§ 4.7.46 - L.R. 19 aprile 2012, n. 13.
Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:19/04/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Funzioni della Regione)
Art. 3.  (Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)
Art. 4.  (Funzioni della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)
Art. 5.  (Centrale di Allarme Emersione)
Art. 6.  (Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive e di controllo)
Art. 7.  (Regolamento di attuazione)
Art. 8.  (Parametri di regolarità e congruità del lavoro)
Art. 9.  (Disposizioni dirette al contrasto del lavoro non regolare)
Art. 10.  (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale)
Art. 10 bis.  (Responsabilità sociale delle imprese)
Art. 10 ter.  (Disposizioni specifiche per il settore agricolo)
Art. 10 quater.  (Campagne di informazione)
Art. 10 quinquies.  (Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa)
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.46 - L.R. 19 aprile 2012, n. 13.

Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare.

(B.U. 16 aprile 2012, n. 7 - S.S. 26 aprile 2012, n. 4)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale.

 

2. La Regione Calabria riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, ed è orientata a perseguire le seguenti finalità:

 

a) Promuovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la stabilità e la sicurezza del lavoro;

 

b) attuare il principio delle pari opportunità nel mondo del lavoro;

 

c) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili capaci di contribuire alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le diverse forme di precarizzazione del lavoro;

 

d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;

 

e) valorizzare le competenze professionali e i saperi del capitale umano, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;

 

f) favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, soprattutto per le donne lavoratrici;

 

g) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito;

 

h) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale n. 18 del 2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale);

 

i) promuovere condizioni più favorevoli per i lavoratori e per le imprese nell'accesso al credito;

 

j) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;

 

k) promuovere la realizzazione di un sistema integrato di tutele e di miglioramento della qualità del lavoro, la stabilità del lavoro, il contrasto di ogni forma dì lavoro sommerso ed irregolare per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela del lavoro.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. La Regione Calabria individua, nell'ambito delle proprie competenze, indirizzi generali, modalità, misure e strumenti per favorire l'emersione del lavoro irregolare e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e di valutazione degli interventi, sia direttamente che avvalendosi della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1138 del 28 dicembre 2000 in attuazione dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

 

2. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, definisce annualmente gli obiettivi specifici, gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e, sentita la commissione consiliare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

 

     Art. 3. (Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare esercita le sue funzioni anche attraverso sedi e servizi dislocati sul territorio regionale. Si può avvalere della collaborazione dei dipartimenti e di enti in house della Regione, previa stipula di protocolli di collaborazione.

 

2. Presso la Commissione, su richiesta del Presidente della stessa e per specifiche professionalità, può essere assegnato personale della Regione o di altri enti strumentali e strutture in house della stessa, previo nulla osta del dirigente della struttura di appartenenza dei dipendenti.

 

3. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione. Tale regolamento, tenendo conto delle misure organizzative a favore dei processi di emersione di cui all'articolo 78 della legge 448/1998, stabilisce altresì le modalità di nomina del Presidente e dei componenti della Commissione, le eventuali forme di incompatibilità degli incarichi, la composizione della rappresentanza delle forze sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale e quella degli enti che ne fanno parte. Fino all'emanazione del nuovo regolamento resta in vigore il regolamento regionale 23 settembre 2009, n. 14 (Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare).

 

4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente della stessa durano in carica 5 anni ed operano senza soluzione di continuità, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi). Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasferta documentate [1].

 

5. La Commissione, fermo restando quanto stabilito nel proprio regolamento, si può avvalere di unità organizzative di progetto per lo svolgimento delle proprie attività tecnico istituzionali. Le unità organizzative vengono istituite dalla Giunta regionale, qualora ne riscontri la necessità, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della legge regionale n. 31 del 7 agosto 2002 (Misure organizzative di nazionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale).

 

     Art. 4. (Funzioni della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare determina le condizioni per avviare processi di emersione e la scomparsa delle forme di lavoro irregolare e redige annualmente l'atto di indirizzo, di programmazione e di previsione finanziaria, approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi nel termine di trenta giorni decorsi i quali si intende favorevolmente acquisito.

 

2. La Commissione:

 

a) svolge studi ed analisi sulle problematiche del lavoro sommerso, del lavoro irregolare, della qualità del lavoro e sulle dinamiche economiche che hanno riflessi sul mercato del lavoro, anche attraverso campagne mirate di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione territoriale;

 

b) redige annualmente il rapporto sull'economia sommersa ed il lavoro non regolare in Calabria;

 

c) gestisce e aggiorna periodicamente la banca dati della Centrale dì Allarme Emersione (CAE) di cui all'articolo 5;

 

d) garantisce il coordinamento ed il raccordo interistituzionale con tutti gli enti preposti alle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare;

 

e) collabora con l'Autorità di Gestione nella definizione dei bandi e delle misure che riguardano direttamente l'emersione del lavoro irregolare e la promozione della sicurezza e qualità del lavoro;

 

f) sottoscrive appositi protocolli con la Stazione Unica Appaltante (SUA) per garantire il rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture);

 

g) promuove azioni di accompagnamento alle imprese sul versante della regolarità, qualità e legalità nel mercato del lavoro;

 

h) promuove iniziative di coordinamento nelle attività di vigilanza in materia di lavoro svolta dagli Enti locali e dalle aziende sanitarie.

 

3. La Commissione collabora con i dipartimenti alla esecuzione delle procedure di attuazione dei progetti, restando in capo ai dipartimenti competenti le procedure di pagamento degli obblighi contrattuali assunti per la realizzazione dei progetti. Può anche essere soggetto attuatore di specifiche misure dei Programmi Operativi Regionali che rientrino nelle sue competenze.

 

     Art. 5. (Centrale di Allarme Emersione)

1. Presso la sede operativa della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare è istituita la Centrale di Allarme Emersione (CAE), una banca dati nella quale vengono registrate le imprese alle quali sono state accertate in via definitiva infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

     Art. 6. (Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive e di controllo)

1. La Regione Calabria, per rendere più efficiente l'introduzione del nuovo modello di federalismo fiscale regionale, al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale favorisce il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli organismi istituzionali, statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.

 

2. Per realizzare quanto previsto dal comma 1 presso la sede della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli enti, è istituita la Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive, di controllo e di contrasto, composta dagli enti di vigilanza e previdenziali, dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

 

3. La Regione impiega le risorse di cui all'articolo 12, nel limite massimo del dieci per cento, per rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale. I soggetti preposti all'attività ispettiva accertano le infrazioni e svolgono attività di supporto alle imprese che intendono regolarizzarsi.

 

     Art. 7. (Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il regolamento di attuazione della stessa. Nel regolamento sono inoltre definite le forme di coordinamento e di scambio di informazioni con i soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute e di previdenza sociale, nonché le procedure e il sistema di funzionamento della CAE.

 

     Art. 8. (Parametri di regolarità e congruità del lavoro)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, avvalendosi della Commissione regionale per l'emersione, tenendo anche conto dì quanto previsto D.lgs 163/06, individua, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, i parametri di regolarità e di congruità del lavoro, articolati per settore e per categorie di imprese. Nella concertazione è possibile definire la non applicabilità dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro a particolari settori.

 

2. I parametri di regolarità e congruità del lavoro definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice di congruità individuato. Gli indici di congruità sono oggetto di revisione ogni tre anni. I dati necessari per l'elaborazione dei parametri di regolarità e congruità del lavoro devono essere richiesti in ogni rapporto contrattuale fra l'impresa e la Regione Calabria.

 

3. La Regione Calabria, attraverso il dipartimento competente, segnala al datore di lavoro la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro di cui al comma 2, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati.

 

4. Il datore di lavoro destinatario della segnalazione di cui al comma 3, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro è da ritenere inesistente o giustificabile. L'amministrazione regionale, attraverso il dipartimento competente, decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte.

 

5. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse.

 

6. I provvedimenti di cui al comma 5 non producono, in ogni caso, effetto sui rapporti di lavoro e sui contributi previdenziali dovuti.

 

     Art. 9. (Disposizioni dirette al contrasto del lavoro non regolare)

1. Nelle procedure di indizione delle gare e di affidamento dei contratti, di cui all'articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 26 del 2007, la S.U.A. effettua le verifiche di regolarità amministrativa richiedendo all'impresa aggiudicataria la documentazione inerente la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati e da instaurare e la dichiarazione unica on-line del modello UNILAV ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti), ove non già acquisita. La SUA, nell'attività di verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, può anche avvalersi della Direzione regionale del lavoro, dell’INPS, dell'INAIL, della Guardia di finanza e della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.

 

2. I bandi e le lettere di invito, attinenti ai contratti di cui al comma 1, devono contenere l'obbligo esplicito per i soggetti beneficiari di applicare nella esecuzione degli appalti e nei confronti di tutti i lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria. L'obbligo deve essere osservato per tutto il tempo in cui i suddetti soggetti beneficiano delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta dalla Regione, sino all'approvazione della rendicontazione. Tale obbligo va esteso, in caso di subappalto, anche alle imprese subappaltatrici.

 

3. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2, accertato dai competenti organi ispettivi, comporta la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale e, nei casi più gravi o di recidiva, l'esclusione dell'impresa inadempiente, fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento regionale. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni alla Presidenza della Giunta regionale della Regione Calabria e alla Commissione per l'emersione del lavoro non regolare della Regione Calabria per la relativa iscrizione dell'impresa inadempiente nella banca dati della CAE prevista dall'articolo 5.

 

4. Nelle procedure di affidamento o prima dell'erogazione dei contributi da parte della Regione Calabria deve essere richiesto ai soggetti beneficiari il certificato rilasciato dalla Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare attestante che i soggetti interessati non sono stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti negativi di cui al comma 3 e che non risultano essere iscritti nella CAE, prevista dall'articolo 5.

 

     Art. 10. (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale) [2]

1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell’allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzandola presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

2. L’eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.

3. Il presente articolo si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale e realizzati sul territorio regionale, ad esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo stato, avviate e concluse dai seguenti soggetti:

a) la regione, gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla regione; le società partecipate dai predetti;

b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi pubblici a essi collegati;

c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte:

a) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;

b) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;

c) all’eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;

d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell’esecuzione dei lavori;

e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell’inizio che durante l’esecuzione dei lavori;

f) all’ottimizzazione della gestione, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell’esecuzione dei lavori.

 

     Art. 10 bis. (Responsabilità sociale delle imprese) [3]

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell'applicazione della normativa e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;

d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;

e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;

f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;

g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

3. Nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, ai sensi dell’articolo 2570 del codice civile e degli articoli 11 e 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il marchio etico, inteso come

elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente responsabili per:

a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale;

b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in alcuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto, di lavoro minorile o di lavoro nero;

c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati.

 

     Art. 10 ter. (Disposizioni specifiche per il settore agricolo) [4]

1. Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per 1’impiego, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.

2. Alla regolamentazione degli elenchi di cui al comma 1, gestiti anche con procedura telematica, si provvede con atto della Giunta regionale, previa intesa con i centri per l'impiego e con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

3. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa [5].

 

     Art. 10 quater. (Campagne di informazione) [6]

1. La Regione promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale attività viene esercitata da consulenti esterni o professionalità interne alla Regione Calabria a titolo gratuito.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

 

     Art. 10 quinquies. (Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa) [7]

1. La Regione Calabria istituisce, presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare, sviluppo del sistema delle imprese, incremento dell'occupazione, e di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge. L'Osservatorio, inoltre, ha la funzione di creare una banca dati integrata in grado di interagire con soggetti che

si occupano istituzionalmente della gestione e del controllo del mercato del lavoro in una logica di collaborazione e di scambio di conoscenze.

2. L'attività dell'Osservatorio consiste:

a) nell'osservazione, nella costruzione e nell'analisi di specifiche variabili collegate direttamente e indirettamente all'economia sommersa e ai processi di emersione con particolare riguardo all’occupazione regolare, agli indicatori di emersione e alla divulgazione delle conoscenze;

b) nell'osservazione diretta, sul territorio, delle situazioni di sommerso e di semi-sommerso, anche attraverso micro - ricerche territoriali con metodologie già sperimentate dal Comitato nazionale per l'emersione non regolare, in particolare mediante tecniche di analisi quali - quantitativa per settori e per sistemi locali produttivi;

c) nell’analizzare le caratteristiche del lavoro regolare nella Regione e per provincia;

d) nello sviluppare uno studio empirico al fine di verificare l'impatto del fenomeno del lavoro irregolare e del sommerso sull'economia locale;

e) nel ricostruire, sulla base dei dati ottenuti attraverso analisi statistiche, la mappatura degli addensamenti di imprese e dei sistemi locali presenti in Calabria, al fine di fornire un'analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sulla domanda di lavoro;

f) nell’analizzare i settori di attività a rischio di lavoro sommerso o di sfruttamento lavorativo della manodopera straniera.

3. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito. La composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, sono stabiliti con il regolamento di attuazione.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa, capitolo 2233114 che ammontano ad euro 196.000,00 inerente «Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare» e per i restanti 104.000,00 euro con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio inerente ai «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente».

 

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nella UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata a portare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.

 

3. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa.

 

4. Per la realizzazione dei progetti e interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi comunitari e nazionali destinati all'emersione del lavoro non regolare e alle politiche attive per l'occupazione, con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2013, n. 39.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2016, n. 3.