§ 5.1.112 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 32.
Agenzia regionale socio sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/11/2001
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Oggetto, finalità, ordinamento.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Direzione.
Art. 5.  Organizzazione e personale.
Art. 6.  Risorse finanziarie.
Art. 7.  Revisore dei conti
Art. 8.  Controlli.
Art. 9.  Tesoreria.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 5.1.112 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 32. [1]

Agenzia regionale socio sanitaria.

(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).

 

Art. 1. Oggetto, finalità, ordinamento.

     1. La presente legge disciplina l'istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata Agenzia, in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     2. L'Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale [2].

     3. Dell'Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall'articolo 23 dello Statuto.

     4. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'Agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:

a) supporto alle attività di programmazione:

1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;

2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;

3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, “Istituzione dell'Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;

4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;

5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;

6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:

1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;

2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;

3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;

4) monitoraggio degli eventi avversi;

5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;

6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);

7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;

8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;

9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie [3].

     2. L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'Agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale [4].

     2 bis. [Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria] [5].

     2 ter. [Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare] [6].

     3. In allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Giunta regionale presenta una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

     3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale [7].

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il revisore dei conti [8].

 

     Art. 4. Direzione.

     1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell'Agenzia o studi professionali [9].

     2. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza legale dell'Agenzia [10].

     3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale [11].

     4. Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS. Nell'ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro [12].

     5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico [13].

 

     Art. 5. Organizzazione e personale.

     1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell'Agenzia [14].

     2. L'articolazione interna dell'Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale [15].

     2 bis. [Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico] [16].

     3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico [17].

     4. [L'Agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni per il settore sanitario] [18].

     5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia [19].

 

     Art. 6. Risorse finanziarie.

     1. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

     a) assegnazione annuale determinata della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale [20];

     b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;

     c) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, da altri enti pubblici [21];

     d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali;

     d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni [22];

     d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento [23].

     2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ulss ed ospedaliere.

     3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell'articolo 2, comma 1 [24].

 

     Art. 7. Revisore dei conti [25].

     1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [26].

     2. Il revisore dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale [27].

     3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ulss ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni [28].

     4. Il revisore esercita le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni [29].

 

     Art. 8. Controlli.

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per le aziende ulss ed ospedaliere, i provvedimenti concernenti [30]:

     a) il bilancio preventivo;

     b) il rendiconto generale annuale.

 

     Art. 9. Tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale, quantificati per l'esercizio 2001 in lire 4.200.000.000 si provvede mediante l'istituzione del capitolo n. 60002, denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria", con lo stanziamento di lire 4.200.000.000 in termini di competenza e di cassa, e contestuale riduzione in termini di competenze e di cassa dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001:

     a) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60009 denominato "Quote del FSR - di parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale n. 21/1989 articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche";

     b) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60059 denominato "Quote del FSR - di parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge n. 833/1978 e legge regionale n. 21/1989 articolo 17) "Spese varie gestione FSR per conto ULSS"";

     c) quanto a lire 3.200.000.000 sul capitolo n. 60105 denominato "Sviluppo sistema accreditamento del SSR".

     2. Al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale [31].


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[5] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[6] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2008, n. 6 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[18] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[20] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[21] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[24] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[25] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[26] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[28] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[29] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[30] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.

[31] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 giugno 2012, n. 22.