§ 5.1.234 - L.R. 22 giugno 2012, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, "Agenzia regionale socio sanitaria" e alla legge regionale 21 agosto 2010, n. 21, "Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/06/2012
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 2.  Modifica dell'articolo 2 “Compiti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 3.  Modifica dell'articolo 3 “Organi.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 4.  Modifica dell'articolo 4 “Direzione.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 5.  Modifica dell'articolo 5 “Organizzazione e personale.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 6.  Modifica dell'articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 7.  Modifica dell'articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 8.  Modifica dell'articolo 8 “Controlli.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 9.  Modifica dell'articolo 10 “Norma finanziaria.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
Art. 10.  Norma transitoria
Art. 11.  Modifica dell'articolo 1 “Finalità e obiettivi.” legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto” e [...]
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 5.1.234 - L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, "Agenzia regionale socio sanitaria" e alla legge regionale 21 agosto 2010, n. 21, "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto".

(B.U. 29 giugno 2012, n. 50)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 2 “Compiti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“1. L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'Agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:

a) supporto alle attività di programmazione:

1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;

2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;

3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, “Istituzione dell'Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;

4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;

5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;

6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:

1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;

2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;

3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;

4) monitoraggio degli eventi avversi;

5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;

6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);

7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;

8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;

9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è sostituito dal seguente:

“2. L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'Agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.

 

3. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.

 

4. Il comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 3 “Organi.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Collegio dei revisori” sono sostituite con le seguenti: “revisore”.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 4 “Direzione.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell'Agenzia o studi professionali.”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo la parola: “rappresentanza” viene aggiunta la parola: “legale”.

 

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “alla fine della legislatura regionale” sono sostituite con le seguenti: “al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale”.

 

4. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ULSS ed ospedaliere e dei segretari regionali” sono sostituite con le seguenti: “Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS”.

 

5. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.”.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 5 “Organizzazione e personale.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell'Agenzia.”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“2. L'articolazione interna dell'Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.”.

 

3. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.

 

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.”.

 

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.

 

6. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

 

“5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.”.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale”.

 

2. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: “finanziati dall'Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “, dallo Stato, da altri enti pubblici”.

 

3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:

 

“d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;

d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.”.

 

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: “al programma annuale” sono aggiunte le seguenti: “che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell'articolo 2, comma 1”.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. L'espressione: “Collegio dei revisori” della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene sostituita con la seguente: “Revisore”.

 

2. Il comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:

 

“1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.

 

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Collegio dei revisori”, sono sostituite con: “revisore”.

 

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Ai membri del Collegio dei revisori” sono sostituite con le seguenti: “Al revisore”.

 

5. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “I revisori esercitano collegialmente” sono sostituite con le seguenti: “Il revisore esercita”.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 8 “Controlli.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “per gli atti delle aziende” sono sostituite dalle seguenti: “per le aziende”.

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 10 “Norma finanziaria.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni

1. Il comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:

 

“2. Al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.”.

 

     Art. 10. Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione si provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 1 “Finalità e obiettivi.” legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto” e successive modificazioni

1. Nel comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, dopo le parole: “(IOV)” sono aggiunte le seguenti: “, sull'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.