§ 1.5.L86 – Regolamento 23 febbraio 2005, n. 396.
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/02/2005
Numero:396


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato.
Art. 5.  Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR.
Art. 6.  Domande.
Art. 7.  Modalità di presentazione delle domande di LMR.
Art. 8.  Valutazione delle domande.
Art. 9.  Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità.
Art. 10.  Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR.
Art. 11.  Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR.
Art. 12.  Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità,
Art. 13.  Riesame amministrativo.
Art. 14.  Decisioni riguardanti domande relative ad LMR.
Art. 15.  Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III.
Art. 16.  Procedura per la fissazione di LMR provvisori in circostanze specifiche.
Art. 17.  Modifiche di LMR a seguito di revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.
Art.  18. Rispetto degli LMR.
Art. 19.  Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi.
Art. 20.  LMR applicabili a prodotti trasformati e/o compositi.
Art.  21. Prima fissazione di LMR.
Art. 22.  Prima fissazione di LMR provvisori.
Art. 23.  Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri sugli LMR nazionali.
Art. 24.  Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali.
Art. 25.  Fissazione di LMR provvisori.
Art. 26.  Controlli ufficiali.
Art. 27.  Campionamento.
Art. 28.  Metodi di analisi.
Art. 29.  Programma comunitario di controllo.
Art. 30.  Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari.
Art. 31.  Informazioni trasmesse dagli Stati membri.
Art. 32.  Relazione annuale sui residui di antiparassitari.
Art. 33.  Presentazione della relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato.
Art. 34.  Sanzioni.
Art.  35. Misure di emergenza.
Art.  36. Misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati.
Art. 37.  Contributo della Comunità alle misure di sostegno per gli LMR di antiparassitari armonizzati.
Art.  38. Designazione delle autorità nazionali.
Art. 39.  Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR.
Art. 40.  Informazioni da presentare a cura degli Stati membri.
Art. 41.  Banca dati dell'Autorità sugli LMR.
Art. 42.  Stati membri e tasse.
Art.  43. Parere scientifico dell'Autorità.
Art. 44.  Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità.
Art. 45.  Procedura del comitato.
Art. 46.  Misure di attuazione.
Art. 47.  Relazione sull'attuazione del presente regolamento.
Art.  48. Abrogazione e adeguamento della legislazione.
Art. 49.  Misure transitorie.
Art. 50.  Entrata in vigore.


§ 1.5.L86 – Regolamento 23 febbraio 2005, n. 396.

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sono state modificate diverse volte in modo sostanziale. A fini di chiarezza e di semplificazione tali direttive dovrebbero essere abrogate e sostituite da un unico atto.

     (2) Il presente regolamento riguarda direttamente la sanità pubblica ed è rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno. Le disparità tra i livelli massimi di residui di antiparassitari fissati a livello nazionale possono costituire un ostacolo agli scambi di prodotti di cui all'allegato I del trattato e di prodotti da essi derivati tra gli Stati membri e tra i paesi terzi e la Comunità. Pertanto, nell'interesse della libera circolazione delle merci, delle pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri e di un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno fissare su scala comunitaria livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto della buona pratica agricola.

     (3) Un regolamento che fissa gli LMR non deve essere recepito nella legislazione degli Stati membri. Esso rappresenta quindi lo strumento giuridico più appropriato col quale fissare gli LMR di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale, in quanto definisce requisiti precisi da applicare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità, consentendo così un più efficace utilizzo delle risorse nazionali.

     (4) La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità. La resa della produzione vegetale è costantemente minacciata da organismi nocivi. È indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, per evitare una diminuzione della resa o un pregiudizio per i prodotti, per garantire la qualità dei raccolti e per ottenere un'elevata produttività dell'agricoltura. A tal fine sono disponibili diversi metodi, come i metodi non chimici, le pratiche quali l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione delle colture, il diserbo meccanico, il controllo biologico, e i metodi chimici, come l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

     (5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari è uno dei metodi più comuni di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi. L'impiego di tali sostanze può tuttavia comportare la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a tali sostanze. Ai sensi della direttiva 91/414/ CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, occorrerebbe dare la priorità alla salute pubblica rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, per cui è necessario far sì che tali residui non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali. Gli LMR dovrebbero essere fissati al livello più basso ottenibile per ciascun antiparassitario compatibilmente con la buona pratica agricola, allo scopo di proteggere i gruppi vulnerabili come i bambini e i nascituri.

     (6) È altresì importante portare avanti i lavori intesi a mettere a punto una metodologia per tenere conto degli effetti cumulativi e sinergici. Tenuto conto dell'esposizione umana a combinazioni di sostanze attive e dei loro effetti cumulativi ed eventualmente aggregati e sinergici sulla salute umana, dovrebbero essere definiti gli LMR, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

     (7) La direttiva 91/414/CEE dispone che gli Stati membri, nel rilasciare le autorizzazioni, prescrivano che i prodotti fitosanitari siano impiegati correttamente. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi della buona pratica agricola e della lotta antiparassitaria integrata. Se un LMR derivante da un impiego autorizzato di un antiparassitario ai sensi della direttiva 91/414/CEE presenta un rischio per i consumatori, tale impiego dovrebbe essere riesaminato in modo da ridurre il livello di residui di antiparassitari. La Comunità dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o prodotti atti a favorire una riduzione dei rischi e l'utilizzo di quantità di antiparassitari a livelli compatibili con una lotta antiparassitaria efficace.

     (8) Diverse sostanze attive sono state vietate dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive. Inoltre, molte altre sostanze attive non sono attualmente autorizzate dalla direttiva 91/414/CEE. È opportuno controllare e sorvegliare attentamente i residui di sostanze attive presenti nei prodotti di origine vegetale e animale a seguito di impieghi non autorizzati, contaminazione ambientale o utilizzo in paesi terzi.

     (9) Le norme fondamentali applicabili agli alimenti per il consumo umano e animale sono fissate dal regolamento (CE) n. 178/2002.

     (10) Tali norme fondamentali devono essere integrate da norme più specifiche volte a garantire il funzionamento efficace del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi per quanto riguarda i prodotti freschi, trasformati e/ o compositi di origine vegetale e animale, destinati al consumo umano o animale, che possono contenere residui di antiparassitari, stabilendo nel contempo le basi per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e degli interessi dei consumatori. Tali norme dovrebbero comprendere la fissazione di LMR specifici applicabili a ciascun antiparassitario per gli alimenti e i mangimi, nonché requisiti concernenti la qualità dei dati sui quali sono basati tali LMR.

     (11) Nonostante il fatto che i principi generali della legislazione alimentare previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 si applichino soltanto ai mangimi per animali da produzione alimentare, in considerazione della difficoltà di distinguere i prodotti da utilizzare come mangimi per animali non da produzione alimentare e al fine di agevolare il controllo e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno applicare queste ultime anche ai mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'effettuazione delle prove necessarie ai fini della valutazione degli antiparassitari.

     (12) La direttiva 91/414/CEE stabilisce le norme fondamentali che disciplinano l'utilizzo e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. In particolare, l'impiego di tali prodotti non dovrebbe avere effetti nocivi per l'uomo o gli animali. I residui di antiparassitari derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari possono produrre effetti nocivi per la salute dei consumatori. È quindi opportuno stabilire norme riguardanti gli LMR di antiparassitari per i prodotti destinati al consumo umano in funzione degli impieghi autorizzati ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Allo stesso modo, la suddetta direttiva deve essere adeguata al fine di tener conto della procedura comunitaria per la fissazione degli LMR ai sensi del presente regolamento. Ai sensi di tale direttiva, uno Stato membro può essere designato quale relatore per la valutazione di una sostanza attiva. È opportuno avvalersi dell'esperienza di tale Stato membro ai fini del presente regolamento.

     (13) È opportuno che siano introdotte norme specifiche concernenti il controllo dei residui di antiparassitari ad integrazione delle disposizioni comunitarie generali in materia di controllo degli alimenti e dei mangimi.

     (14) Nell'esaminare gli LMR degli antiparassitari, occorrerebbe inoltre riconoscere che sono pochi i consumatori che sono al corrente dei rischi derivanti dagli antiparassitari. Sarebbe opportuno spiegare esaurientemente tali rischi al pubblico.

     (15) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di pubblicare i nomi delle società i cui prodotti contengono residui di antiparassitari superiori ai livelli massimi consentiti.

     (16) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, stabilisce norme specifiche riguardanti gli alimenti per animali, compresi la commercializzazione, il magazzinaggio degli alimenti e l'alimentazione degli animali. Per taluni prodotti non è possibile determinare se saranno trasformati in alimenti destinati al consumo umano o in mangimi. Pertanto, i residui di antiparassitari presenti in questo tipo di prodotti dovrebbero essere innocui per il consumo umano e, se del caso, per il consumo animale. È quindi opportuno che a tali prodotti si applichino, oltre alle norme specifiche in materia di alimentazione degli animali, anche le norme stabilite nel presente regolamento.

     (17) È necessario definire a livello comunitario taluni termini utilizzati per la fissazione, il controllo e la presentazione di relazioni sul controllo degli LMR per prodotti di origine vegetale e animale. È importante che gli Stati membri applichino sanzioni appropriate ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

     (18) La direttiva 76/895/CEE prevede che gli Stati membri possano autorizzare LMR superiori a quelli attualmente autorizzati a livello comunitario. È opportuno abolire tale possibilità, in quanto essa potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari nell'ambito del mercato interno.

     (19) La fissazione di LMR di antiparassitari esige un esame tecnico approfondito e comporta una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori. Non è pertanto possibile fissare immediatamente gli LMR applicabili agli antiparassitari attualmente disciplinati dalla direttiva 76/ 895/CEE o ad antiparassitari per i quali non sono ancora stati fissati LMR su scala comunitaria.

     (20) È opportuno stabilire a livello comunitario i requisiti minimi relativi ai dati da utilizzare ai fini della fissazione di LMR per gli antiparassitari.

     (21) In circostanze eccezionali e, in particolare, nel caso di antiparassitari non autorizzati che possono essere presenti nell'ambiente, è opportuno consentire l'uso di dati di monitoraggio nella fissazione di LMR.

     (22) Gli LMR di antiparassitari dovrebbero essere regolarmente sorvegliati e dovrebbero essere modificati per tener conto di nuovi dati od informazioni. Essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica se le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui. Se l'impiego di un antiparassitario non è autorizzato a livello comunitario, gli LMR sono fissati ad un livello sufficientemente basso da proteggere il consumatore dall'assunzione di quantità non autorizzate o eccessive di residui di antiparassitari. Al fine di agevolare il controllo dei residui di antiparassitari, dovrebbe essere fissato un valore per difetto per i residui di antiparassitari presenti nei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato I per i quali non sono stati fissati LMR negli allegati II o III, a meno che la sostanza attiva in questione non sia elencata nell'allegato IV. È opportuno stabilire il valore per difetto a 0,01 mg/kg e prevedere la possibilità di stabilirlo ad un livello diverso per le sostanze attive di cui all'allegato V, tenendo conto dei metodi analitici abituali disponibili e/o della protezione dei consumatori.

     (23) Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce procedure per l'adozione di misure urgenti applicabili agli alimenti e ai mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Secondo tali procedure, la Commissione può adottare tali misure qualora riscontri che determinati alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. È opportuno che tali misure e i loro effetti sull'uomo e, se del caso, sugli animali siano valutati dall'Autorità.

     (24) L'esposizione in vita e, ove opportuno, l'esposizione acuta dei consumatori a residui di antiparassitari attraverso prodotti alimentari dovrebbe essere valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

     (25) I partner commerciali della Comunità dovrebbero essere consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, in merito agli LMR proposti e le loro osservazioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione prima dell'adozione degli LMR. Nella fissazione degli LMR comunitari occorrerebbe inoltre tener conto dei livelli stabiliti su scala internazionale dalla Commissione del Codex Alimentarius, tenendo conto delle pertinenti buone pratiche agricole.

     (26) Per gli alimenti e i mangimi prodotti al di fuori della Comunità possono essere legittimamente applicate pratiche agricole diverse per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, che possono dar luogo talvolta a residui di antiparassitari differenti da quelli risultanti dalle utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È quindi opportuno che per i prodotti importati siano fissati LMR che tengano conto di tali utilizzazioni e dei residui da queste derivanti, sempreché l'innocuità dei prodotti possa essere dimostrata sulla base degli stessi criteri applicati alla produzione interna.

     (27) È necessario che l'Autorità valuti le domande relative agli LMR e le relazioni di valutazione predisposte dagli Stati membri, tenendo conto di tutti i possibili effetti tossicologici quali l'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il profilo endocrinologico e la tossicità per lo sviluppo, al fine di determinare i rischi connessi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

     (28) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento ed assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     (29) La creazione di un sistema comunitario armonizzato per gli LMR presuppone l'elaborazione di orientamenti, la costituzione di banche dati ed altre attività, con conseguenti costi economici. È opportuno, in determinati casi, che la Comunità contribuisca a tali costi.

     (30) Per motivi di ordine tecnico e di buona prassi amministrativa è opportuno coordinare il calendario delle decisioni relative agli LMR per le sostanze attive con quello delle decisioni adottate per tali sostanze ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Per molte sostanze per le quali non sono ancora stati fissati LMR comunitari non verranno adottate decisioni nell'ambito della suddetta direttiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     (31) È pertanto necessario adottare norme specifiche che prevedano LMR armonizzati provvisori ma obbligatori, in vista della progressiva fissazione di LMR definitivi man mano che verranno adottate decisioni sulle singole sostanze attive nell'ambito delle valutazioni previste ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Gli LMR armonizzati provvisori dovrebbero basarsi, in particolare, sui vigenti LMR nazionali stabiliti dagli Stati membri e dovrebbero rispettare le disposizioni nazionali in forza delle quali essi sono stati stabiliti, sempreché gli LMR non rappresentino un rischio inaccettabile per i consumatori.

     (32) A seguito dell'inserimento delle sostanze attive esistenti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono procedere ad una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente tali sostanze attive entro quattro anni dalla data del loro inserimento. Gli LMR in questione dovrebbero essere mantenuti per un periodo massimo di quattro anni, al fine di garantire la continuità delle autorizzazioni e, una volta conclusa la nuova valutazione, dovrebbero diventare definitivi, se suffragati da fascicoli che soddisfano le condizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, o essere stabiliti ad un livello per difetto, in mancanza di tale documentazione di supporto.

     (33) Il presente regolamento stabilisce LMR per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. È quindi opportuno che gli Stati membri stabiliscano programmi nazionali per il controllo di tali residui. I risultati dei programmi nazionali di controllo devono essere comunicati alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri ed inclusi nella relazione annuale della Comunità.

     (34) Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, gli Stati membri dovrebbero, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, pubblicare annualmente su Internet i risultati del monitoraggio nazionale dei residui, fornendo tutti i singoli dati, compresi il luogo di raccolta e i nomi dei dettaglianti, dei distributori e/o dei produttori.

     (35) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (36) In ottemperanza al principio di proporzionalità, è necessario ed opportuno, per realizzare gli scopi fondamentali, vale a dire agevolare gli scambi proteggendo nel contempo il consumatore, fissare norme riguardanti gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi previsti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, disposizioni comunitarie armonizzate relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di origine vegetale e animale o loro parti, di cui all'allegato I, da utilizzare come alimenti o mangimi freschi, trasformati e/o compositi, in o su cui potrebbero essere presenti residui di antiparassitari.

     2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato I per i quali sia debitamente provato che sono destinati:

     a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi; oppure

     b) alla semina o alla piantagione; oppure

     c) ad attività autorizzate dalla legislazione nazionale per l'effettuazione di prove concernenti le sostanze attive.

     3. I livelli massimi di residui di antiparassitari fissati ai sensi del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I destinati ad essere esportati nei paesi terzi e trattati prima dell'esportazione, per i quali sia stato adeguatamente provato che il paese terzo di destinazione esige o accetta tale trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi.

     4. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 98/8/CE e 2002/32/CE e il regolamento (CEE) n. 2377/ 90.

 

     Art. 3. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002, nonché le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1 e 4, della direttiva 91/414/CEE.

     2. Inoltre, si intende per:

     a) «buona pratica agricola» (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della direttiva 91/414/CEE, dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato;

     b) «BPA critica»: la BPA, qualora esista più di una BPA per una combinazione di sostanza attiva/prodotto, che dà luogo al più elevato livello accettabile di residui di antiparassitari in una coltura trattata e costituisce la base per la fissazione dell'LMR;

     c) «residui di antiparassitari»: i residui, inclusi le sostanze attive, i metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanze attive attualmente o precedentemente utilizzate in prodotti fitosanitari quali definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE, che sono presenti nei o sui prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, compresi in particolare quelli che possono risultare da un utilizzo in campo fitosanitario, veterinario o quali biocidi;

     d) «livello massimo di residui» (LMR): la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili;

     e) «CXL»: un LMR stabilito dalla Commissione del Codex Alimentarius;

     f) «limite di determinazione» (LD): la concentrazione minima convalidata di residui che può essere quantificata e registrata nell'ambito della sorveglianza di routine con metodi di controllo convalidati;

     g) «tolleranza all'importazione»: un LMR stabilito per i prodotti importati al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, nel caso in cui:

     — l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico,

     oppure

     — risulti appropriato un livello diverso poiché il vigente LMR comunitario è stato introdotto per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico;

     h) «prova interlaboratorio»: una prova comparativa nella quale diversi laboratori effettuano analisi su campioni identici e che consente quindi di valutare la qualità delle analisi eseguite dai singoli laboratori;

     i) «dose acuta di riferimento»: la quantità stimata di una sostanza in un alimento riferita al peso corporeo, che sulla base dei dati prodotti da studi appropriati e tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri) può essere ingerita per un breve arco di tempo, di norma nel corso di una giornata, senza rischi significativi per i consumatori;

     j) «dose giornaliera ammissibile»: la quantità stimata di una sostanza presente in un alimento riferita al peso corporeo che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita quotidianamente, durante l'intero periodo di vita, senza rischi significativi per i consumatori, tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri).

 

     Art. 4. Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato.

     1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.

     2. L'allegato I è per la prima volta definito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e riveduto ove necessario, in particolare su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 5. Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR.

     1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento.

     2. L'allegato IV è definito per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

CAPO II

PROCEDURA PER LE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

 

SEZIONE 1

Presentazione di domande relative agli LMR

 

     Art. 6. Domande.

     1. Lo Stato membro che preveda di rilasciare un'autorizzazione o un'autorizzazione provvisoria per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario, ai sensi della direttiva 91/414/CEE, valuta se, a seguito di tale utilizzo, occorra modificare un LMR vigente di cui all'allegato II o all'allegato III del presente regolamento, se sia necessario fissare un nuovo LMR o se la sostanza attiva debba essere inserita nell'allegato IV. Se necessario, chiede alla parte che sollecita l'autorizzazione di presentare una domanda a norma dell'articolo 7.

     2. Tutte le parti che dimostrano, mediante prove adeguate, un interesse legittimo per la salute, comprese le organizzazioni della società civile e i soggetti interessati per ragioni commerciali, quali fabbricanti, coltivatori, importatori e produttori dei prodotti di cui all'allegato I possono inoltre presentare una domanda ad uno Stato membro a norma dell'articolo 7.

     3. Lo Stato membro che ritiene necessario fissare, modificare o sopprimere un LMR, può anche elaborare e valutare una domanda a tal fine, a norma dell'articolo 7.

     4. Le domande relative a tolleranze all'importazione vengono presentate agli Stati membri relatori designati ai sensi della direttiva 91/414/CEE o, se non è stato designato nessuno Stato membro relatore, le domande vanno fatte agli Stati membri designati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento, su iniziativa del richiedente. Tali domande sono conformi all'articolo 7 del presente regolamento.

 

     Art. 7. Modalità di presentazione delle domande di LMR.

     1. Nella domanda relativa ad un LMR, il richiedente deve inserire i seguenti dettagli e documenti:

     a) nome e indirizzo del richiedente;

     b) una presentazione del fascicolo della domanda comprendente:

     i) una sintesi della domanda;

     ii) le motivazioni principali;

     iii) un indice della documentazione;

     iv) una copia della BPA pertinente che si applica all'uso specifico di quella sostanza attiva;

     c) una rassegna completa di tutte le preoccupazioni sollevate nella letteratura scientifica disponibile sul prodotto fitosanitario e/o i suoi residui;

     d) i dati elencati negli allegati II e III della direttiva 91/414/ CEE concernenti le prescrizioni relative ai dati per la fissazione di LMR per antiparassitari, compresi, se del caso, dati tossicologici e dati relativi ai metodi analitici abituali utilizzati nei laboratori di controllo nonché i dati relativi al metabolismo dei vegetali e degli animali.

     Tuttavia, se dati pertinenti sono già pubblicamente disponibili, in particolare quando una sostanza attiva è già stata valutata a norma della direttiva 91/414/CEE o se esiste un CXL e tali dati sono stati presentati dal richiedente, uno Stato membro può utilizzare anche tali informazioni per valutare una domanda. In tal caso la relazione di valutazione deve contenere una motivazione dell'utilizzo o non utilizzo di tali dati.

     2. Ove necessario, lo Stato membro di valutazione può invitare il richiedente a presentare informazioni supplementari rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, entro un termine da esso fissato. In nessun caso tale periodo può essere superiore a due anni.

 

     Art. 8. Valutazione delle domande.

     1. Lo Stato membro presso cui è introdotta, a norma dell'articolo 6, una domanda conforme all'articolo 7, trasmette tempestivamente una copia all'Autorità e alla Commissione ed elabora una relazione di valutazione senza indebito ritardo.

     2. Le domande sono valutate secondo le pertinenti disposizioni dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE o in base a principi specifici di valutazione da stabilire con un regolamento della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento.

     3. In deroga al paragrafo 1 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, la valutazione della domanda può essere effettuata dallo Stato membro relatore designato ai sensi della direttiva 91/414/CEE per tale sostanza attiva.

     4. Se uno Stato membro incontra difficoltà nella valutazione di una domanda o per evitare il sovrapporsi di lavori, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, quale Stato membro valuterà determinate domande.

 

     Art. 9. Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità.

     1. Dopo aver ultimato la relazione di valutazione, lo Stato membro la trasmette alla Commissione. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri e trasmette la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all'Autorità.

     2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda dandone immediatamente comunicazione scritta al richiedente, allo Stato membro di valutazione e alla Commissione. La ricevuta indica la data di ricevimento della domanda ed i documenti che l'accompagnano.

 

SEZIONE 2

Esame delle domande relative agli LMR da parte dell'Autorità

 

     Art. 10. Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR.

     1. L'Autorità valuta le domande e le relazioni di valutazione ed emette un parere motivato in particolare riguardo ai rischi per i consumatori, e se del caso per gli animali, legati alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un LMR. Tale parere comprende:

     a) una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste;

     b) l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/ prodotto;

     c) una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto dovuto ai residui nel prodotto per il quale è richiesto l'LMR, rispetto alla dose giornaliera ammissibile;

     d) qualsiasi altro elemento pertinente per la valutazione dei rischi.

     2. L’Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. Il parere motivato definisce chiaramente su quali basi è stata raggiunta ciascuna conclusione.

     3. L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002.

 

     Art. 11. Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR.

     1. L'Autorità emette un parere motivato a norma dell'articolo 10 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda.

     In casi eccezionali in cui è necessario effettuare valutazioni più dettagliate, il termine di cui al primo comma può essere prorogato a sei mesi dalla data di ricevimento di una domanda valida.

     2. Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, la scadenza indicata nel paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui vengono fornite le informazioni richieste.

     Le sospensioni sono soggette all'articolo 13.

 

     Art. 12. Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità,

     1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, entro un termine di dodici mesi dalla data dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, o dalla data di esclusione da quest'ultimo, l'Autorità presenta alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato, basato in particolare sulla pertinente relazione di valutazione predisposta ai sensi della direttiva 91/414/CEE e concernente:

     a) gli LMR vigenti per tale sostanza attiva stabiliti agli allegati II e III del presente regolamento;

     b) la necessità di fissare nuovi LMR per tale sostanza attiva o la sua inclusione nell'allegato IV del presente regolamento;

     c) i fattori specifici di trasformazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento che possono essere necessari per tale sostanza attiva;

     d) gli LMR che la Commissione può considerare di iscrivere nell'allegato II e/o nell'allegato III del presente regolamento e gli LMR che possono essere soppressi per tale sostanza attiva.

     2. Per le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/ 414/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il parere motivato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è espresso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento

 

     Art. 13. Riesame amministrativo.

     Le decisioni o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

     Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.

     La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione entro un periodo determinato.

 

SEZIONE 3

Fissazione, modifica o soppressione di LMR

 

     Art. 14. Decisioni riguardanti domande relative ad LMR.

     1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione deve preparare senza indugio e al più tardi entro tre mesi, e presentare per adozione, un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR, oppure una decisione che respinga la domanda secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

     2. Con riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 si deve tener conto:

     a) delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili;

     b) dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti, quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti;

     c) dei risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori che assumono quantità elevate del prodotto e che presentano elevata vulnerabilità e, se del caso, per gli animali;

     d) dei risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari;

     e) di un CXL o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese;

     f) di altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata.

     3. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente o all'Autorità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità tutte le informazioni supplementari ricevute.

 

     Art. 15. Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III.

     1. Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1:

     a) stabilisce LMR nuovi o modificati e li iscrive nell'allegato II del presente regolamento, se le sostanze attive figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

     oppure

     b) se le sostanze attive non figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se non figurano nell'allegato II del presente regolamento, stabilisce o modifica LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento;

     oppure

     c) nei casi menzionati all'articolo 16, stabilisce LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento.

     2. Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento. Tuttavia, qualora uno o più Stati membri lo richiedano, esso può essere mantenuto per un anno supplementare, in attesa della conferma che sono stati intrapresi gli studi scientifici necessari a sostegno di una domanda per la fissazione di un LMR. Qualora sia presentata tale conferma, l'LMR provvisorio è prorogato per due anni, a condizione che non siano stati individuati problemi di sicurezza inaccettabili per i consumatori.

 

     Art. 16. Procedura per la fissazione di LMR provvisori in circostanze specifiche.

     1. Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può anche stabilire un LMR provvisorio da inserire nell'allegato III nelle seguenti circostanze:

     a) in casi eccezionali, in particolare nel caso in cui residui di antiparassitari possano derivare da contaminazione ambientale o di altro tipo o dall'utilizzazione di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE; oppure

     b) nel caso in cui i prodotti considerati costituiscano componenti secondari della dieta dei consumatori e non costituiscano una componente rilevante della dieta dei pertinenti sottogruppi e, se del caso, degli animali; oppure,

     c) per il miele; oppure

     d) per gli infusi di erbe; oppure

     e) nel caso in cui gli usi essenziali di prodotti fitosanitari siano stati riconosciuti mediante una decisione di non inserire una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE o di sopprimerla dallo stesso; oppure

     f) nel caso in cui nuovi prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti siano stati inclusi nell'allegato I, e uno o più Stati membri lo richiedano, al fine di consentire lo svolgimento e la valutazione di studi scientifici a sostegno di un LMR, a condizione che non siano stati rilevati rischi inaccettabili per la sicurezza dei consumatori.

     2. L'iscrizione di LMR provvisori a norma del paragrafo 1 è effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità, dei dati di monitoraggio e di una valutazione che consenta di escludere rischi inaccettabili per i consumatori e per gli animali.

     La validità degli LMR provvisori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), viene riesaminata almeno ogni dieci anni e, se necessario, tali LMR vengono modificati o all'occorrenza soppressi.

     Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera e), vengono riesaminati alla scadenza del periodo per il quale l'uso essenziale è stato autorizzato. Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera f), vengono riesaminati dopo il completamento e la valutazione degli studi scientifici, ma entro quattro anni dalla loro inclusione nell'allegato III.

 

     Art. 17. Modifiche di LMR a seguito di revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

     Le modifiche degli allegati II o III necessarie per sopprimere un LMR a seguito della revoca di un'autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario possono essere adottate senza richiedere il parere dell'autorità.

 

CAPO III

LMR APPLICABILI A PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

 

     Art. 18. Rispetto degli LMR.

     1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

     a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;

     b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V.

     2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che

     a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure

     b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

     3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva/prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

     a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;

     b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere disponibili agli utenti o ai consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;

     c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

     Le combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

     4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati, non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti.

 

     Art. 19. Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi.

     È vietato trasformare e/o miscelare a fini di diluizione con i medesimi o con altri prodotti, i prodotti di cui all'allegato I che non siano conformi all'articolo 18, paragrafo 1, o all'articolo 20 allo scopo di immetterli in commercio come alimenti o mangimi o somministrarli ad animali.

 

     Art. 20. LMR applicabili a prodotti trasformati e/o compositi.

     1. Nel caso di prodotti alimentari o mangimi trasformati e/o compositi per i quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III, si applicano gli LMR stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1, per il prodotto pertinente di cui all'allegato I, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di antiparassitari, conseguenti alla trasformazione e/o alla miscela.

     2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'INCORPORAZIONE

NEL PRESENTE REGOLAMENTO DEGLI LMR ESISTENTI

 

     Art. 21. Prima fissazione di LMR.

     1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

     2. L'allegato II è fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 22. Prima fissazione di LMR provvisori.

     1. Gli LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono dapprima stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ed inseriti nell'allegato III del presente regolamento, tranne se sono già elencati nell'allegato II del medesimo, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, se del caso, del parere motivato di cui all'articolo 24 e dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e degli LMR seguenti:

     a) LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/ 895/CEE; e

     b) LMR nazionali non ancora armonizzati.

     2. L'allegato III sarà fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25.

 

     Art. 23. Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri sugli LMR nazionali.

     Se una sostanza attiva non è ancora iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se uno Stato membro ha fissato, entro la data dell'entrata in vigore dell'allegato I del presente regolamento, un LMR nazionale per quella sostanza attiva per un prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o ha deciso che nessun LMR è richiesto per tale sostanza attiva, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione secondo modalità ed entro una data da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'LMR nazionale, o il fatto che non si richiede alcun LMR per una sostanza attiva, e se del caso e su richiesta della Commissione:

     a) la BPA;

     b) laddove nello Stato membro si applichi la BPA critica e se disponibili i dati sintetici ottenuti da sperimentazioni controllate e/o i dati di monitoraggio;

     c) la dose giornaliera ammissibile ed eventualmente la dose acuta di riferimento utilizzate per la valutazione dei rischi effettuata a livello nazionale, nonché i risultati di tale valutazione.

 

     Art. 24. Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali.

     1. L'Autorità fornisce un parere motivato alla Commissione sui rischi potenziali per la salute dei consumatori derivanti da:

     a) LMR provvisori che possono essere iscritti nell'allegato III;

     b) sostanze attive che possono essere iscritte nell'allegato IV.

     2. Nell'elaborare il parere motivato di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene conto delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili e, in particolare delle informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23.

 

     Art. 25. Fissazione di LMR provvisori.

     Tenendo conto del parere dell'Autorità, se necessario, LMR provvisori applicabili alle sostanze attive di cui all'articolo 23 possono essere fissati e iscritti nell'allegato III, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o, se del caso, la sostanza attiva può essere inserita nell'allegato IV, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Gli LMR temporanei sono fissati al livello più basso possibile in tutti gli Stati membri, sulla base delle buone pratiche agricole.

 

CAPO V

CONTROLLI UFFICIALI, RELAZIONI E SANZIONI

 

SEZIONE 1

Controlli ufficiali degli LMR

 

     Art. 26. Controlli ufficiali.

     1. Fatta salva la direttiva 96/23/CE, gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.

     2. Tali controlli consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui. I controlli in questione sono condotti anche presso i punti di distribuzione ai consumatori.

 

     Art. 27. Campionamento.

     1. Ciascuno Stato membro preleva un numero e una serie sufficiente di campioni, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo. Tale prelievo di campioni è effettuato il più vicino possibile al luogo di distribuzione, per consentire di adottare qualsiasi conseguente misura esecutiva.

     2. I metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 28. Metodi di analisi.

     1. I metodi di analisi dei residui di antiparassitari devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.

     2. Gli orientamenti tecnici relativi ai criteri specifici di convalida e alle procedure di controllo della qualità per quanto riguarda i metodi di analisi per la determinazione dei residui di antiparassitari possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

     3. Tutti i laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ai fini dei controlli ufficiali sui residui di antiparassitari partecipano alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari ed organizzate dalla Commissione.

 

SEZIONE 2

Programma comunitario di controllo

 

     Art. 29. Programma comunitario di controllo.

     1. La Commissione elabora un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento, allo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione dell'attuale legislazione.

     2. Il programma comunitario di controllo è adottato e aggiornato ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Il progetto di programma comunitario di controllo è presentato al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

 

SEZIONE 3

Programmi nazionali di controllo

 

     Art. 30. Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari.

     1. Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.

     I programmi sono basati sul rischio e volti in particolare a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza della legislazione in vigore. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

     a) i prodotti da sottoporre a campionamento;

     b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;

     c) gli antiparassitari da analizzare;

     d) i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare,

     i) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;

     ii) il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;

     iii) il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;

     iv) il programma di controllo comunitario; e

     v) i risultati dei precedenti programmi di controllo.

     2. Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità i programmi nazionali aggiornati di controllo dei residui di antiparassitari, di cui al paragrafo 1, almeno tre mesi prima della fine di ogni anno civile.

     3. Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29. Essi pubblicano su Internet, su base annuale, tutti i risultati della sorveglianza nazionale sui residui. Qualora gli LMR vengano superati, gli Stati membri possono rendere noti i nomi dei dettaglianti, dei distributori o dei produttori interessati.

 

SEZIONE 4

Informazioni trasmesse dagli Stati membri e relazione annuale

 

     Art. 31. Informazioni trasmesse dagli Stati membri.

     1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:

     a) i risultati dei controlli ufficiali di cui all'articolo 26, paragrafo 1;

     b) gli LD applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 30 e del programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29;

     c) informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e ad altre prove interlaboratorio pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotti definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo;

     d) informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli di cui alla lettera a);

     e) ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate.

     2. Le misure di attuazione relative alla presentazione di informazioni da parte degli Stati membri possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità.

 

     Art. 32. Relazione annuale sui residui di antiparassitari.

     1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, l'Autorità elabora una relazione annuale sui residui di antiparassitari.

     2. L'Autorità include nella relazione annuale informazioni riguardanti almeno quanto segue:

     a) un'analisi dei risultati dei controlli di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

     b) un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio;

     c) un'analisi dei rischi cronici e acuti per la salute dei consumatori dovuti ai residui di antiparassitari;

     d) una valutazione dell'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari, basata sulle informazioni fornite alla lettera a) e su ogni altra pertinente informazione disponibile, incluse le relazioni presentate ai sensi della direttiva 96/23/CE.

     3. Se uno Stato membro non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 31, nell'elaborare la relazione annuale l'Autorità può ignorare le informazioni relative a tale Stato membro.

     4. Il modello della relazione annuale può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

     5. L'Autorità presenta la relazione annuale alla Commissione entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

     6. La relazione annuale può includere un parere sugli antiparassitari da includere nei futuri programmi.

     7. L'Autorità rende pubblica la relazione annuale nonché le eventuali osservazioni espresse dalla Commissione o dagli Stati membri.

 

     Art. 33. Presentazione della relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato.

     La Commissione presenta senza indugio la relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che la esamina e formula raccomandazioni sulle misure eventualmente necessarie in caso di notifica di superamento degli LMR stabiliti negli allegati II e III.

 

SEZIONE 5

Sanzioni

 

     Art. 34. Sanzioni.

     Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme nonché le relative modifiche.

 

CAPO VI

MISURE DI EMERGENZA

 

     Art. 35. Misure di emergenza.

     Se da nuove informazioni o dal riesame delle informazioni esistenti risulta che taluni residui di antiparassitari o taluni LMR disciplinati dal presente regolamento possono nuocere alla salute umana e degli animali e richiedere quindi l'adozione di misure immediate, si applicano gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Nel caso dei prodotti freschi il limite di tempo a disposizione della Commissione per prendere la sua decisione è ridotto a sette giorni.

 

CAPO VII

MISURE DI SOSTEGNO RELATIVE AGLI LMR DI ANTIPARASSITARI ARMONIZZATI

 

     Art. 36. Misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati.

     1. A livello comunitario sono istituite misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati, che comprendono:

     a) una banca dati consolidata di pubblico accesso contenente la legislazione comunitaria sugli LMR di antiparassitari;

     b) prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3;

     c) studi ed altre misure necessari ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo della normativa e degli orientamenti tecnici riguardanti i residui di antiparassitari, finalizzati in particolare allo sviluppo e all'utilizzo di metodi per valutarne gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici;

     d) studi necessari per stimare l'esposizione dei consumatori e degli animali ai residui di antiparassitari;

     e) studi necessari per sostenere i laboratori di controllo in cui i metodi di analisi non sono in grado di controllare gli LMR fissati.

     2. Le disposizioni di esecuzione eventualmente necessarie relative alle misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

 

     Art. 37. Contributo della Comunità alle misure di sostegno per gli LMR di antiparassitari armonizzati.

     1. La Comunità può concedere un contributo finanziario sino al 100 % a copertura dei costi connessi con le misure di cui all'articolo 36.

     2. Gli stanziamenti sono autorizzati per ogni esercizio nel quadro della procedura di bilancio.

 

CAPO VIII

COORDINAMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

 

     Art. 38. Designazione delle autorità nazionali.

     Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali incaricate di coordinare la cooperazione con la Commissione, l'Autorità, gli altri Stati membri, i fabbricanti, i produttori e i coltivatori ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità, esso indica quale delle autorità designate svolge la funzione di punto di contatto. Le autorità nazionali possono delegare mansioni ad altri organi.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali designate.

 

     Art. 39. Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR.

     L'Autorità:

     a) effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della direttiva 91/414/CEE;

     b) effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare allo scopo di soddisfare i requisiti dell'articolo 41.

 

     Art. 40. Informazioni da presentare a cura degli Stati membri.

     Gli Stati membri presentano all'Autorità, su sua richiesta, tutte le informazioni disponibili necessarie per valutare la sicurezza di un LMR.

 

     Art. 41. Banca dati dell'Autorità sugli LMR.

     Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, l'Autorità crea e gestisce una banca dati, accessibile alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, contenente le informazioni scientifiche e le BPA relative agli LMR, alle sostanze attive e ai fattori di trasformazione di cui agli allegati II, III, IV e VII. Tale banca dati contiene, in particolare, le valutazioni dell'assunzione con la dieta alimentare, i fattori di trasformazione e i parametri tossicologici.

 

     Art. 42. Stati membri e tasse.

     1. Gli Stati membri possono recuperare i costi del lavoro connesso con la fissazione, la modifica o la soppressione degli LMR o con qualsiasi altro lavoro derivante dagli obblighi previsti dal presente regolamento, tramite una tassa o un onere.

     2. Gli Stati membri provvedono a che la tassa o l'onere di cui al paragrafo 1:

     a) siano fissati in modo trasparente; e

     b) corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.

     Essi possono includere una tabella di oneri fissi basata sui costi medi relativi al lavoro di cui al paragrafo 1.

 

CAPO IX

ATTUAZIONE

 

     Art. 43. Parere scientifico dell'Autorità.

     La Commissione o gli Stati membri possono chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi misura in materia di valutazione dei rischi ai sensi del presente regolamento. La Commissione può specificare il termine per l'emissione di tale parere.

 

     Art. 44. Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità.

     1. Quando i pareri espressi dall'Autorità a norma del presente regolamento richiedono solo un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati essi possono essere espressi dall'Autorità, salvo obiezione da parte della Commissione o di uno Stato membro, senza consultare il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Le regole di applicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002 specificano i casi in cui si applica il succitato paragrafo 1.

 

     Art. 45. Procedura del comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 46. Misure di attuazione.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e, se del caso, tenendo conto del parere dell'Autorità, possono essere adottate o modificate le seguenti misure:

     a) le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento;

     b) le date di cui all'articolo 23, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 5;

     c) i documenti tecnici di orientamento destinati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento;

     d) le disposizioni specifiche riguardanti i dati scientifici richiesti per la fissazione degli LMR.

 

     Art. 47. Relazione sull'attuazione del presente regolamento.

     Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del medesimo, corredata delle opportune proposte.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 48. Abrogazione e adeguamento della legislazione.

     1. Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/ 642/CEE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all'articolo 50, secondo comma.

     2. Nella direttiva 91/414/CEE, articolo 4, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal seguente testo:

     «f) ove opportuno, i livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti agricoli interessati dall'uso di cui all'autorizzazione sono fissati o modificati a norma del regolamento (CE) n. 396/2004

 

     Art. 49. Misure transitorie.

     1. I requisiti di cui al capo III non si applicano a prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima della data di cui all'articolo 50, secondo comma.

     Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, misure appropriate relative a tali prodotti possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

     2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti.

     Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

 

     Art. 50. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     I capi II, III e V si applicano a decorrere da sei mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei regolamenti che stabiliscono gli allegati I, II, III e IV.

 

 

ALLEGATO I [1]

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all’articolo 2, paragrafo 1

 

Numero di codice (1)

Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR

Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR

Nome scientifico (2)

Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR

Parti dei prodotti cui si applicano i LMR

0100000

1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

i) Agrumi

 

 

 

Prodotto intero

0110010

 

Pompelmi

Citrus paradisi

Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi

 

0110020

 

Arance

Citrus sinensis

Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi

 

0110030

 

Limoni

Citrus limon

Limone

 

0110040

 

Limette

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarini

Citrus reticulata

Clementine, tangerini e altri ibridi

 

0110990

 

Altri (3)

 

 

 

0120000

ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)

 

 

 

Prodotto intero, previa sgusciatura

(castagne e marroni esclusi)

 

 

 

 

 

0120010

 

Mandorle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Noci del Brasile

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Noci di anacardi

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Castagne e marroni

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Noci di cocco

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Nocciole

Corylus avellana

Nocciola di Dalmazia

 

0120070

 

Noci del Queensland

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Noci di pecàn

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinoli

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacchi

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Noci comuni

Juglans regia

 

 

0120990

 

Altri (3)

 

 

 

0130000

iii) Pomacee

 

 

 

Prodotto intero, senza peduncolo

0130010

 

Mele

Malus domesticus

Mela selvatica

 

0130020

 

Pere

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Cotogne

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nespole (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nespole del Giappone (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Altro (3)

 

 

 

0140000

iv) Drupacee

 

 

 

Prodotto intero, senza peduncolo

0140010

 

Albicocche

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Ciliege

Prunus cerasus, Prunus avium

Ciliegie dolci, amarene

 

0140030

 

Pesche

Prunus persica

Nettarine e ibridi simili

 

0140040

 

Prugne

Prunus domestica

Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano

 

0140990

 

Altri (3)

 

 

 

0150000

v) Bacche e piccola frutta

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula ed eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo

0151000

a) Uve da tavola e da vino

 

 

 

 

0151010

 

Uve da tavola

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Uve da vino

Vitis euvitis

 

 

0152000

b) Fragole

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c) Frutti di piante arbustive

 

 

 

 

0153010

 

More di rovo

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

More selvatiche

Rubus ceasius

More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro

 

0153030

 

Lamponi

Rubus idaeus

Uva giapponese

 

0153990

 

Altri (3)

 

 

 

0154000

d) Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

 

0154010

 

Mirtilli

Vaccinium corymbosum

Mirtilli neri, mirtilli rossi

 

0154020

 

Mirtilli giganti americani

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Uva spina

Ribes uva-crispa

Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes

 

0154050

 

Rosa canina (cinorrodonti)

Rosa canina

 

 

0154060

 

More di gelso (4)

Morus spp.

Bacche di corbezzolo

 

0154070

 

Azzeruolo (4)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Bacche di sambuco (4)

Sambucus nigra

Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti

 

0154990

 

Altri (3)

 

 

 

0160000

vi) Frutta varia

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell’ananas, del ciuffo

0161000

a) Buccia commestibile

 

 

 

 

0161010

 

Datteri

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fichi

Ficus carica

 

 

0161030

 

Olive da tavola

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquat (4)

Fortunella species

Kumquat marumi, kumquat, nagami

 

0161050

 

Carambole (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Cachi (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (susina di Giava)

Syzygium cumini

Java apple (pomo d’acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), ciliegia del Suriname

 

0161990

 

Altri (3)

 

 

 

0162000

b) Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litci

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan

 

0162030

 

Passiflore

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Fichi d’India (4) (fichi di cactus)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Cainito (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Cachi di Virginia (4)

Diospyros virginiana

Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote canistel (zapote giallo) e mammey zapote

 

0162990

 

Altri (3)

 

 

 

0163000

c) Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

 

Avocadi

Persea americana

 

 

0163020

 

Banane

Musa × paradisica

Banana nana, banana da cuocere, banana comune

 

0163030

 

Manghi

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaie

Carica papaya

 

 

0163050

 

Melagrane

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimolia (4)

Annona cherimola

Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Frutti dell’albero del pane (4)

Artocarpus altilis

Jack

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Annona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Altri (3)

 

 

 

0200000

2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

i) Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0211000

a) Patate

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

b) Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

0212010

 

Manioca

Manihot esculenta

Dasheen, taro, tannia

 

0212020

 

Patate dolci

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Ignami

Dioscorea sp.

Tuberi di igname, Jicama del Messico

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Altri (3)

 

 

 

0213000

c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

 

0213010

 

Bietole rosse

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Carote

Daucus carota

 

 

0213030

 

Sedani-rapa

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Rafano

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambur

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinaca

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Prezzemolo a grossa radice

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ravanelli

Raphanus sativus var. sativus

Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili

 

0213090

 

Salsefrica

Tragopogon porrifolius

Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)

 

0213100

 

Rutabaga

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rape

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Altri (3)

 

 

 

0220000

ii) Ortaggi a bulbo

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi)

0220010

 

Agli

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cipolle

Allium cepa

Cipolle argentate

 

0220030

 

Scalogni

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cipolline

Allium cepa

Cipolle invernali e varietà simili

 

0220990

 

Altri (3)

 

 

 

0230000

iii) Ortaggi a frutto

 

 

 

Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee)

0231000

a) Solanacee

 

 

 

 

0231010

 

Pomodori

Lycopersicum esculentum

Pomodori ciliegia

 

0231020

 

Peperoni

Capsicum annuum, var grossum e var. longum

Peperoni piccanti

 

0231030

 

Melanzane

Solanum melongena

Pepini

 

0231040

 

Okra, gombo

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Altri (3)

 

 

 

0232000

b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

 

 

0232010

 

Cetrioli

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Cetriolini

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Zucchine

Cucurbita pepo var. melopepo

Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)

 

0232990

 

Altri (3)

 

 

 

0233000

c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

 

 

0233010

 

Meloni

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Zucche

Cucurbita maxima

Zucca invernale

 

0233030

 

Cocomeri

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Altri (3)

 

 

 

0234000

d) Mais dolce

 

Zea mays var. saccharata

 

Granella e pannocchie senza brattee

0239000

e) Altri ortaggi a frutto

 

 

 

 

0240000

iv) Cavoli

 

 

 

 

0241000

a) Cavoli a infiorescenza

 

 

 

Soltanto le infiorescenze

0241010

 

Cavoli broccoli

Brassica oleracea var. italica

Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)

 

0241020

 

Cavolfiori

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Altri (3)

 

 

 

0242000

b) Cavoli a testa

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

0242010

 

Cavoletti di Bruxelles

Brassica oleracea var. gemmifera

Soltanto i grumoli

 

0242020

 

Cavoli cappucci

Brassica oleracea convar. Capitata

Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi

 

0242990

 

Altri (3)

 

 

 

0243000

c) Cavoli a foglia

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

0243010

 

Cavoli cinesi

Brassica pekinensis

Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio

 

0243020

 

Cavoli ricci

Brassica oleracea convar. acephala

Cavolo nero (a foglie increspate)

 

0243990

 

Altri (3)

 

 

 

0244000

d) Cavoli rapa

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti)

0250000

v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti)

0251000

a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

 

 

0251010

 

Dolcetta

Valerianella locusta

Gallinella carenata

 

0251020

 

Lattughe

Lactuca sativa

Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana

 

0251030

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

Cichorium endiva

Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero

 

0251040

 

Crescione (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barbarea (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Rucola selvatica

 

0251070

 

Senape nera (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Foglie e germogli di Brassica spp. (4)

Brassica spp.

Brassica rapa var. nipponica (mizuna)

 

0251990

 

Altri (3)

 

 

 

0252000

b) Spinaci e simili (foglie)

 

 

 

 

0252010

 

Spinaci

Spinacia oleracea

Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa

 

0252020

 

Portulaca (4)

Portulaca oleracea

Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia

 

0252030

 

Bietole da foglia e da costa

Beta vulgaris

Foglie di bietole rosse

 

0252990

 

Altri (3)

 

 

 

0253000

c) Foglie di vite (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d) Crescione acquatico

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e) Cicoria Witloof

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f) Erbe fresche

 

 

 

 

0256010

 

Cerfoglio

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Erba cipollina

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Foglie di sedano

Apium graveolens var. seccalinum

Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee

 

0256040

 

Prezzemolo

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvia (4)

Salvia officinalis

Santoreggia montana, erba di S. Giuliano

 

0256060

 

Rosmarino (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timo (4)

Thymus spp.

Maggiorana, origano

 

0256080

 

Basilico (4)

Ocimum basilicum

Foglie di melissa, menta, menta peperita

 

0256090

 

Foglie di alloro (4) (lauro)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Dragoncello (4)

Artemisia dracunculus

Issopo

 

0256990

 

Altri (3)

 

 

 

0260000

vi) Legumi (freschi)

 

 

 

Prodotto intero

0260010

 

Fagioli (con baccello)

Phaseolus vulgaris

Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong

 

0260020

 

Fagioli (senza baccello)

Phaseolus vulgaris

Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea

 

0260030

 

Piselli (con baccello)

Pisum sativum

Pisello mangiatutto (pisello dolce)

 

0260040

 

Piselli (senza baccello)

Pisum sativum

Piselli coltivati, piselli verdi, ceci

 

0260050

 

Lenticchie (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Altri (3)

 

 

 

0270000

vii) Ortaggi a stelo (freschi)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto, dei detriti terrosi e delle radici

0270010

 

Asparagi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Cardi

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Sedani

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Finocchi

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Carciofi

Cynara scolymus

 

L’intero capolino, compreso il ricettacolo

0270060

 

Porri

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbaro

Rheum × hybridum

 

Gambi, previa rimozione di radici e foglie

0270080

 

Germogli di bambù (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Cuori di palma (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Altri (3)

 

 

 

0280000

viii) Funghi (4)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato

0280010

 

Coltivati

 

Prataioli, orecchioni, shitake

 

0280020

 

Spontanei

 

Canterelle, tartufi, spugnole, porcini

 

0280990

 

Altri (3)

 

 

 

0290000

ix) Alghe marine (4)

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste

0300000

3. LEGUMI DA GRANELLA

 

 

 

Prodotto intero

0300010

 

Fagioli

Phaseolus vulgaris

Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] Canavalia ensiformis, fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall’occhio

 

0300020

 

Lenticchie

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Piselli

Pisum sativum

Ceci, piselli, cicerchia

 

0300040

 

Lupini (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Altri (3)

 

 

 

0400000

4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile

0401000

i) Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

 

Semi di lino

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Semi di arachide

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Semi di papavero

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Semi di sesamo

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Semi di girasole

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semi di colza

Brassica napus

Colza, ravizzone

 

0401070

 

Semi di soia

Glycine max.

 

 

0401080

 

Semi di senape

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Semi di cotone

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Semi di zucca (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Semi di cartamo (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Semi di borragine (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Semi di camelina (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semi di canapa (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Semi di ricino

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Altri (3)

 

 

 

0402000

ii) Frutti oleaginosi

 

 

 

 

0402010

 

Olive da olio (4)

Olea europaea

 

Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti)

0402020

 

Noci di palmisti (semi di palma) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frutti di palma (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Capoc (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Altri (3)

 

 

 

0500000

5. CEREALI

 

 

 

Prodotto intero

0500010

 

Orzo

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Grano saraceno

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Mais

Zea mays

 

 

0500040

 

Miglio (4)

Panicum spp.

Panico, tef

 

0500050

 

Avena

Avena fatua

 

 

0500060

 

Riso

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Segale

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Frumento

Triticum aestivum

Spelta, triticale

 

0500990

 

Altri (3)

 

 

 

0600000 6.

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

 

 

 

0610000

i) (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Prodotto intero

0620000

ii) Chicchi di caffè (4)

 

 

 

Soltanto i chicchi

0630000

iii) Infusioni di erbe (4) (essiccate)

 

 

 

 

0631000

a) Fiori

 

 

 

Fiori interi, senza steli e foglie guaste

0631010

 

Fiori di camomilla

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Fiori di ibisco

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Petali di rosa

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Fiori di gelsomino

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Tiglio

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Altri (3)

 

 

 

0632000

b) Foglie

 

 

 

Prodotto intero, senza radici e foglie guaste

0632010

 

Foglie di fragola

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Foglie di rooibos

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Altri (3)

 

 

 

0633000

c) Radici

 

 

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0633010

 

Radici di valeriana

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Radici di ginseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Altri (3)

 

 

 

0639000

d) Altre infusi di erbe

 

 

 

 

0640000

iv) Cacao (4) (semi fermentati)

 

Theobroma cacao

 

Semi sgusciati

0650000

v) Carruba (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Prodotto intero, senza steli e senza corona

0700000

7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

 

Humulus lupulus

 

Prodotto intero

0800000

8. SPEZIE (4) (8)

 

 

 

Prodotto intero

0810000

i) Semi

 

 

 

 

0810010

 

Anice verde

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Grano nero

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Semi di sedano

Apium graveolens

Levistico

 

0810040

 

Semi di coriandolo

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semi di cumino

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semi di aneto

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Semi di finocchio

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Semi di fieno greco

Trigonella foenumgraecum

 

 

0810090

 

Noci moscate

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Altri (3)

 

 

 

0820000

ii) Frutta e bacche

 

 

 

 

0820010

 

Pimenti

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Semi di anice (pepe giapponese)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Carvi

Carum carvi

 

 

0820040

 

Cardamomo

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Bacche di ginepro

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pepe nero, pepe bianco

Piper nigrum

Pepe lungo, pepe rosa

 

0820070

 

Baccelli di vaniglia

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindo

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Altri (3)

 

 

 

0830000

iii) Corteccia

 

 

 

 

0830010

 

Cannella

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Altri (3)

 

 

 

0840000

iv) Radici o rizomi

 

 

 

 

0840010

 

Liquirizia

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zenzero

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Curcuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Barbaforte o cren

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Altri (3)

 

 

 

0850000

v) Germogli

 

 

 

 

0850010

 

Chiodi di garofano

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Capperi

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Altri (3)

 

 

 

0860000

vi) Stigma del fiore

 

 

 

 

0860010

 

Zafferano

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Altri (3)

 

 

 

0870000

vii) Arillo

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Altri (3)

 

 

 

0900000

9. PIANTE DA ZUCCHERO (4)

 

 

 

 

0900010

 

Barbabietola da zucchero

Beta vulgaris

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0900020

 

Canna da zucchero

Saccharum officinarum

 

Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici

0900030

 

Radici di cicoria (4)

Cichorium intybus

 

Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura

0900990

 

Altri (3)

 

 

 

1000000

10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (5)

1011000

a) Suini

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Carne

 

 

 

1011020

 

Grasso privo di carne magra

 

 

 

1011030

 

Fegato

 

 

 

1011040

 

Reni

 

 

 

1011050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1011990

 

Altri (3)

 

 

 

1012000

b) Bovini

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Carne

 

 

 

1012020

 

Grasso

 

 

 

1012030

 

Fegato

 

 

 

1012040

 

Reni

 

 

 

1012050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1012990

 

Altri (3)

 

 

 

1013000

c) Ovini

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Carne

 

 

 

1013020

 

Grasso

 

 

 

1013030

 

Fegato

 

 

 

1013040

 

Reni

 

 

 

1013050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1013990

 

Altri (3)

 

 

 

1014000

d) Caprini

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Carne

 

 

 

1014020

 

Grasso

 

 

 

1014030

 

Fegato

 

 

 

1014040

 

Reni

 

 

 

1014050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1014990

 

Altri (3)

 

 

 

1015000

e) Cavalli, asini, muli e bardotti

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Carne

 

 

 

1015020

 

Grasso

 

 

 

1015030

 

Fegato

 

 

 

1015040

 

Reni

 

 

 

1015050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1015990

 

Altri (3)

 

 

 

1016000

f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Carne

 

 

 

1016020

 

Grasso

 

 

 

1016030

 

Fegato

 

 

 

1016040

 

Reni

 

 

 

1016050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1016990

 

Altri (3)

 

 

 

1017000

g) Altri animali domestici

 

 

Conigli, canguri

 

1017010

 

Carne

 

 

 

1017020

 

Grasso

 

 

 

1017030

 

Fegato

 

 

 

1017040

 

Reni

 

 

 

1017050

 

Frattaglie commestibili

 

 

 

1017990

 

Altri (3)

 

 

 

1020000

ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (6)

1020010

 

Bovini

 

 

 

1020020

 

Ovini

 

 

 

1020030

 

Caprini

 

 

 

1020040

 

Equini

 

 

 

1020990

 

Altri (3)

 

 

 

1030000

iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

Prodotto intero o solo la parte grassa (7)

1030010

 

Galline

 

 

 

1030020

 

Anatre

 

 

 

1030030

 

Oche

 

 

 

1030040

 

Quaglie

 

 

 

1030990

 

Altro (3)

 

 

 

1040000

iv) Miele

 

Apis melifera, Melipona spec.

Pappa reale, polline

 

1050000

v) Rettili e anfibi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Cosce di rana, coccodrilli

 

1060000

vi) Gasteropodi

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii) Altri prodotti a base di animali terrestri

 

 

 

 

1100000

11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

1200000

12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE (8)

 

 

 

 

 

(1) Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell’ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna “Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR”. Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.

(3) Il termine “altri” comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei “Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR”.

(4) I LMR degli allegati II e III per il prodotto in oggetto si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.

(5) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Negli alimenti il cui contenuto di grassi è uguale o inferiore al 10 % in peso, il residuo si riferisce al peso complessivo dell’alimento disossato. In tal caso il livello massimo corrisponde ad un decimo del valore riferito al contenuto di grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest’ultimo valore non si applica al latte vaccino e al latte vaccino intero. Non si applica neppure agli altri prodotti, se il LMR viene fissato al LD.

(6) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero, va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo ed il latte intero di altra origine animale, i residui vengono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo ed il latte intero, per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso, il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tali casi il livello massimo è 25 volte quello fissato per il latte crudo e per il latte intero. Quest’ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

(7) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d’uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest’ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

(8) I LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.

 


[1] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 178/2006.