo la parola: "copia," sono inserite le seguenti: "è presentata secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza, disponibili sul portale del Ministero della salute e".
c) al comma 5, le parole: "dal Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione generale";
d) al comma 6, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".
Art. 11. Modifica all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 3, del
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) ai commi 2 e 3, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 4, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
c) al comma 3, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4, 5 e 6";
d) al comma 5, lettera h), le parole da: "Entro trenta giorni" alle parole: "delle etichette modificate" sono soppresse.
2. All'articolo 17 del
"5-bis. Le modifiche sono disposte conformemente alle modalità descritte all'articolo 12, comma 7, nei casi in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi:
a) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;
b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio;
c) i cambiamenti formali dell'etichetta;
d) l'indicazione o la variazione del distributore;
e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura.".
Art. 13. Modifica all'articolo 30 del
1. All'articolo 30, comma 8, del
Art. 14. Modifiche all'articolo 34 del
1. L'articolo 34 del
"Art. 34.
(Residui e intervalli di carenza)
1. I limiti massimi dei residui (LMR) delle sostanze attive e dei loro eventuali metaboliti nocivi dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al consumo alimentare sono fissati, modificati o soppressi a livello comunitario ai sensi del
2. Per la definizione dei limiti massimi dei residui (LMR) dei sinergizzanti e degli antidoti agronomici si fa riferimento al decreto del Ministro della salute in data 27 agosto 2004, e successive modificazioni, recante: "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme comunitarie.
3. Il Ministero, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, modifica o revoca ove necessario le condizioni di impiego delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari per garantire il rispetto degli LMR fissati a livello comunitario.
4. Tra le condizioni di impiego di cui al comma 3 è compreso il periodo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
5. Le variazioni di cui al comma 3, una volta approvate, sono riportate nei rispettivi fac-simili di etichetta pubblicati sul portale del Ministero nella banca dati dei prodotti fitosanitari.".
Art. 15. Modifica all'articolo 36 del
1. All'articolo 36, comma 4, del
Art. 16. Modifica all'articolo 37 del
1. All'articolo 37, comma 1, del
2. All'articolo 37 del
Art. 17. Modifiche all'articolo 38 del
1. L'articolo 38 del
"Art. 38.
(Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale)
1. Fatto salvo quanto disposto dal
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, sono immessi sul mercato solo se:
a) il loro uso non provoca effetti nocivi nè immediati nè ritardati, sulla salute umana o degli animali nè sull'ambiente;
b) sono iscritti in una lista di corroboranti redatta e periodicamente aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
c) nell'etichetta sono riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e le precauzioni d'uso, l'identificazione del Responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonchè la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile in nessun caso alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
3. La domanda di approvazione di tali prodotti deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da un qualsiasi soggetto interessato e deve essere corredata dai seguenti elementi:
a) valutazione dei possibili effetti sulla salute umana, degli animali o sull'ambiente, sulla base degli studi scientifici disponibili;
b) nome e indirizzo del responsabile legale dell'immissione in commercio e stabilimento di produzione e confezionamento;
c) informazioni sulla composizione, specificando la natura e la quantità delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica;
d) modalità e precauzioni d'uso;
e) etichetta.
4. Un corroborante, sarà approvato, sentito il Ministero della salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da una apposita Commissione tecnica che potrà richiedere documentazione integrativa alla domanda presentata ai sensi del comma 3. La Commissione tecnica è istituita con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilirà la composizione e le modalità operative. Di tale Commissione fanno parte anche rappresentanti designati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai componenti della Commissione tecnica non è dovuto alcun compenso, nè gettone di presenza.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può riesaminare l'approvazione di tali prodotti in qualunque momento avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui al comma 4. Qualora i prodotti non dovessero più soddisfare i criteri previsti per l'iscrizione, provvede all'eliminazione dei prodotti indicati al decreto di cui al comma 1 o ne modifica i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.".
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Modifiche all'articolo 39 del
1. L'articolo 39 del
"Art. 39.
(Norme transitorie)
1. La Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del
Art. 19. Modifiche all'articolo 40 del
1. L'articolo 40 del
"Art. 40.
(Banca dati)
1. La Direzione generale raccoglie e classifica tutti gli elementi contenuti nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonchè i dati relativi alle officine di produzione, utilizzando allo scopo la banca dati esistente presso la medesima Direzione generale.
2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni che dovranno essere disponibili nel più breve tempo possibile.
3. Le informazioni relative ai corroboranti, sono raccolte in una banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti nel presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Art. 20. Modifica all'articolo 42 del
1. L'articolo 42 del
"Art. 42.
(Dati di vendita e di utilizzazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.
2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare:
a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonchè la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;
b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonchè l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del
Art. 21. Modifica all'articolo 43 del
1. All'articolo 43, comma 1, del
Art. 22. Modifiche introdotte agli articoli 22 e 26 del
1. All'articolo 22 del
"2-bis. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.".
2. All'articolo 26 del
"5-bis. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.".
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2012 registro n. 3, foglio n. 355