Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 29/11/2001 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto, finalità, ordinamento. |
Art. 2. Compiti. |
Art. 3. Organi. |
Art. 4. Direzione. |
Art. 5. Organizzazione e personale. |
Art. 6. Risorse finanziarie. |
Art. 7. Revisore dei conti |
Art. 8. Controlli. |
Art. 9. Tesoreria. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
§ 5.1.112 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 32. [1]
Agenzia regionale socio sanitaria.
(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).
Art. 1. Oggetto, finalità, ordinamento.
1. La presente legge disciplina l'istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata Agenzia, in attuazione della
2. L'Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale [2].
3. Dell'Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall'articolo 23 dello Statuto.
4. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Art. 2. Compiti.
1. L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'Agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:
a) supporto alle attività di programmazione:
1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;
2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla
4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;
5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;
6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della
2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;
3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;
4) monitoraggio degli eventi avversi;
5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;
6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);
7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;
8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;
9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie [3].
2. L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'Agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale [4].
2 bis. [Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria] [5].
2 ter. [Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare] [6].
3. In allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 115 della
3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale [7].
Art. 3. Organi.
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore;
b) il revisore dei conti [8].
Art. 4. Direzione.
1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della
2. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza legale dell'Agenzia [10].
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale [11].
4. Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS. Nell'ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro [12].
5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico [13].
Art. 5. Organizzazione e personale.
1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell'Agenzia [14].
2. L'articolazione interna dell'Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale [15].
2 bis. [Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico] [16].
3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico [17].
4. [L'Agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni per il settore sanitario] [18].
5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia [19].
Art. 6. Risorse finanziarie.
1. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) assegnazione annuale determinata della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale [20];
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, da altri enti pubblici [21];
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali;
d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni [22];
d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento [23].
2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ulss ed ospedaliere.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell'articolo 2, comma 1 [24].
Art. 7. Revisore dei conti [25].
1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [26].
2. Il revisore dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale [27].
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ulss ed ospedaliere, di cui alla
4. Il revisore esercita le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal Titolo X della
Art. 8. Controlli.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per le aziende ulss ed ospedaliere, i provvedimenti concernenti [30]:
a) il bilancio preventivo;
b) il rendiconto generale annuale.
Art. 9. Tesoreria.
1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale.
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale, quantificati per l'esercizio 2001 in lire 4.200.000.000 si provvede mediante l'istituzione del capitolo n. 60002, denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria", con lo stanziamento di lire 4.200.000.000 in termini di competenza e di cassa, e contestuale riduzione in termini di competenze e di cassa dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001:
a) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60009 denominato "Quote del FSR - di parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (
b) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60059 denominato "Quote del FSR - di parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (
c) quanto a lire 3.200.000.000 sul capitolo n. 60105 denominato "Sviluppo sistema accreditamento del SSR".
2. Al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 4 della
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[5] Comma inserito dall’art. 9 della
[6] Comma inserito dall’art. 9 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[10] Comma così modificato dall'art. 4 della
[11] Comma così modificato dall'art. 4 della
[12] Comma così modificato dall'art. 4 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[18] Comma abrogato dall'art. 5 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[20] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[21] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[22] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[23] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[24] Comma così modificato dall'art. 6 della
[25] Rubrica così modificata dall'art. 7 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[27] Comma così modificato dall'art. 7 della
[28] Comma così modificato dall'art. 7 della
[29] Comma così modificato dall'art. 7 della
[30] Alinea così modificato dall'art. 8 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 9 della