Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/02/2005 |
Numero: | 396 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Ambito di applicazione. |
Art. 3. Definizioni. |
Art. 4. Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato. |
Art. 5. Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR. |
Art. 6. Domande. |
Art. 7. Modalità di presentazione delle domande di LMR. |
Art. 8. Valutazione delle domande. |
Art. 9. Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità. |
Art. 10. Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR. |
Art. 11. Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR. |
Art. 12. Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità, |
Art. 13. Riesame amministrativo. |
Art. 14. Decisioni riguardanti domande relative ad LMR. |
Art. 15. Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III. |
Art. 16. Procedura per la fissazione di LMR provvisori in circostanze specifiche. |
Art. 17. Modifiche di LMR a seguito di revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari. |
Art. 18. Rispetto degli LMR. |
Art. 19. Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi. |
Art. 20. LMR applicabili a prodotti trasformati e/o compositi. |
Art. 21. Prima fissazione di LMR. |
Art. 22. Prima fissazione di LMR provvisori. |
Art. 23. Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri sugli LMR nazionali. |
Art. 24. Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali. |
Art. 25. Fissazione di LMR provvisori. |
Art. 26. Controlli ufficiali. |
Art. 27. Campionamento. |
Art. 28. Metodi di analisi. |
Art. 29. Programma comunitario di controllo. |
Art. 30. Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari. |
Art. 31. Informazioni trasmesse dagli Stati membri. |
Art. 32. Relazione annuale sui residui di antiparassitari. |
Art. 33. Presentazione della relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato. |
Art. 34. Sanzioni. |
Art. 35. Misure di emergenza. |
Art. 36. Misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati. |
Art. 37. Contributo della Comunità alle misure di sostegno per gli LMR di antiparassitari armonizzati. |
Art. 38. Designazione delle autorità nazionali. |
Art. 39. Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR. |
Art. 40. Informazioni da presentare a cura degli Stati membri. |
Art. 41. Banca dati dell'Autorità sugli LMR. |
Art. 42. Stati membri e tasse. |
Art. 43. Parere scientifico dell'Autorità. |
Art. 44. Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità. |
Art. 45. Procedura del comitato. |
Art. 46. Misure di attuazione. |
Art. 47. Relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
Art. 48. Abrogazione e adeguamento della legislazione. |
Art. 49. Misure transitorie. |
Art. 50. Entrata in vigore. |
§ 1.5.L86 – Regolamento 23 febbraio 2005, n. 396.
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il presente regolamento riguarda direttamente la sanità pubblica ed è rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno. Le disparità tra i livelli massimi di residui di antiparassitari fissati a livello nazionale possono costituire un ostacolo agli scambi di prodotti di cui all'allegato I del trattato e di prodotti da essi derivati tra gli Stati membri e tra i paesi terzi e la Comunità. Pertanto, nell'interesse della libera circolazione delle merci, delle pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri e di un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno fissare su scala comunitaria livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto della buona pratica agricola.
(3) Un regolamento che fissa gli LMR non deve essere recepito nella legislazione degli Stati membri. Esso rappresenta quindi lo strumento giuridico più appropriato col quale fissare gli LMR di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale, in quanto definisce requisiti precisi da applicare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità, consentendo così un più efficace utilizzo delle risorse nazionali.
(4) La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità. La resa della produzione vegetale è costantemente minacciata da organismi nocivi. È indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, per evitare una diminuzione della resa o un pregiudizio per i prodotti, per garantire la qualità dei raccolti e per ottenere un'elevata produttività dell'agricoltura. A tal fine sono disponibili diversi metodi, come i metodi non chimici, le pratiche quali l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione delle colture, il diserbo meccanico, il controllo biologico, e i metodi chimici, come l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
(5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari è uno dei metodi più comuni di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi. L'impiego di tali sostanze può tuttavia comportare la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a tali sostanze. Ai sensi della
(6) È altresì importante portare avanti i lavori intesi a mettere a punto una metodologia per tenere conto degli effetti cumulativi e sinergici. Tenuto conto dell'esposizione umana a combinazioni di sostanze attive e dei loro effetti cumulativi ed eventualmente aggregati e sinergici sulla salute umana, dovrebbero essere definiti gli LMR, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), istituita con il
(7) La
(8) Diverse sostanze attive sono state vietate dalla
(9) Le norme fondamentali applicabili agli alimenti per il consumo umano e animale sono fissate dal
(10) Tali norme fondamentali devono essere integrate da norme più specifiche volte a garantire il funzionamento efficace del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi per quanto riguarda i prodotti freschi, trasformati e/ o compositi di origine vegetale e animale, destinati al consumo umano o animale, che possono contenere residui di antiparassitari, stabilendo nel contempo le basi per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e degli interessi dei consumatori. Tali norme dovrebbero comprendere la fissazione di LMR specifici applicabili a ciascun antiparassitario per gli alimenti e i mangimi, nonché requisiti concernenti la qualità dei dati sui quali sono basati tali LMR.
(11) Nonostante il fatto che i principi generali della legislazione alimentare previsti dal
(12) La
(13) È opportuno che siano introdotte norme specifiche concernenti il controllo dei residui di antiparassitari ad integrazione delle disposizioni comunitarie generali in materia di controllo degli alimenti e dei mangimi.
(14) Nell'esaminare gli LMR degli antiparassitari, occorrerebbe inoltre riconoscere che sono pochi i consumatori che sono al corrente dei rischi derivanti dagli antiparassitari. Sarebbe opportuno spiegare esaurientemente tali rischi al pubblico.
(15) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di pubblicare i nomi delle società i cui prodotti contengono residui di antiparassitari superiori ai livelli massimi consentiti.
(16) La
(17) È necessario definire a livello comunitario taluni termini utilizzati per la fissazione, il controllo e la presentazione di relazioni sul controllo degli LMR per prodotti di origine vegetale e animale. È importante che gli Stati membri applichino sanzioni appropriate ai sensi del
(18) La
(19) La fissazione di LMR di antiparassitari esige un esame tecnico approfondito e comporta una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori. Non è pertanto possibile fissare immediatamente gli LMR applicabili agli antiparassitari attualmente disciplinati dalla
(20) È opportuno stabilire a livello comunitario i requisiti minimi relativi ai dati da utilizzare ai fini della fissazione di LMR per gli antiparassitari.
(21) In circostanze eccezionali e, in particolare, nel caso di antiparassitari non autorizzati che possono essere presenti nell'ambiente, è opportuno consentire l'uso di dati di monitoraggio nella fissazione di LMR.
(22) Gli LMR di antiparassitari dovrebbero essere regolarmente sorvegliati e dovrebbero essere modificati per tener conto di nuovi dati od informazioni. Essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica se le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui. Se l'impiego di un antiparassitario non è autorizzato a livello comunitario, gli LMR sono fissati ad un livello sufficientemente basso da proteggere il consumatore dall'assunzione di quantità non autorizzate o eccessive di residui di antiparassitari. Al fine di agevolare il controllo dei residui di antiparassitari, dovrebbe essere fissato un valore per difetto per i residui di antiparassitari presenti nei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato I per i quali non sono stati fissati LMR negli allegati II o III, a meno che la sostanza attiva in questione non sia elencata nell'allegato IV. È opportuno stabilire il valore per difetto a 0,01 mg/kg e prevedere la possibilità di stabilirlo ad un livello diverso per le sostanze attive di cui all'allegato V, tenendo conto dei metodi analitici abituali disponibili e/o della protezione dei consumatori.
(23) Il
(24) L'esposizione in vita e, ove opportuno, l'esposizione acuta dei consumatori a residui di antiparassitari attraverso prodotti alimentari dovrebbe essere valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità.
(25) I partner commerciali della Comunità dovrebbero essere consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, in merito agli LMR proposti e le loro osservazioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione prima dell'adozione degli LMR. Nella fissazione degli LMR comunitari occorrerebbe inoltre tener conto dei livelli stabiliti su scala internazionale dalla Commissione del Codex Alimentarius, tenendo conto delle pertinenti buone pratiche agricole.
(26) Per gli alimenti e i mangimi prodotti al di fuori della Comunità possono essere legittimamente applicate pratiche agricole diverse per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, che possono dar luogo talvolta a residui di antiparassitari differenti da quelli risultanti dalle utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È quindi opportuno che per i prodotti importati siano fissati LMR che tengano conto di tali utilizzazioni e dei residui da queste derivanti, sempreché l'innocuità dei prodotti possa essere dimostrata sulla base degli stessi criteri applicati alla produzione interna.
(27) È necessario che l'Autorità valuti le domande relative agli LMR e le relazioni di valutazione predisposte dagli Stati membri, tenendo conto di tutti i possibili effetti tossicologici quali l'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il profilo endocrinologico e la tossicità per lo sviluppo, al fine di determinare i rischi connessi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
(28) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento ed assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(29) La creazione di un sistema comunitario armonizzato per gli LMR presuppone l'elaborazione di orientamenti, la costituzione di banche dati ed altre attività, con conseguenti costi economici. È opportuno, in determinati casi, che la Comunità contribuisca a tali costi.
(30) Per motivi di ordine tecnico e di buona prassi amministrativa è opportuno coordinare il calendario delle decisioni relative agli LMR per le sostanze attive con quello delle decisioni adottate per tali sostanze ai sensi della
(31) È pertanto necessario adottare norme specifiche che prevedano LMR armonizzati provvisori ma obbligatori, in vista della progressiva fissazione di LMR definitivi man mano che verranno adottate decisioni sulle singole sostanze attive nell'ambito delle valutazioni previste ai sensi della
(32) A seguito dell'inserimento delle sostanze attive esistenti nell'allegato I della
(33) Il presente regolamento stabilisce LMR per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. È quindi opportuno che gli Stati membri stabiliscano programmi nazionali per il controllo di tali residui. I risultati dei programmi nazionali di controllo devono essere comunicati alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri ed inclusi nella relazione annuale della Comunità.
(34) Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, gli Stati membri dovrebbero, a norma del
(35) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(36) In ottemperanza al principio di proporzionalità, è necessario ed opportuno, per realizzare gli scopi fondamentali, vale a dire agevolare gli scambi proteggendo nel contempo il consumatore, fissare norme riguardanti gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi previsti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel
Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di origine vegetale e animale o loro parti, di cui all'allegato I, da utilizzare come alimenti o mangimi freschi, trasformati e/o compositi, in o su cui potrebbero essere presenti residui di antiparassitari.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato I per i quali sia debitamente provato che sono destinati:
a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi; oppure
b) alla semina o alla piantagione; oppure
c) ad attività autorizzate dalla legislazione nazionale per l'effettuazione di prove concernenti le sostanze attive.
3. I livelli massimi di residui di antiparassitari fissati ai sensi del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I destinati ad essere esportati nei paesi terzi e trattati prima dell'esportazione, per i quali sia stato adeguatamente provato che il paese terzo di destinazione esige o accetta tale trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi.
4. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 98/8/CE e 2002/32/CE e il regolamento (CEE) n. 2377/ 90.
Art. 3. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel
2. Inoltre, si intende per:
a) «buona pratica agricola» (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della
b) «BPA critica»: la BPA, qualora esista più di una BPA per una combinazione di sostanza attiva/prodotto, che dà luogo al più elevato livello accettabile di residui di antiparassitari in una coltura trattata e costituisce la base per la fissazione dell'LMR;
c) «residui di antiparassitari»: i residui, inclusi le sostanze attive, i metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanze attive attualmente o precedentemente utilizzate in prodotti fitosanitari quali definiti nell'articolo 2, punto 1, della
d) «livello massimo di residui» (LMR): la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili;
e) «CXL»: un LMR stabilito dalla Commissione del Codex Alimentarius;
f) «limite di determinazione» (LD): la concentrazione minima convalidata di residui che può essere quantificata e registrata nell'ambito della sorveglianza di routine con metodi di controllo convalidati;
g) «tolleranza all'importazione»: un LMR stabilito per i prodotti importati al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, nel caso in cui:
— l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico,
oppure
— risulti appropriato un livello diverso poiché il vigente LMR comunitario è stato introdotto per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico;
h) «prova interlaboratorio»: una prova comparativa nella quale diversi laboratori effettuano analisi su campioni identici e che consente quindi di valutare la qualità delle analisi eseguite dai singoli laboratori;
i) «dose acuta di riferimento»: la quantità stimata di una sostanza in un alimento riferita al peso corporeo, che sulla base dei dati prodotti da studi appropriati e tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri) può essere ingerita per un breve arco di tempo, di norma nel corso di una giornata, senza rischi significativi per i consumatori;
j) «dose giornaliera ammissibile»: la quantità stimata di una sostanza presente in un alimento riferita al peso corporeo che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita quotidianamente, durante l'intero periodo di vita, senza rischi significativi per i consumatori, tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri).
Art. 4. Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato.
1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.
2. L'allegato I è per la prima volta definito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e riveduto ove necessario, in particolare su richiesta di uno Stato membro.
Art. 5. Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR.
1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della
2. L'allegato IV è definito per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
CAPO II
PROCEDURA PER LE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR
SEZIONE 1
Presentazione di domande relative agli LMR
Art. 6. Domande.
1. Lo Stato membro che preveda di rilasciare un'autorizzazione o un'autorizzazione provvisoria per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario, ai sensi della
2. Tutte le parti che dimostrano, mediante prove adeguate, un interesse legittimo per la salute, comprese le organizzazioni della società civile e i soggetti interessati per ragioni commerciali, quali fabbricanti, coltivatori, importatori e produttori dei prodotti di cui all'allegato I possono inoltre presentare una domanda ad uno Stato membro a norma dell'articolo 7.
3. Lo Stato membro che ritiene necessario fissare, modificare o sopprimere un LMR, può anche elaborare e valutare una domanda a tal fine, a norma dell'articolo 7.
4. Le domande relative a tolleranze all'importazione vengono presentate agli Stati membri relatori designati ai sensi della
Art. 7. Modalità di presentazione delle domande di LMR.
1. Nella domanda relativa ad un LMR, il richiedente deve inserire i seguenti dettagli e documenti:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) una presentazione del fascicolo della domanda comprendente:
i) una sintesi della domanda;
ii) le motivazioni principali;
iii) un indice della documentazione;
iv) una copia della BPA pertinente che si applica all'uso specifico di quella sostanza attiva;
c) una rassegna completa di tutte le preoccupazioni sollevate nella letteratura scientifica disponibile sul prodotto fitosanitario e/o i suoi residui;
d) i dati elencati negli allegati II e III della direttiva 91/414/ CEE concernenti le prescrizioni relative ai dati per la fissazione di LMR per antiparassitari, compresi, se del caso, dati tossicologici e dati relativi ai metodi analitici abituali utilizzati nei laboratori di controllo nonché i dati relativi al metabolismo dei vegetali e degli animali.
Tuttavia, se dati pertinenti sono già pubblicamente disponibili, in particolare quando una sostanza attiva è già stata valutata a norma della
2. Ove necessario, lo Stato membro di valutazione può invitare il richiedente a presentare informazioni supplementari rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, entro un termine da esso fissato. In nessun caso tale periodo può essere superiore a due anni.
Art. 8. Valutazione delle domande.
1. Lo Stato membro presso cui è introdotta, a norma dell'articolo 6, una domanda conforme all'articolo 7, trasmette tempestivamente una copia all'Autorità e alla Commissione ed elabora una relazione di valutazione senza indebito ritardo.
2. Le domande sono valutate secondo le pertinenti disposizioni dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della
3. In deroga al paragrafo 1 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, la valutazione della domanda può essere effettuata dallo Stato membro relatore designato ai sensi della
4. Se uno Stato membro incontra difficoltà nella valutazione di una domanda o per evitare il sovrapporsi di lavori, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, quale Stato membro valuterà determinate domande.
Art. 9. Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità.
1. Dopo aver ultimato la relazione di valutazione, lo Stato membro la trasmette alla Commissione. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri e trasmette la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all'Autorità.
2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda dandone immediatamente comunicazione scritta al richiedente, allo Stato membro di valutazione e alla Commissione. La ricevuta indica la data di ricevimento della domanda ed i documenti che l'accompagnano.
SEZIONE 2
Esame delle domande relative agli LMR da parte dell'Autorità
Art. 10. Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR.
1. L'Autorità valuta le domande e le relazioni di valutazione ed emette un parere motivato in particolare riguardo ai rischi per i consumatori, e se del caso per gli animali, legati alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un LMR. Tale parere comprende:
a) una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste;
b) l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/ prodotto;
c) una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto dovuto ai residui nel prodotto per il quale è richiesto l'LMR, rispetto alla dose giornaliera ammissibile;
d) qualsiasi altro elemento pertinente per la valutazione dei rischi.
2. L’Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. Il parere motivato definisce chiaramente su quali basi è stata raggiunta ciascuna conclusione.
3. L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l'articolo 39 del
Art. 11. Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR.
1. L'Autorità emette un parere motivato a norma dell'articolo 10 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda.
In casi eccezionali in cui è necessario effettuare valutazioni più dettagliate, il termine di cui al primo comma può essere prorogato a sei mesi dalla data di ricevimento di una domanda valida.
2. Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, la scadenza indicata nel paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui vengono fornite le informazioni richieste.
Le sospensioni sono soggette all'articolo 13.
Art. 12. Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità,
1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, entro un termine di dodici mesi dalla data dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della
a) gli LMR vigenti per tale sostanza attiva stabiliti agli allegati II e III del presente regolamento;
b) la necessità di fissare nuovi LMR per tale sostanza attiva o la sua inclusione nell'allegato IV del presente regolamento;
c) i fattori specifici di trasformazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento che possono essere necessari per tale sostanza attiva;
d) gli LMR che la Commissione può considerare di iscrivere nell'allegato II e/o nell'allegato III del presente regolamento e gli LMR che possono essere soppressi per tale sostanza attiva.
2. Per le sostanze iscritte nell'allegato I della
Art. 13. Riesame amministrativo.
Le decisioni o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.
Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.
La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione entro un periodo determinato.
SEZIONE 3
Fissazione, modifica o soppressione di LMR
Art. 14. Decisioni riguardanti domande relative ad LMR.
1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione deve preparare senza indugio e al più tardi entro tre mesi, e presentare per adozione, un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR, oppure una decisione che respinga la domanda secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
2. Con riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 si deve tener conto:
a) delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili;
b) dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti, quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti;
c) dei risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori che assumono quantità elevate del prodotto e che presentano elevata vulnerabilità e, se del caso, per gli animali;
d) dei risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari;
e) di un CXL o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese;
f) di altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata.
3. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente o all'Autorità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità tutte le informazioni supplementari ricevute.
Art. 15. Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III.
1. Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1:
a) stabilisce LMR nuovi o modificati e li iscrive nell'allegato II del presente regolamento, se le sostanze attive figurano nell'allegato I della
oppure
b) se le sostanze attive non figurano nell'allegato I della
oppure
c) nei casi menzionati all'articolo 16, stabilisce LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento.
2. Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della
Art. 16. Procedura per la fissazione di LMR provvisori in circostanze specifiche.
1. Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può anche stabilire un LMR provvisorio da inserire nell'allegato III nelle seguenti circostanze:
a) in casi eccezionali, in particolare nel caso in cui residui di antiparassitari possano derivare da contaminazione ambientale o di altro tipo o dall'utilizzazione di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della
b) nel caso in cui i prodotti considerati costituiscano componenti secondari della dieta dei consumatori e non costituiscano una componente rilevante della dieta dei pertinenti sottogruppi e, se del caso, degli animali; oppure,
c) per il miele; oppure
d) per gli infusi di erbe; oppure
e) nel caso in cui gli usi essenziali di prodotti fitosanitari siano stati riconosciuti mediante una decisione di non inserire una sostanza attiva nell'allegato I della
f) nel caso in cui nuovi prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti siano stati inclusi nell'allegato I, e uno o più Stati membri lo richiedano, al fine di consentire lo svolgimento e la valutazione di studi scientifici a sostegno di un LMR, a condizione che non siano stati rilevati rischi inaccettabili per la sicurezza dei consumatori.
2. L'iscrizione di LMR provvisori a norma del paragrafo 1 è effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità, dei dati di monitoraggio e di una valutazione che consenta di escludere rischi inaccettabili per i consumatori e per gli animali.
La validità degli LMR provvisori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), viene riesaminata almeno ogni dieci anni e, se necessario, tali LMR vengono modificati o all'occorrenza soppressi.
Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera e), vengono riesaminati alla scadenza del periodo per il quale l'uso essenziale è stato autorizzato. Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera f), vengono riesaminati dopo il completamento e la valutazione degli studi scientifici, ma entro quattro anni dalla loro inclusione nell'allegato III.
Art. 17. Modifiche di LMR a seguito di revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.
Le modifiche degli allegati II o III necessarie per sopprimere un LMR a seguito della revoca di un'autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario possono essere adottate senza richiedere il parere dell'autorità.
CAPO III
LMR APPLICABILI A PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE
Art. 18. Rispetto degli LMR.
1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:
a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;
b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V.
2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che
a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure
b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva/prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:
a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere disponibili agli utenti o ai consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.
Le combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della
Art. 19. Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi.
È vietato trasformare e/o miscelare a fini di diluizione con i medesimi o con altri prodotti, i prodotti di cui all'allegato I che non siano conformi all'articolo 18, paragrafo 1, o all'articolo 20 allo scopo di immetterli in commercio come alimenti o mangimi o somministrarli ad animali.
Art. 20. LMR applicabili a prodotti trasformati e/o compositi.
1. Nel caso di prodotti alimentari o mangimi trasformati e/o compositi per i quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III, si applicano gli LMR stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1, per il prodotto pertinente di cui all'allegato I, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di antiparassitari, conseguenti alla trasformazione e/o alla miscela.
2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'INCORPORAZIONE
NEL PRESENTE REGOLAMENTO DEGLI LMR ESISTENTI
Art. 21. Prima fissazione di LMR.
1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. L'allegato II è fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 22. Prima fissazione di LMR provvisori.
1. Gli LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o meno nell'allegato I della
a) LMR che figurano ancora nell'allegato alla
b) LMR nazionali non ancora armonizzati.
2. L'allegato III sarà fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25.
Art. 23. Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri sugli LMR nazionali.
Se una sostanza attiva non è ancora iscritta nell'allegato I della
a) la BPA;
b) laddove nello Stato membro si applichi la BPA critica e se disponibili i dati sintetici ottenuti da sperimentazioni controllate e/o i dati di monitoraggio;
c) la dose giornaliera ammissibile ed eventualmente la dose acuta di riferimento utilizzate per la valutazione dei rischi effettuata a livello nazionale, nonché i risultati di tale valutazione.
Art. 24. Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali.
1. L'Autorità fornisce un parere motivato alla Commissione sui rischi potenziali per la salute dei consumatori derivanti da:
a) LMR provvisori che possono essere iscritti nell'allegato III;
b) sostanze attive che possono essere iscritte nell'allegato IV.
2. Nell'elaborare il parere motivato di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene conto delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili e, in particolare delle informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23.
Art. 25. Fissazione di LMR provvisori.
Tenendo conto del parere dell'Autorità, se necessario, LMR provvisori applicabili alle sostanze attive di cui all'articolo 23 possono essere fissati e iscritti nell'allegato III, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o, se del caso, la sostanza attiva può essere inserita nell'allegato IV, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Gli LMR temporanei sono fissati al livello più basso possibile in tutti gli Stati membri, sulla base delle buone pratiche agricole.
CAPO V
CONTROLLI UFFICIALI, RELAZIONI E SANZIONI
SEZIONE 1
Controlli ufficiali degli LMR
Art. 26. Controlli ufficiali.
1. Fatta salva la direttiva 96/23/CE, gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.
2. Tali controlli consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui. I controlli in questione sono condotti anche presso i punti di distribuzione ai consumatori.
Art. 27. Campionamento.
1. Ciascuno Stato membro preleva un numero e una serie sufficiente di campioni, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo. Tale prelievo di campioni è effettuato il più vicino possibile al luogo di distribuzione, per consentire di adottare qualsiasi conseguente misura esecutiva.
2. I metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla
Art. 28. Metodi di analisi.
1. I metodi di analisi dei residui di antiparassitari devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.
2. Gli orientamenti tecnici relativi ai criteri specifici di convalida e alle procedure di controllo della qualità per quanto riguarda i metodi di analisi per la determinazione dei residui di antiparassitari possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
3. Tutti i laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ai fini dei controlli ufficiali sui residui di antiparassitari partecipano alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari ed organizzate dalla Commissione.
SEZIONE 2
Programma comunitario di controllo
Art. 29. Programma comunitario di controllo.
1. La Commissione elabora un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento, allo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione dell'attuale legislazione.
2. Il programma comunitario di controllo è adottato e aggiornato ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Il progetto di programma comunitario di controllo è presentato al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile.
SEZIONE 3
Programmi nazionali di controllo
Art. 30. Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari.
1. Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.
I programmi sono basati sul rischio e volti in particolare a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza della legislazione in vigore. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:
a) i prodotti da sottoporre a campionamento;
b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;
c) gli antiparassitari da analizzare;
d) i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare,
i) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;
ii) il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;
iii) il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;
iv) il programma di controllo comunitario; e
v) i risultati dei precedenti programmi di controllo.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità i programmi nazionali aggiornati di controllo dei residui di antiparassitari, di cui al paragrafo 1, almeno tre mesi prima della fine di ogni anno civile.
3. Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29. Essi pubblicano su Internet, su base annuale, tutti i risultati della sorveglianza nazionale sui residui. Qualora gli LMR vengano superati, gli Stati membri possono rendere noti i nomi dei dettaglianti, dei distributori o dei produttori interessati.
SEZIONE 4
Informazioni trasmesse dagli Stati membri e relazione annuale
Art. 31. Informazioni trasmesse dagli Stati membri.
1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:
a) i risultati dei controlli ufficiali di cui all'articolo 26, paragrafo 1;
b) gli LD applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 30 e del programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29;
c) informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e ad altre prove interlaboratorio pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotti definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo;
d) informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli di cui alla lettera a);
e) ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate.
2. Le misure di attuazione relative alla presentazione di informazioni da parte degli Stati membri possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità.
Art. 32. Relazione annuale sui residui di antiparassitari.
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, l'Autorità elabora una relazione annuale sui residui di antiparassitari.
2. L'Autorità include nella relazione annuale informazioni riguardanti almeno quanto segue:
a) un'analisi dei risultati dei controlli di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
b) un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio;
c) un'analisi dei rischi cronici e acuti per la salute dei consumatori dovuti ai residui di antiparassitari;
d) una valutazione dell'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari, basata sulle informazioni fornite alla lettera a) e su ogni altra pertinente informazione disponibile, incluse le relazioni presentate ai sensi della direttiva 96/23/CE.
3. Se uno Stato membro non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 31, nell'elaborare la relazione annuale l'Autorità può ignorare le informazioni relative a tale Stato membro.
4. Il modello della relazione annuale può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
5. L'Autorità presenta la relazione annuale alla Commissione entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.
6. La relazione annuale può includere un parere sugli antiparassitari da includere nei futuri programmi.
7. L'Autorità rende pubblica la relazione annuale nonché le eventuali osservazioni espresse dalla Commissione o dagli Stati membri.
Art. 33. Presentazione della relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato.
La Commissione presenta senza indugio la relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che la esamina e formula raccomandazioni sulle misure eventualmente necessarie in caso di notifica di superamento degli LMR stabiliti negli allegati II e III.
SEZIONE 5
Sanzioni
Art. 34. Sanzioni.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme nonché le relative modifiche.
CAPO VI
MISURE DI EMERGENZA
Art. 35. Misure di emergenza.
Se da nuove informazioni o dal riesame delle informazioni esistenti risulta che taluni residui di antiparassitari o taluni LMR disciplinati dal presente regolamento possono nuocere alla salute umana e degli animali e richiedere quindi l'adozione di misure immediate, si applicano gli articoli 53 e 54 del
CAPO VII
MISURE DI SOSTEGNO RELATIVE AGLI LMR DI ANTIPARASSITARI ARMONIZZATI
Art. 36. Misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati.
1. A livello comunitario sono istituite misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati, che comprendono:
a) una banca dati consolidata di pubblico accesso contenente la legislazione comunitaria sugli LMR di antiparassitari;
b) prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3;
c) studi ed altre misure necessari ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo della normativa e degli orientamenti tecnici riguardanti i residui di antiparassitari, finalizzati in particolare allo sviluppo e all'utilizzo di metodi per valutarne gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici;
d) studi necessari per stimare l'esposizione dei consumatori e degli animali ai residui di antiparassitari;
e) studi necessari per sostenere i laboratori di controllo in cui i metodi di analisi non sono in grado di controllare gli LMR fissati.
2. Le disposizioni di esecuzione eventualmente necessarie relative alle misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Art. 37. Contributo della Comunità alle misure di sostegno per gli LMR di antiparassitari armonizzati.
1. La Comunità può concedere un contributo finanziario sino al 100 % a copertura dei costi connessi con le misure di cui all'articolo 36.
2. Gli stanziamenti sono autorizzati per ogni esercizio nel quadro della procedura di bilancio.
CAPO VIII
COORDINAMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR
Art. 38. Designazione delle autorità nazionali.
Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali incaricate di coordinare la cooperazione con la Commissione, l'Autorità, gli altri Stati membri, i fabbricanti, i produttori e i coltivatori ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità, esso indica quale delle autorità designate svolge la funzione di punto di contatto. Le autorità nazionali possono delegare mansioni ad altri organi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali designate.
Art. 39. Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR.
L'Autorità:
a) effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della
b) effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare allo scopo di soddisfare i requisiti dell'articolo 41.
Art. 40. Informazioni da presentare a cura degli Stati membri.
Gli Stati membri presentano all'Autorità, su sua richiesta, tutte le informazioni disponibili necessarie per valutare la sicurezza di un LMR.
Art. 41. Banca dati dell'Autorità sugli LMR.
Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, l'Autorità crea e gestisce una banca dati, accessibile alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, contenente le informazioni scientifiche e le BPA relative agli LMR, alle sostanze attive e ai fattori di trasformazione di cui agli allegati II, III, IV e VII. Tale banca dati contiene, in particolare, le valutazioni dell'assunzione con la dieta alimentare, i fattori di trasformazione e i parametri tossicologici.
Art. 42. Stati membri e tasse.
1. Gli Stati membri possono recuperare i costi del lavoro connesso con la fissazione, la modifica o la soppressione degli LMR o con qualsiasi altro lavoro derivante dagli obblighi previsti dal presente regolamento, tramite una tassa o un onere.
2. Gli Stati membri provvedono a che la tassa o l'onere di cui al paragrafo 1:
a) siano fissati in modo trasparente; e
b) corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.
Essi possono includere una tabella di oneri fissi basata sui costi medi relativi al lavoro di cui al paragrafo 1.
CAPO IX
ATTUAZIONE
Art. 43. Parere scientifico dell'Autorità.
La Commissione o gli Stati membri possono chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi misura in materia di valutazione dei rischi ai sensi del presente regolamento. La Commissione può specificare il termine per l'emissione di tale parere.
Art. 44. Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità.
1. Quando i pareri espressi dall'Autorità a norma del presente regolamento richiedono solo un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati essi possono essere espressi dall'Autorità, salvo obiezione da parte della Commissione o di uno Stato membro, senza consultare il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici di cui all'articolo 28 del
2. Le regole di applicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), del
Art. 45. Procedura del comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 46. Misure di attuazione.
Secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e, se del caso, tenendo conto del parere dell'Autorità, possono essere adottate o modificate le seguenti misure:
a) le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento;
b) le date di cui all'articolo 23, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 5;
c) i documenti tecnici di orientamento destinati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento;
d) le disposizioni specifiche riguardanti i dati scientifici richiesti per la fissazione degli LMR.
Art. 47. Relazione sull'attuazione del presente regolamento.
Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del medesimo, corredata delle opportune proposte.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48. Abrogazione e adeguamento della legislazione.
1. Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/ 642/CEE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all'articolo 50, secondo comma.
2. Nella
«f) ove opportuno, i livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti agricoli interessati dall'uso di cui all'autorizzazione sono fissati o modificati a norma del
Art. 49. Misure transitorie.
1. I requisiti di cui al capo III non si applicano a prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima della data di cui all'articolo 50, secondo comma.
Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, misure appropriate relative a tali prodotti possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti.
Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Art. 50. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I capi II, III e V si applicano a decorrere da sei mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei regolamenti che stabiliscono gli allegati I, II, III e IV.
ALLEGATO I [1]
Prodotti di origine vegetale e animale di cui all’articolo 2, paragrafo 1
Numero di codice (1) |
Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR |
Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR |
Nome scientifico (2) |
Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR |
Parti dei prodotti cui si applicano i LMR |
0100000 |
1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO |
|
|
|
|
0110000 |
i) Agrumi |
|
|
|
Prodotto intero |
0110010 |
|
Pompelmi |
Citrus paradisi |
Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi |
|
0110020 |
|
Arance |
Citrus sinensis |
Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi |
|
0110030 |
|
Limoni |
Citrus limon |
Limone |
|
0110040 |
|
Limette |
Citrus aurantifolia |
|
|
0110050 |
|
Mandarini |
Citrus reticulata |
Clementine, tangerini e altri ibridi |
|
0110990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0120000 |
ii) Frutta a guscio (con o senza guscio) |
|
|
|
Prodotto intero, previa sgusciatura |
(castagne e marroni esclusi) |
|
|
|
|
|
0120010 |
|
Mandorle |
Prunus dulcis |
|
|
0120020 |
|
Noci del Brasile |
Bertholletia excelsa |
|
|
0120030 |
|
Noci di anacardi |
Anacardium occidentale |
|
|
0120040 |
|
Castagne e marroni |
Castanea sativa |
|
|
0120050 |
|
Noci di cocco |
Cocos nucifera |
|
|
0120060 |
|
Nocciole |
Corylus avellana |
Nocciola di Dalmazia |
|
0120070 |
|
Noci del Queensland |
Macadamia ternifolia |
|
|
0120080 |
|
Noci di pecàn |
Carya illinoensis |
|
|
0120090 |
|
Pinoli |
Pinus pinea |
|
|
0120100 |
|
Pistacchi |
Pistachia vera |
|
|
0120110 |
|
Noci comuni |
Juglans regia |
|
|
0120990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0130000 |
iii) Pomacee |
|
|
|
Prodotto intero, senza peduncolo |
0130010 |
|
Mele |
Malus domesticus |
Mela selvatica |
|
0130020 |
|
Pere |
Pyrus communis |
Nashi |
|
0130030 |
|
Cotogne |
Cydonia oblonga |
|
|
0130040 |
|
Nespole (4) |
Mespilus germanica |
|
|
0130050 |
|
Nespole del Giappone (4) |
Eriobotrya japonica |
|
|
0130990 |
|
Altro (3) |
|
|
|
0140000 |
iv) Drupacee |
|
|
|
Prodotto intero, senza peduncolo |
0140010 |
|
Albicocche |
Prunus armeniaca |
|
|
0140020 |
|
Ciliege |
Prunus cerasus, Prunus avium |
Ciliegie dolci, amarene |
|
0140030 |
|
Pesche |
Prunus persica |
Nettarine e ibridi simili |
|
0140040 |
|
Prugne |
Prunus domestica |
Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano |
|
0140990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0150000 |
v) Bacche e piccola frutta |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula ed eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo |
0151000 |
a) Uve da tavola e da vino |
|
|
|
|
0151010 |
|
Uve da tavola |
Vitis euvitis |
|
|
0151020 |
|
Uve da vino |
Vitis euvitis |
|
|
0152000 |
b) Fragole |
|
Fragaria × ananassa |
|
|
0153000 |
c) Frutti di piante arbustive |
|
|
|
|
0153010 |
|
More di rovo |
Rubus fruticosus |
|
|
0153020 |
|
More selvatiche |
Rubus ceasius |
More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro |
|
0153030 |
|
Lamponi |
Rubus idaeus |
Uva giapponese |
|
0153990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0154000 |
d) Altra piccola frutta e bacche |
|
|
|
|
0154010 |
|
Mirtilli |
Vaccinium corymbosum |
Mirtilli neri, mirtilli rossi |
|
0154020 |
|
Mirtilli giganti americani |
Vaccinium macrocarpon |
|
|
0154030 |
|
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
Ribes nigrum, Ribes rubrum |
|
|
0154040 |
|
Uva spina |
Ribes uva-crispa |
Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes |
|
0154050 |
|
Rosa canina (cinorrodonti) |
Rosa canina |
|
|
0154060 |
|
More di gelso (4) |
Morus spp. |
Bacche di corbezzolo |
|
0154070 |
|
Azzeruolo (4) |
Crataegus azarolus |
|
|
0154080 |
|
Bacche di sambuco (4) |
Sambucus nigra |
Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti |
|
0154990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0160000 |
vi) Frutta varia |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell’ananas, del ciuffo |
0161000 |
a) Buccia commestibile |
|
|
|
|
0161010 |
|
Datteri |
Phoenix dactylifera |
|
|
0161020 |
|
Fichi |
Ficus carica |
|
|
0161030 |
|
Olive da tavola |
Olea europaea |
|
|
0161040 |
|
Kumquat (4) |
Fortunella species |
Kumquat marumi, kumquat, nagami |
|
0161050 |
|
Carambole (4) |
Averrhoa carambola |
Bilimbi |
|
0161060 |
|
Cachi (4) |
Diospyros kaki |
|
|
0161070 |
|
Jambolan (4) (susina di Giava) |
Syzygium cumini |
Java apple (pomo d’acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), ciliegia del Suriname |
|
0161990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0162000 |
b) Frutti piccoli con buccia non commestibile |
|
|
|
|
0162010 |
|
Kiwi |
Actinidia deliciosa syn. A. chinensis |
|
|
0162020 |
|
Litci |
Litchi chinensis |
Pulasan, rambutan |
|
0162030 |
|
Passiflore |
Passiflora edulis |
|
|
0162040 |
|
Fichi d’India (4) (fichi di cactus) |
Opuntia ficus-indica |
|
|
0162050 |
|
Cainito (4) |
Chrysophyllum cainito |
|
|
0162060 |
|
Cachi di Virginia (4) |
Diospyros virginiana |
Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote canistel (zapote giallo) e mammey zapote |
|
0162990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0163000 |
c) Frutti grandi con buccia non commestibile |
|
|
|
|
0163010 |
|
Avocadi |
Persea americana |
|
|
0163020 |
|
Banane |
Musa × paradisica |
Banana nana, banana da cuocere, banana comune |
|
0163030 |
|
Manghi |
Mangifera indica |
|
|
0163040 |
|
Papaie |
Carica papaya |
|
|
0163050 |
|
Melagrane |
Punica granatum |
|
|
0163060 |
|
Cherimolia (4) |
Annona cherimola |
Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza |
|
0163070 |
|
Guava (4) |
Psidium guajava |
|
|
0163080 |
|
Ananas |
Ananas comosus |
|
|
0163090 |
|
Frutti dell’albero del pane (4) |
Artocarpus altilis |
Jack |
|
0163100 |
|
Durian (4) |
Durio zibethinus |
|
|
0163110 |
|
Annona (4) (guanabana) |
Annona muricata |
|
|
0163990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0200000 |
2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI |
|
|
|
|
0210000 |
i) Ortaggi a radice e tubero |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura |
0211000 |
a) Patate |
|
Tuber form Solanum spp. |
|
|
0212000 |
b) Ortaggi a radice e tubero tropicali |
|
|
|
|
0212010 |
|
Manioca |
Manihot esculenta |
Dasheen, taro, tannia |
|
0212020 |
|
Patate dolci |
Ipomoea batatas |
|
|
0212030 |
|
Ignami |
Dioscorea sp. |
Tuberi di igname, Jicama del Messico |
|
0212040 |
|
Maranta (4) |
Maranta arundinacea |
|
|
0212990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0213000 |
c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero |
|
|
|
|
0213010 |
|
Bietole rosse |
Beta vulgaris subsp. vulgaris |
|
|
0213020 |
|
Carote |
Daucus carota |
|
|
0213030 |
|
Sedani-rapa |
Apium graveolens var. rapaceum |
|
|
0213040 |
|
Rafano |
Armoracia rusticana |
|
|
0213050 |
|
Topinambur |
Helianthus tuberosus |
|
|
0213060 |
|
Pastinaca |
Pastinaca sativa |
|
|
0213070 |
|
Prezzemolo a grossa radice |
Petroselinum crispum |
|
|
0213080 |
|
Ravanelli |
Raphanus sativus var. sativus |
Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili |
|
0213090 |
|
Salsefrica |
Tragopogon porrifolius |
Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica) |
|
0213100 |
|
Rutabaga |
Brassica napus var. napobrassica |
|
|
0213110 |
|
Rape |
Brassica rapa |
|
|
0213990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0220000 |
ii) Ortaggi a bulbo |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi) |
0220010 |
|
Agli |
Allium sativum |
|
|
0220020 |
|
Cipolle |
Allium cepa |
Cipolle argentate |
|
0220030 |
|
Scalogni |
Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum) |
|
|
0220040 |
|
Cipolline |
Allium cepa |
Cipolle invernali e varietà simili |
|
0220990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0230000 |
iii) Ortaggi a frutto |
|
|
|
Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee) |
0231000 |
a) Solanacee |
|
|
|
|
0231010 |
|
Pomodori |
Lycopersicum esculentum |
Pomodori ciliegia |
|
0231020 |
|
Peperoni |
Capsicum annuum, var grossum e var. longum |
Peperoni piccanti |
|
0231030 |
|
Melanzane |
Solanum melongena |
Pepini |
|
0231040 |
|
Okra, gombo |
Hibiscus esculentus |
|
|
0231990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0232000 |
b) Cucurbitacee (con buccia commestibile) |
|
|
|
|
0232010 |
|
Cetrioli |
Cucumis sativus |
|
|
0232020 |
|
Cetriolini |
Cucumis sativus |
|
|
0232030 |
|
Zucchine |
Cucurbita pepo var. melopepo |
Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson) |
|
0232990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0233000 |
c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile) |
|
|
|
|
0233010 |
|
Meloni |
Cucumis melo |
Kiwano |
|
0233020 |
|
Zucche |
Cucurbita maxima |
Zucca invernale |
|
0233030 |
|
Cocomeri |
Citrullus lanatus |
|
|
0233990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0234000 |
d) Mais dolce |
|
Zea mays var. saccharata |
|
Granella e pannocchie senza brattee |
0239000 |
e) Altri ortaggi a frutto |
|
|
|
|
0240000 |
iv) Cavoli |
|
|
|
|
0241000 |
a) Cavoli a infiorescenza |
|
|
|
Soltanto le infiorescenze |
0241010 |
|
Cavoli broccoli |
Brassica oleracea var. italica |
Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori) |
|
0241020 |
|
Cavolfiori |
Brassica oleracea var. botrytis |
|
|
0241990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0242000 |
b) Cavoli a testa |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste |
0242010 |
|
Cavoletti di Bruxelles |
Brassica oleracea var. gemmifera |
Soltanto i grumoli |
|
0242020 |
|
Cavoli cappucci |
Brassica oleracea convar. Capitata |
Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi |
|
0242990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0243000 |
c) Cavoli a foglia |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste |
0243010 |
|
Cavoli cinesi |
Brassica pekinensis |
Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio |
|
0243020 |
|
Cavoli ricci |
Brassica oleracea convar. acephala |
Cavolo nero (a foglie increspate) |
|
0243990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0244000 |
d) Cavoli rapa |
|
Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes |
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti) |
0250000 |
v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti) |
0251000 |
a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee |
|
|
|
|
0251010 |
|
Dolcetta |
Valerianella locusta |
Gallinella carenata |
|
0251020 |
|
Lattughe |
Lactuca sativa |
Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana |
|
0251030 |
|
Scarola (indivia a foglie larghe) |
Cichorium endiva |
Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero |
|
0251040 |
|
Crescione (4) |
Lepidium sativum |
|
|
0251050 |
|
Barbarea (4) |
Barbarea verna |
|
|
0251060 |
|
Rucola (4) |
Eruca sativa (Diplotaxis spec.) |
Rucola selvatica |
|
0251070 |
|
Senape nera (4) |
Brassica juncea var. rugosa |
|
|
0251080 |
|
Foglie e germogli di Brassica spp. (4) |
Brassica spp. |
Brassica rapa var. nipponica (mizuna) |
|
0251990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0252000 |
b) Spinaci e simili (foglie) |
|
|
|
|
0252010 |
|
Spinaci |
Spinacia oleracea |
Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa |
|
0252020 |
|
Portulaca (4) |
Portulaca oleracea |
Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia |
|
0252030 |
|
Bietole da foglia e da costa |
Beta vulgaris |
Foglie di bietole rosse |
|
0252990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0253000 |
c) Foglie di vite (4) |
|
Vitis euvitis |
|
|
0254000 |
d) Crescione acquatico |
|
Nasturtium officinale |
|
|
0255000 |
e) Cicoria Witloof |
|
Cichorium intybus var. foliosum |
|
|
0256000 |
f) Erbe fresche |
|
|
|
|
0256010 |
|
Cerfoglio |
Anthriscus cerefolium |
|
|
0256020 |
|
Erba cipollina |
Allium schoenoprasum |
|
|
0256030 |
|
Foglie di sedano |
Apium graveolens var. seccalinum |
Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee |
|
0256040 |
|
Prezzemolo |
Petroselinum crispum |
|
|
0256050 |
|
Salvia (4) |
Salvia officinalis |
Santoreggia montana, erba di S. Giuliano |
|
0256060 |
|
Rosmarino (4) |
Rosmarinus officinalis |
|
|
0256070 |
|
Timo (4) |
Thymus spp. |
Maggiorana, origano |
|
0256080 |
|
Basilico (4) |
Ocimum basilicum |
Foglie di melissa, menta, menta peperita |
|
0256090 |
|
Foglie di alloro (4) (lauro) |
Laurus nobilis |
|
|
0256100 |
|
Dragoncello (4) |
Artemisia dracunculus |
Issopo |
|
0256990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0260000 |
vi) Legumi (freschi) |
|
|
|
Prodotto intero |
0260010 |
|
Fagioli (con baccello) |
Phaseolus vulgaris |
Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong |
|
0260020 |
|
Fagioli (senza baccello) |
Phaseolus vulgaris |
Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea |
|
0260030 |
|
Piselli (con baccello) |
Pisum sativum |
Pisello mangiatutto (pisello dolce) |
|
0260040 |
|
Piselli (senza baccello) |
Pisum sativum |
Piselli coltivati, piselli verdi, ceci |
|
0260050 |
|
Lenticchie (4) |
Lens culinaris syn. L. esculenta |
|
|
0260990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0270000 |
vii) Ortaggi a stelo (freschi) |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto, dei detriti terrosi e delle radici |
0270010 |
|
Asparagi |
Asparagus officinalis |
|
|
0270020 |
|
Cardi |
Cynara cardunculus |
|
|
0270030 |
|
Sedani |
Apium graveolens var. dulce |
|
|
0270040 |
|
Finocchi |
Foeniculum vulgare |
|
|
0270050 |
|
Carciofi |
Cynara scolymus |
|
L’intero capolino, compreso il ricettacolo |
0270060 |
|
Porri |
Allium porrum |
|
|
0270070 |
|
Rabarbaro |
Rheum × hybridum |
|
Gambi, previa rimozione di radici e foglie |
0270080 |
|
Germogli di bambù (4) |
Bambusa vulgaris |
|
|
0270090 |
|
Cuori di palma (4) |
Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana |
|
|
0270990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0280000 |
viii) Funghi (4) |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato |
0280010 |
|
Coltivati |
|
Prataioli, orecchioni, shitake |
|
0280020 |
|
Spontanei |
|
Canterelle, tartufi, spugnole, porcini |
|
0280990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0290000 |
ix) Alghe marine (4) |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste |
0300000 |
3. LEGUMI DA GRANELLA |
|
|
|
Prodotto intero |
0300010 |
|
Fagioli |
Phaseolus vulgaris |
Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] Canavalia ensiformis, fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall’occhio |
|
0300020 |
|
Lenticchie |
Lens culinaris syn. L. esculenta |
|
|
0300030 |
|
Piselli |
Pisum sativum |
Ceci, piselli, cicerchia |
|
0300040 |
|
Lupini (4) |
Lupinus spp. |
|
|
0300990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0400000 |
4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile |
0401000 |
i) Semi oleaginosi |
|
|
|
|
0401010 |
|
Semi di lino |
Linum usitatissimum |
|
|
0401020 |
|
Semi di arachide |
Arachis hypogaea |
|
|
0401030 |
|
Semi di papavero |
Papaver somniferum |
|
|
0401040 |
|
Semi di sesamo |
Sesamum indicum syn. S. orientale |
|
|
0401050 |
|
Semi di girasole |
Helianthus annuus |
|
|
0401060 |
|
Semi di colza |
Brassica napus |
Colza, ravizzone |
|
0401070 |
|
Semi di soia |
Glycine max. |
|
|
0401080 |
|
Semi di senape |
Brassica nigra |
|
|
0401090 |
|
Semi di cotone |
Gossypium spp. |
|
|
0401100 |
|
Semi di zucca (4) |
Cucurbita pepo var. oleifera |
|
|
0401110 |
|
Semi di cartamo (4) |
Carthamus tinctorius |
|
|
0401120 |
|
Semi di borragine (4) |
Borago officinalis |
|
|
0401130 |
|
Semi di camelina (4) |
Camelina sativa |
|
|
0401140 |
|
Semi di canapa (4) |
Cannabis sativa |
|
|
0401150 |
|
Semi di ricino |
Ricinus communis |
|
|
0401990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0402000 |
ii) Frutti oleaginosi |
|
|
|
|
0402010 |
|
Olive da olio (4) |
Olea europaea |
|
Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti) |
0402020 |
|
Noci di palmisti (semi di palma) (4) |
Elaeis guineensis |
|
|
0402030 |
|
Frutti di palma (4) |
Elaeis guineensis |
|
|
0402040 |
|
Capoc (4) |
Ceiba pentandra |
|
|
0402990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0500000 |
5. CEREALI |
|
|
|
Prodotto intero |
0500010 |
|
Orzo |
Hordeum spp. |
|
|
0500020 |
|
Grano saraceno |
Fagopyrum esculentum |
|
|
0500030 |
|
Mais |
Zea mays |
|
|
0500040 |
|
Miglio (4) |
Panicum spp. |
Panico, tef |
|
0500050 |
|
Avena |
Avena fatua |
|
|
0500060 |
|
Riso |
Oryza sativa |
|
|
0500070 |
|
Segale |
Secale cereale |
|
|
0500080 |
|
Sorgo (4) |
Sorghum bicolor |
|
|
0500090 |
|
Frumento |
Triticum aestivum |
Spelta, triticale |
|
0500990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0600000 6. |
TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO |
|
|
|
|
0610000 |
i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis) |
|
Camellia sinensis |
|
Prodotto intero |
0620000 |
ii) Chicchi di caffè (4) |
|
|
|
Soltanto i chicchi |
0630000 |
iii) Infusioni di erbe (4) (essiccate) |
|
|
|
|
0631000 |
a) Fiori |
|
|
|
Fiori interi, senza steli e foglie guaste |
0631010 |
|
Fiori di camomilla |
Matricaria recutita |
|
|
0631020 |
|
Fiori di ibisco |
Hibiscus sabdariffa |
|
|
0631030 |
|
Petali di rosa |
Rosa spec. |
|
|
0631040 |
|
Fiori di gelsomino |
Jasminum officinale |
|
|
0631050 |
|
Tiglio |
Tillia cordata |
|
|
0631990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0632000 |
b) Foglie |
|
|
|
Prodotto intero, senza radici e foglie guaste |
0632010 |
|
Foglie di fragola |
Fragaria × ananassa |
|
|
0632020 |
|
Foglie di rooibos |
Aspalathus spp. |
|
|
0632030 |
|
Mate |
Ilex paraguariensis |
|
|
0632990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0633000 |
c) Radici |
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura |
0633010 |
|
Radici di valeriana |
Valeriana officinalis |
|
|
0633020 |
|
Radici di ginseng |
Panax ginseng |
|
|
0633990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
0639000 |
d) Altre infusi di erbe |
|
|
|
|
0640000 |
iv) Cacao (4) (semi fermentati) |
|
Theobroma cacao |
|
Semi sgusciati |
0650000 |
v) Carruba (4) |
|
Ceratonia siliqua |
|
Prodotto intero, senza steli e senza corona |
0700000 |
7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata |
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Humulus lupulus |
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Prodotto intero |
0800000 |
8. SPEZIE (4) (8) |
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Prodotto intero |
0810000 |
i) Semi |
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0810010 |
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Anice verde |
Pimpinella anisum |
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0810020 |
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Grano nero |
Nigella sativa |
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0810030 |
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Semi di sedano |
Apium graveolens |
Levistico |
|
0810040 |
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Semi di coriandolo |
Coriandrum sativum |
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0810050 |
|
Semi di cumino |
Cuminum cyminum |
|
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0810060 |
|
Semi di aneto |
Anethum graveolens |
|
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0810070 |
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Semi di finocchio |
Foeniculum vulgare |
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0810080 |
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Semi di fieno greco |
Trigonella foenumgraecum |
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0810090 |
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Noci moscate |
Myristica fragans |
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0810990 |
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Altri (3) |
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0820000 |
ii) Frutta e bacche |
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0820010 |
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Pimenti |
Pimenta dioica |
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0820020 |
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Semi di anice (pepe giapponese) |
Zanthooxylum piperitum |
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0820030 |
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Carvi |
Carum carvi |
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0820040 |
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Cardamomo |
Elettaria cardamomum |
|
|
0820050 |
|
Bacche di ginepro |
Juniperus communis |
|
|
0820060 |
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Pepe nero, pepe bianco |
Piper nigrum |
Pepe lungo, pepe rosa |
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0820070 |
|
Baccelli di vaniglia |
Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia |
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0820080 |
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Tamarindo |
Tamarindus indica |
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0820990 |
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Altri (3) |
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0830000 |
iii) Corteccia |
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0830010 |
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Cannella |
Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum |
Cassia |
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0830990 |
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Altri (3) |
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0840000 |
iv) Radici o rizomi |
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0840010 |
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Liquirizia |
Glycyrrhiza glabra |
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0840020 |
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Zenzero |
Zingiber officinale |
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0840030 |
|
Curcuma |
Curcuma domestica syn. C. longa |
|
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0840040 |
|
Barbaforte o cren |
Armoracia rusticana |
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0840990 |
|
Altri (3) |
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0850000 |
v) Germogli |
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0850010 |
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Chiodi di garofano |
Syzygium aromaticum |
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0850020 |
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Capperi |
Capparis spinosa |
|
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0850990 |
|
Altri (3) |
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0860000 |
vi) Stigma del fiore |
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0860010 |
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Zafferano |
Crocus sativus |
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0860990 |
|
Altri (3) |
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0870000 |
vii) Arillo |
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0870010 |
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Macis |
Myristica fragrans |
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0870990 |
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Altri (3) |
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0900000 |
9. PIANTE DA ZUCCHERO (4) |
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0900010 |
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Barbabietola da zucchero |
Beta vulgaris |
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Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura |
0900020 |
|
Canna da zucchero |
Saccharum officinarum |
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Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici |
0900030 |
|
Radici di cicoria (4) |
Cichorium intybus |
|
Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura |
0900990 |
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Altri (3) |
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1000000 |
10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI |
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1010000 |
i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari |
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|
|
Prodotto intero o solo la parte grassa (5) |
1011000 |
a) Suini |
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Sus scrofa |
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1011010 |
|
Carne |
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1011020 |
|
Grasso privo di carne magra |
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1011030 |
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Fegato |
|
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1011040 |
|
Reni |
|
|
|
1011050 |
|
Frattaglie commestibili |
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1011990 |
|
Altri (3) |
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1012000 |
b) Bovini |
|
Bos spec. |
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1012010 |
|
Carne |
|
|
|
1012020 |
|
Grasso |
|
|
|
1012030 |
|
Fegato |
|
|
|
1012040 |
|
Reni |
|
|
|
1012050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
1012990 |
|
Altri (3) |
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1013000 |
c) Ovini |
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Ovis aries |
|
|
1013010 |
|
Carne |
|
|
|
1013020 |
|
Grasso |
|
|
|
1013030 |
|
Fegato |
|
|
|
1013040 |
|
Reni |
|
|
|
1013050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
1013990 |
|
Altri (3) |
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|
1014000 |
d) Caprini |
|
Capra hircus |
|
|
1014010 |
|
Carne |
|
|
|
1014020 |
|
Grasso |
|
|
|
1014030 |
|
Fegato |
|
|
|
1014040 |
|
Reni |
|
|
|
1014050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
1014990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
1015000 |
e) Cavalli, asini, muli e bardotti |
|
Equus spec. |
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|
1015010 |
|
Carne |
|
|
|
1015020 |
|
Grasso |
|
|
|
1015030 |
|
Fegato |
|
|
|
1015040 |
|
Reni |
|
|
|
1015050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
1015990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
1016000 |
f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni |
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Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp. |
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|
1016010 |
|
Carne |
|
|
|
1016020 |
|
Grasso |
|
|
|
1016030 |
|
Fegato |
|
|
|
1016040 |
|
Reni |
|
|
|
1016050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
1016990 |
|
Altri (3) |
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1017000 |
g) Altri animali domestici |
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Conigli, canguri |
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1017010 |
|
Carne |
|
|
|
1017020 |
|
Grasso |
|
|
|
1017030 |
|
Fegato |
|
|
|
1017040 |
|
Reni |
|
|
|
1017050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
1017990 |
|
Altri (3) |
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1020000 |
ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini |
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Prodotto intero o solo la parte grassa (6) |
1020010 |
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Bovini |
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1020020 |
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Ovini |
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1020030 |
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Caprini |
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1020040 |
|
Equini |
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|
1020990 |
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Altri (3) |
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1030000 |
iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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|
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Prodotto intero o solo la parte grassa (7) |
1030010 |
|
Galline |
|
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1030020 |
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Anatre |
|
|
|
1030030 |
|
Oche |
|
|
|
1030040 |
|
Quaglie |
|
|
|
1030990 |
|
Altro (3) |
|
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1040000 |
iv) Miele |
|
Apis melifera, Melipona spec. |
Pappa reale, polline |
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1050000 |
v) Rettili e anfibi |
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Rana spec. Crocodilia spec. |
Cosce di rana, coccodrilli |
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1060000 |
vi) Gasteropodi |
|
Helix spec. |
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1070000 |
vii) Altri prodotti a base di animali terrestri |
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1100000 |
11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8) |
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1200000 |
12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE (8) |
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|
(1) Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell’ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del
(2) Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna “Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR”. Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.
(3) Il termine “altri” comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei “Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR”.
(4) I LMR degli allegati II e III per il prodotto in oggetto si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.
(5) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Negli alimenti il cui contenuto di grassi è uguale o inferiore al 10 % in peso, il residuo si riferisce al peso complessivo dell’alimento disossato. In tal caso il livello massimo corrisponde ad un decimo del valore riferito al contenuto di grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest’ultimo valore non si applica al latte vaccino e al latte vaccino intero. Non si applica neppure agli altri prodotti, se il LMR viene fissato al LD.
(6) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero, va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo ed il latte intero di altra origine animale, i residui vengono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo ed il latte intero, per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso, il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tali casi il livello massimo è 25 volte quello fissato per il latte crudo e per il latte intero. Quest’ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.
(7) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest’ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.
(8) I LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.
[1] Allegato inserito dall’art. 1 del