§ 4.5.111 - L.R. 23 marzo 2012, n. 18.
Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:23/03/2012
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifica ed adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva.
Art. 2.  Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni.
Art. 3.  Norma finale.


§ 4.5.111 - L.R. 23 marzo 2012, n. 18.

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni.

(G.U.R. 30 marzo 2012, n. 13)

 

Art. 1. Modifica ed adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva.

1. Al fine di agevolare il passaggio della radiodiffusione televisiva dal sistema analogico al sistema digitale terrestre, nel territorio regionale, i titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che necessitano di adeguamento, qualora le modifiche non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al comune interessato e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), entro centottanta giorni successivi alla scadenza della data prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, una comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a verifica da parte del comune anche con il supporto dell'A.R.P.A.

2. Qualora le modifiche agli impianti esistenti comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto si applica il procedimento di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come introdotto dall'articolo 103 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

 

     Art. 2. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni.

1. All'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la parola 'sette' con la parola 'cinque';

b) al comma 2, dopo le parole 'non sono confermabili' sono inserite le seguenti: 'ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249,'.

 

     Art. 3. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.