§ 3.16.102 - L.R. 8 giugno 2012, n. 13.
Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:08/06/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia)
Art. 2.  (Scopo del Fondo)
Art. 3.  (Forma del Fondo)
Art. 4.  (Regime della forma pensionistica)
Art. 5.  (Destinatari)
Art. 6.  (Adesione al Fondo)
Art. 7.  (Spese)
Art. 8.  (Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni)
Art. 9.  (Determinazione della posizione individuale)
Art. 10.  (Erogazione della rendita)
Art. 11.  (Trasferimento e riscatto della posizione individuale)
Art. 12.  (Organi del Fondo)
Art. 13.  (Assemblea dei delegati)
Art. 14.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 15.  (Presidente e Vice Presidenti)
Art. 16.  (Collegio dei revisori)
Art. 17.  (Incarichi di gestione)
Art. 18.  (Banca depositaria)
Art. 19.  (Conflitti di interesse)
Art. 20.  (Gestione amministrativa)
Art. 21.  (Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)
Art. 22.  (Esercizio sociale e bilancio di esercizio)
Art. 23.  (Modalità di adesione)
Art. 24.  (Trasparenza nei confronti degli aderenti)
Art. 25.  (Comunicazioni e reclami)
Art. 26.  (Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)
Art. 27.  (Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare)
Art. 28.  (Mobilizzazione del trattamento di fine rapporto)
Art. 29.  (Sostegno alla previdenza complementare)
Art. 30.  (Copertura del rischio di non autosufficienza)
Art. 31.  (Norme finanziarie)
Art. 32.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.102 - L.R. 8 giugno 2012, n. 13.

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

(B.U. 13 giugno 2012, n. 24)

 

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

 

Art. 1. (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di dare completa attuazione al disposto di cui all' articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è istituito, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, al fine di favorire nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale.

 

     Art. 2. (Scopo del Fondo)

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

 

     Art. 3. (Forma del Fondo)

1. Il Fondo pensione sarà costituito secondo il modello proprio dell'associazione riconosciuta ai sensi dell' articolo 14 e seguenti del codice civile , nonchè in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e del decreto legislativo 252/2005 e sarà iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) istituita con decreto legislativo 124/1993 .

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione dell'associazione di cui al comma 1 con le associazioni rappresentative delle categorie dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti e dei soci di società cooperative.

 

TITOLO II

CARATTERISTICHE DEL FONDO

 

     Art. 4. (Regime della forma pensionistica)

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

 

     Art. 5. (Destinatari)

1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è istituito in favore:

a) delle persone fisiche che risiedono nella regione, indipendentemente dal luogo dell'attività lavorativa;

b) delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.

3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Lo statuto del Fondo potrà altresì prevedere l'adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui ai commi 1 e 3 [1].

5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.

6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.

 

     Art. 6. (Adesione al Fondo)

1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che vi aderiscono con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.

2. Sono altresì soci del Fondo i lavoratori, di cui all'articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avrà l'obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo statuto .

3. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo devono intendersi riferiti anche alle parti che vi aderiscono successivamente.

 

     Art. 7. (Spese)

1. L'iscrizione al Fondo comporta per il lavoratore aderente le spese individuate nel regolamento.

 

TITOLO III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

 

     Art. 8. (Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni)

1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del decreto legislativo 124/1993 per il settore pubblico e del decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalità e i termini indicati nello statuto e nel regolamento del Fondo.

2. La contribuzione al Fondo è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, dai datori di lavoro aderenti alle categorie firmatarie dell'atto costitutivo del Fondo in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.

 

     Art. 9. (Determinazione della posizione individuale)

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti, dal TFR, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese sostenute all'atto dell'adesione direttamente a carico dell'aderente e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti di investimento secondo le modalità definite nello statuto .

4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza stabilita in conformità alle indicazioni della COVIP.

 

     Art. 10. (Erogazione della rendita)

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e successive modifiche.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato dalla garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita.

 

     Art. 11. (Trasferimento e riscatto della posizione individuale)

1. L'aderente, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e potrà esercitare una delle opzioni previste dalla normativa vigente.

2. Le modalità di esercizio delle opzioni di cui al comma 1 sono disciplinate nello statuto e nel regolamento del Fondo.

 

TITOLO IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

 

     Art. 12. (Organi del Fondo)

1. Gli organi del Fondo sono:

a) l'Assemblea dei delegati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente e i Vice Presidenti;

d) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 13. (Assemblea dei delegati)

1. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.

2. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo, insieme con lo statuto , del quale forma parte integrante.

3. Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.

4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale, che tengono conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.

5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l'accordo di adesione al Fondo.

6. La partecipazione all'Assemblea dei delegati è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.

7. Allo statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.

 

     Art. 14. (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti, di cui fino a sei eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, fino a sei designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a quattro designati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle varie componenti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.

2. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.

4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

5. Eventuali emolumenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea dei delegati.

 

     Art. 15. (Presidente e Vice Presidenti)

1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti.

2. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, a rotazione per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

 

     Art. 16. (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e cinque supplenti eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti [2].

2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

 

CAPO II

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

 

     Art. 17. (Incarichi di gestione)

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate a investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 252/2005 , il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonchè quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall' articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili.

4. Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.

5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

6. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 e delle delibere assunte in materia di politiche di investimento.

7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

 

     Art. 18. (Banca depositaria)

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 252/2005 .

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

 

     Art. 19. (Conflitti di interesse)

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

 

     Art. 20. (Gestione amministrativa)

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

5. La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.

 

     Art. 21. (Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

 

     Art. 22. (Esercizio sociale e bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei revisori.

3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e del Collegio dei revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinchè gli aderenti possano prenderne visione.

 

TITOLO V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

 

     Art. 23. (Modalità di adesione)

1. L'adesione al Fondo può avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L'adesione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo, deve essere preceduta dalla consegna dello statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. Le modalità di adesione saranno disciplinate nel regolamento del Fondo.

5. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dalla lavoratrice e dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e privato da cui egli dipende.

 

     Art. 24. (Trasparenza nei confronti degli aderenti)

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti con gli strumenti più idonei lo statuto del Fondo, il regolamento, la nota informativa, il bilancio e l'eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

 

     Art. 25. (Comunicazioni e reclami)

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota informativa.

 

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DEL FONDO

 

     Art. 26. (Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonchè alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonchè alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

 

TITOLO VII

NORME FINALI

 

     Art. 27. (Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare)

1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare.

2. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 3 bis e 3 ter, della legge regionale 1/2000 , la Regione è autorizzata a sostenere, in maniera diretta e indiretta, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) curare gli aspetti necessari alla promozione dello sviluppo della rete di esperti di previdenza complementare al fine di perseguire la diffusione della cultura previdenziale nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, anche mediante apposite convenzioni con i patronati o altri soggetti idonei;

b) curare i rapporti con gli enti locali e con i corpi associativi professionali e istituzionali del territorio regionale, anche esaminando proposte su problemi di comune interesse, con riferimento alle politiche regionali di sviluppo della previdenza complementare;

c) sostenere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tema di previdenza complementare.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi volti ad assicurare sostegno alle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

4. La Giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per assicurare il sostegno di cui al comma 3.

 

     Art. 28. (Mobilizzazione del trattamento di fine rapporto)

1. Lo statuto del Fondo potrà prevedere ipotesi di mobilizzazione del TFR maturato in favore della previdenza complementare attraverso specifici accordi di categoria.

2. Sarà in esclusiva facoltà dei datori di lavoro accogliere l'istanza del dipendente.

 

     Art. 29. (Sostegno alla previdenza complementare)

1. La Regione ha la facoltà di prevedere stanziamenti aggiuntivi di risorse finanziarie al Fondo finalizzate al miglioramento delle prestazioni del Fondo medesimo.

 

     Art. 30. (Copertura del rischio di non autosufficienza)

1. Il Fondo dovrà prevedere che una contribuzione aggiuntiva, a richiesta dell'interessato, venga destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza.

2. A tal fine il Fondo potrà stipulare apposita convenzione con uno specifico fondo sanitario regionale per il Friuli Venezia Giulia, qualora costituito, o in assenza con una o più compagnie di assicurazione.

 

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 31. (Norme finanziarie)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, è previsto un onere di un milione di euro per l'anno 2012 a valere sullo stanziamento all'uopo allocato sull'unità di bilancio 11.3.1.1185 capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3516 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per il supporto alle attività di avviamento e gestione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia".

3. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3517 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare".

4. All'onere complessivo di 1.600.000 euro per l'anno 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2012 dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) UBI 11.3.1.5033 - capitolo 9646 - 100.000 euro;

b) UBI 9.1.1.1153 - capitolo 1775 - 1.500.000 euro.

 

     Art. 32. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.