§ 5.2.21 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 26.
Istituzione dell’autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:07/12/2007
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità
Art. 2.  Attribuzioni
Art. 3.  Il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza
Art. 4.  Procedure di affidamento
Art. 5.  Competenza degli enti committenti ed attivazione del procedimento di affidamento
Art. 6.  Programmazione dell’attività di affidamento
Art. 7.  Bandi di gara
Art. 8.  Osservatorio regionale
Art. 9.  Comunicazioni all’Osservatorio
Art. 10.  Funzionamento della SUA e dell’Osservatorio
Art. 11.  Sicurezza nei cantieri
Art. 12.  Tutela dei lavoratori
Art. 12 bis.  (Clausola sociale)
Art. 13.  Tutela legalità e lavoro sommerso
Art. 14.  Compatibilità normativa
Art. 15.  Norme transitorie, finali e di rinvio
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 5.2.21 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 26.

Istituzione dell’autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(B.U. 1 dicembre 2007, n. 22 - S.S. 12 dicembre 2007, n. 3)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l’efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l’Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati nonché alle società miste a maggioranza regionale, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici della Calabria che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione. La SUA esercita altresì le attività di controllo sull’esecuzione delle procedure e attività ricordate [1].

2. La SUA opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della presente legge.

3. La SUA, costituita con decreto dal Presidente della Regione, ha sede in Catanzaro.

4. Organi della SUA sono il Direttore Generale ed il Comitato di sorveglianza. Il Dirigente Generale è assistito da un’apposita segreteria, composta da un funzionario di categoria D e da non più di due unità di personale, tutti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. La SUA dispone inoltre di una struttura organizzativa, articolata in cinque Sezioni di livello dirigenziale equiparato a quello di settore della Giunta regionale, una amministrativa, una tecnica ed una relativa all’osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 8 [2].

4 bis. Le sezioni tecniche sono dedicate:

- una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per il servizio sanitario regionale;

- una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per le pubbliche amministrazioni;

- una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche.

Tali sezioni provvedono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 1, allo svolgimento delle attività necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché all'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ogni sezione tecnica è inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale [3].

4 ter. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 [4].

5. Il regolamento di cui al successivo articolo 2 disciplinerà i sistemi di selezione per la copertura dei posti previsti nella dotazione organica con le modalità previste dalle norme sul pubblico impiego.

6. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Comitato di sorveglianza, partecipa alle relative riunioni, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta.

 

     Art. 2. Attribuzioni

1. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante, entro venti giorni dal suo insediamento, adotta, previo parere della competente Commissione consiliare, il regolamento di organizzazione delle Sezioni e della relativa dotazione organica, sottoponendolo all’approvazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni, definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema qualità, così come definito al comma 10 del presente articolo. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, sottoponendolo all’approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento prevede, inoltre, le forme di coinvolgimento del Ministero dell’Interno e delle sue strutture periferiche all’attività della SUA nonché l’istituzione, presso la Stazione Unica Appaltante, di un Elenco Ufficiale delle aziende destinatarie di subappalti per lavori e forniture nell’ambito delle previsioni di cui al Decreto legislativo 12 aprite 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni [5].

3. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, il regolamento provvederà a disciplinare i seguenti compiti di competenza della SUA:

a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell’opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;

b) individuare nel dettaglio le forme di attività, suddivise per tipologie di prestazioni (appalto di costruzione, di installazione, di manutenzione, di servizi semplici ed integrati, di fornitura e comunque di cessione di beni e servizi materiali ed immateriali) in favore dei soggetti indicati dall’articolo 1, soggette a specifiche e dettagliate forme regolamentari e di controllo;

c) concordare con il RUP la tipologia di gara per la scelta del contraente privato;

d) collaborare alla redazione del capitolato generale e degli eventuali capitolati speciali necessari;

e) nominare le commissioni od i responsabili di gara;

f) predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;

g) redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e quant’altro necessario), curandone la pubblicazione e l’invio ai soggetti interessati nel rispetto della disciplina in tema di procedimenti ad evidenza pubblica;

h) definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi) ed indicare le tipologie di appalto che saranno sottoposte al ricorso del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

i) fissare i modelli di tracciabilità bancaria e contabile delle attività finanziarie connesse all’esecuzione del contratto e dei subcontratti;

j) curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all’attribuzione dei relativi punteggi;

k) redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;

l) curare l’esame e la decisione delle opposizioni;

m) predisporre le relazioni tecniche per l’Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

n) monitorare gli stati di avanzamento e la corretta esecuzione dei contratti. Ove la SUA rilevi incongruità o anomalie, fissa un termine non inferiore a giorni 15 per esaminare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, propone all’ente committente la sospensione dei pagamenti in corso e trasmette copia della sua relazione al Presidente della Giunta regionale, per ogni valutazione di sua competenza;

o) riferire sull’esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;

p) segnalare immediatamente al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ogni inosservanza od elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

4. La SUA assume, per conto della Regione Calabria, la qualità di centrale di acquisto ai sensi dell’articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. [La SUA, inoltre, vigila sulle procedure di gara sotto la soglia indicata nell’articolo 4, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economia ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. In particolare, vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l’economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando altresì che, dall’esecuzione dei contratti, non derivi pregiudizio per il pubblico erario; vigila inoltre sulle procedure poste in essere dagli stessi soggetti al fine di evitare l’elusione derivante dal frazionamento degli appalti] [6].

6. Nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 4, sotto la soglia ivi indicata al fine di consentire alla SUA di svolgere con efficacia le sue funzioni di vigilanza, le amministrazioni committenti operanti nella Regione Calabria sono tenute di trasmettere copia dei bandi e delle lettere di invito alla SUA, la quale ha il potere di formulare richieste di chiarimenti e di trasmissione di documenti a cui gli enti destinatari hanno l’obbligo di rispondere nei successivi dieci giorni. Eventuali omissioni o ritardi sono suscettibili di valutazione, da parte della SUA per gli effetti di cui al comma 2, lettera n) [7].

7. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone l’inserimento, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, di clausole che diano preferenza, a parità di punteggio, all’impresa che si impegni ad eseguire sulla base del previsto compenso – per conto della Regione Calabria e degli enti pubblici che ne facciano motivata richiesta – opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant’altro reso necessario secondo le disposizioni urbanistiche, e norme edilizie e la normativa antimafia in materia di beni confiscati.

8. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone altresì, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, l’inserimento di una clausola che prevede l’obbligo per l’aggiudicatario e per i subcontraenti di segnalazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti di reato di cui risultino parte offesa verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto.

9. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, tra l’altro, ipotesi e modalità di revoca del finanziamento regionale nei casi di accertata violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi [8].

10. L’Autorità, per lo svolgimento delle proprie attività, adotta modalità organizzative fondate su un sistema qualità. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali.

11. L’Autorità, al fine di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 1, elabora indirizzi e direttive per l’introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme ISO ed UNI applicabili nelle fasi di affidamento, gestione e collaudo di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Inoltre promuove un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943, ed informa le Amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure, modalità e soggetti accreditati per il rilascio dell’attestazione di qualità.

 

     Art. 3. Il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza

1. Il Direttore Generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell’intera attività della SUA e dell’attuazione delle procedure ad essa affidate. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ai sensi del successivo comma 3.

2. Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la qualifica di dirigente per almeno quindici anni presso la Pubblica Amministrazione, con laurea specifica ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile, tecnico per i lavori pubblici, l’urbanistica, l’edilizia, l’ambiente ed il territorio;

b) provenire dai settori della docenza universitaria, con qualifica di professore ordinario o associato e titolarità di cattedra nei settori indicati alla precedente lettera a);

c) dell’Avvocatura dello Stato, con esperienza almeno quindicennale;

d) provenire dai ruoli delle magistrature con almeno dieci anni di anzianità;

e) liberi professionisti, con laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, ovvero magistrale, iscritti da almeno quindici anni nei rispettivi albi (sez. “A”, ove istituita) e con comprovata esperienza professionale nei campi indicati alla precedente lettera a).

3. La Giunta regionale, in sede di indizione dell’avviso di cui al comma 1, nomina una Commissione composta da tre alte professionalità esterne alla Regione che valuta i curricula dei partecipanti e propone alla Giunta una lista di due nominativi per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente, tra i quali la Giunta individua il Direttore Generale.

4. Il Comitato di sorveglianza assegna gli obiettivi al Direttore Generale ed ai dirigenti e ne verifica il conseguimento. E' altresì preposto alla verifica sull’andamento generale della SUA ed effettua le relazioni periodiche di cui all’art. 2, comma 3.

5. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ed è composto da cinque membri, due dei quali appartenenti alla Magistratura contabile ed amministrativa, i cui nominativi vanno richiesti ai competenti organi di autogoverno, e gli altri scelti tra i soggetti individuati ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancata designazione da parte degli organi di autogoverno, la nomina dei componenti avviene nell’ambito dei nominativi proposti dalla Commissione di cui al comma 3 del presente articolo. Il Comitato, che elegge al suo interno il Presidente, disciplina la propria attività mediante adozione di un regolamento interno.

6. L’incarico di Direttore Generale e di componente del Comitato di sorveglianza ha una durata di tre anni e non è rinnovabile.

7. Al Direttore Generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

8. Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di 1/30 del compenso mensile spettante al Direttore Generale, oltre il rimborso delle spese documentate, significando che se residenti fuori regione si assume come parametro per rimborso spese di viaggio il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede della SUA e i confini della regione moltiplicato per il costo di un quinto del prezzo al litro della benzina super.

9. L’aspirante agli incarichi di Direttore Generale e di membro del Comitato di sorveglianza non può:

a) aver ricoperto o ricoprire la carica di componente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Amministratore di uno degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all’articolo 1 o di Amministratore di Ente con il quale esiste un rapporto di convenzione con la SUA;

b) essere legato da rapporti di parentela, entro il terzo grado, con Consiglieri regionali, Componenti della Giunta regionale ed Amministratori di Enti, Aziende, Agenzie ed organi sub regionali;

c) versare in condizioni di incompatibilità, o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o mansioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando;

d) non possono, altresì, essere nominati coloro i quali:

d1) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;

d2) sono sottoposti a procedimento penale per reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

d3) sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d4) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d5) hanno usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 8.

10. Il Direttore Generale ed il membro del Comitato di sorveglianza decadono dall’incarico nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera e) del precedente comma 9;

b) impedimento discendente da fatti da cui consegua l’incompatibilità, l’incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici;

c) sopravvenuta incompatibilità, o conflitto di interessi, per lo svolgimento delle attività di competenza della SUA, in relazione agli interessati allo svolgimento delle gare oggetto della presente legge, e ove non sia possibile prevenire tale situazione attraverso il meccanismo dell’astensione:

— quanto alle società di capitali, in presenza di uno dei casi di cui all’articolo 2399, comma 1, lettere b) e c), del codice civile;

— quanto a società di persone e ditte individuali, in presenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, ovvero il rapporto di coniuge, parente o affine entro il quarto grado o semplice convivente con uno dei soci o con il titolare.

— La sopravvenienza di tali situazioni deve essere comunque dichiarata immediatamente.

— La omessa dichiarazione costituisce causa autonoma di decadenza. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta, previa deliberazione di accertamento della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Procedure di affidamento

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, si avvalgono obbligatoriamente della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all’aggiudicazione definitiva.

2. Il Direttore Generale individua nel regolamento di cui all’articolo 2 le procedure di acquisto che, per l’esiguità dell’importo, per l’assoluta specialità dell’oggetto, per il ricorso a metodi standardizzabili attraverso sistemi informatici o per l’utilizzo di procedure con attestazione di qualità, rilasciate da organismi accreditati, possono essere interamente espletate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Il ricorso alla SUA avviene con formale atto di investitura, adottato dal funzionario preposto alla struttura cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Completate le procedure di aggiudicazione, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all’ente committente, ai fini degli atti consequenziali.

4. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi un importo uguale o superiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi a carico del bilancio della Regione Calabria o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, gli Enti pubblici della Calabria diversi da quelli indicati al comma 1, a pena di decadenza dal contributo o dal finanziamento regionale, devono avvalersi della SUA, alternativamente:

a) sottoponendo a preventivo parere di regolarità formale gli atti relativi alle procedure di indizione delle gare e di affidamento;

b) per la diretta stesura degli atti di impulso procedimentale (bandi, capitolati, lettere di invito ed altro), da parte della SUA, oltre che per il controllo sulla regolarità dell’esecuzione delle opere, prestazioni, servizi e forniture affidate e dei risultati finali, a pena di revoca del finanziamento o contributo.

5. A tale fine le delibere regionali ed i decreti dirigenziali e ogni altro provvedimento che disponga l’erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma precedente, contengono, a pena di nullità, la relativa clausola di decadenza e revoca.

 

     Art. 5. Competenza degli enti committenti ed attivazione del procedimento di affidamento

1. Quando gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, devono avvalersi dell’opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto.

2. La delibera di contrattare ed il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3, unitamente agli atti progettuali e ad ogni opportuna comunicazione informativa devono essere trasmessi alla Stazione Unica Appaltante nei tempi indicati nell’articolo 6.

3. L’atto con il quale l’ente committente richiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l’indicazione del programma da cui risulta l’opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l’opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

4. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 6. Programmazione dell’attività di affidamento

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 5 nelle ipotesi in cui l’esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla Stazione Unica Appaltante, entro trenta giorni dall’approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti all’articolo 4 di cui prevedono l’affidamento nel corso dell’anno, indicando anche il periodo in cui l’affidamento dovrà essere effettuato.

2. La SUA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, propone all’amministrazione interessata gli eventuali correttivi dell’oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che la SUA abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell’attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza; nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dalla SUA, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dall’amministrazione aggiudicatrice.

3. La Stazione Unica Appaltante, ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell’anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l’esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie: la SUA può quindi procedere all’indizione di un’unica gara, avente ad oggetto l’affidamento di più lotti, ovvero, nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpare più opere, servizi o forniture nell’ambito di un unico contratto, essa procede all’affidamento unitario dello stesso.

4. La SUA predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ove l’appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere alla SUA in regime di convenzione, questo può chiedere che un proprio funzionario faccia parte della commissione di gara.

5. Espletato il procedimento di gara, la SUA trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all’amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni. La SUA, nel procedere all’aggiudicazione definitiva, tiene conto delle osservazioni pervenute.

6. L’atto di aggiudicazione definitiva costituisce adempimento di attività di delegazione.

7. Quando la competenza a procedere è devoluta alla Stazione Unica Appaltante (SUA), il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, alle previsioni del bando di gara.

 

     Art. 7. Bandi di gara

1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza della SUA o di altre amministrazioni aggiudicatrici operanti nel territorio regionale devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo predisposti dalla Stazione Unica Appaltante. Il provvedimento di adozione viene emanato preferibilmente entro quarantacinque giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dall’inoltro da parte del committente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.

2. Gli schemi di bandi-tipo devono essere improntati a princìpi di semplicità, chiarezza e trasparenza e devono garantire omogeneità di comportamento nello svolgimento delle procedure di cui alla presente legge.

3. E' vietato l’inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che impedisca la conoscenza del capitolato e degli elaborati, la richiesta di certificazioni o di presa visione del progetto da parte dei partecipanti.

4. E' inoltre vietata l’inclusione di clausole che comunque individuano dati e riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.

5. In casi particolari, in deroga al comma precedente, il committente può richiedere beni o servizi di speciale valore con caratteristiche esclusive e infungibili, ma la SUA subordina lo svolgimento positivo della procedura al parere favorevole di una Commissione tecnica esterna ad hoc, da essa nominata.

6. Nei bandi di gara gli enti diversi da quelli regionali devono indicare, nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.

7. Per le procedure di gara di approvvigionamento di beni materiali, ovvero prodotti e strumentazione scientifica e sanitaria, la cui fornitura è richiesta contestualmente da più strutture dipendenti dalla Regione e da soggetti pubblici da essa dipendenti, al fine del contenimento della spesa pubblica e previa informativa ai committenti, è data facoltà alla SUA di indire un’unica gara, articolata in specifici lotti, in ragione delle necessità comunicate da ogni singolo committente, ovvero di procedere all’unificazione delle richieste di gara aventi oggetto omogeneo, ai fini dell’aggiudicazione di un unico contratto. Il capitolato d’oneri, il provvedimento e gli altri atti di indizione della gara nonché quello di aggiudicazione dovranno fare espresso riferimento ai rispettivi committenti.

 

     Art. 8. Osservatorio regionale

1. E' istituito, all’interno della SUA, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Esso cura:

a) la predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali, civili e reti di servizi esistenti e progettate nel territorio regionale;

b) la raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme di affidamento, sulla esecuzione e sugli esiti di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture affidati o eseguiti nel territorio della Regione, nonché il monitoraggio dei dati per l’osservatorio nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) la pubblicazione tempestiva sul sito della Regione dei programmi e dei bandi di gara, nonché la pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno semestrale e riportato periodicamente sul BUR, degli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, da parte delle strutture della Regione, degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti, degli enti locali e di tutti gli altri soggetti pubblici, indicando procedure di assegnazione, operatori economici aggiudicatari e subappaltatori, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, ritardi e scadenze previste per l’esecuzione dei contratti;

d) il monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento degli appalti, il cui importo risulta sotto soglia e le cui procedure sono gestite direttamente dalle strutture regionali, sub regionali e degli altri enti committenti, ai fini di combattere l’elusione derivante dal frazionamento degli appalti;

e) la verifica e il monitoraggio continuo dei prezzi di mercato al consumo, oggetto di procedure di evidenza pubblica per i soggetti individuati dalla presente legge, la realizzazione e l’aggiornamento di una apposita banca dati sui prezzi;

f) l’integrazione con altri sistemi informativi regionali o nazionali, la elaborazione e/o diffusione di linee guida per le buone pratiche, la gestione e promozione del sistema di attestazione di qualità dei contratti pubblici.

2. Nell’apposita sezione del Bollettino Ufficiale Regionale dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l’importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento.

3. L’Osservatorio pubblica un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali ed i casi di infiltrazione della criminalità organizzata o di attività delittuose, segnalati – previa la stipula di appositi protocolli – dagli Uffici territoriali di governo o dagli Uffici giudiziari.

4. Tutti i dati in possesso dell’Osservatorio sono pubblici e chiunque può prendere visione e chiederne copia, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti sull’accesso ai documenti amministrativi.

 

     Art. 9. Comunicazioni all’Osservatorio

1. Tutte le strutture dipendenti direttamente della Regione Calabria, gli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti e gli enti locali operanti nella Regione sono tenute, entro cinque giorni dall’avvenuta indizione dell’avviso pubblico ed entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione, nonché semestralmente in merito all’esecuzione dei contratti, a dare comunicazione all’Osservatorio di quanto previsto all’articolo 8 mediante appositi modelli predisposti dalla SUA.

2. Dell’avvenuta comunicazione è fatta menzione negli atti deliberativi, nei decreti dirigenziali e negli altri atti di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza dai finanziamenti, qualora alla realizzazione delle opere, delle prestazioni o delle forniture concorrono finanziamenti o contributi regionali in percentuale pari o superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo totale.

 

     Art. 10. Funzionamento della SUA e dell’Osservatorio

1. Alle spese di organizzazione e funzionamento della SUA e dell’Osservatorio regionale degli appalti, operante all’interno della stessa autorità, di cui all’articolo 8, si fa fronte destinando l’1% (uno per cento) dell’importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l’affidamento di contratti pubblici regolati dalla presente legge. In caso di insufficienza, per la spesa eccedente le entrate, provvede la Giunta regionale con i fondi del bilancio regionale.

2. Con la richiesta di intervento della SUA per l’avvio del procedimento di preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure di gara, secondo la disciplina dalla presente legge, gli Organi e le strutture della Regione, degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, dispongono l’impegno e l’erogazione della quota dell’1% (uno per cento), dell’importo posto a base di gara, in favore della SUA, provvedendo nei successivi trenta giorni alla relativa erogazione.

3. Gli enti non obbligati, che intendono avvalersi dell’opera della SUA, provvedono, in analogia a quanto stabilito dal precedente comma.

4. La SUA è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria. A tal fine, il Direttore Generale opera quale funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 11. Sicurezza nei cantieri

1. E' obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente, sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere [9].

2. Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d’asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non già indicati da prezziari regionali di riferimento, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l’esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate.

3. Gli oneri e i costi di cui al presente articolo sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale di appalto.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia spazialmente sia temporalmente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie di cui al comma 5, all’ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza. Rimangono vigenti in ogni caso, in capo all’impresa, tutti gli obblighi disposti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 [10].

5. Per le opere di importo dei lavori inferiore a 150.000 € il committente o il responsabile dei lavori attua i princìpi dell’articolo 4 comma 1 dei decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 per la parte di programmazione e di progettazione. L’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 1 un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

6. Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti saranno precisate dal regolamento di cui all’articolo 2.

7. Per i lavori realizzati con finanziamenti pubblici a privati, nel caso la SUA accerti violazioni di legge, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti stessi in caso di infortuni gravi che saranno precisati nel regolamento di cui all’articolo 2.

8. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l’acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza.

 

     Art. 12. Tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, la SUA e tutte le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare o far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed alla regolarità contributiva;

b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l’esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Il Documento Unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell’appalto, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell’appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la SUA segnala l’inadempienza alle Amministrazioni aggiudicatrici che provvedono al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulti legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, previa obbligatoria concertazione sindacale, è possibile prevedere nel bando di gara clausole volte a tutelare le suddette categorie.

 

     Art. 12 bis. (Clausola sociale) [11]

1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi.

 

     Art. 13. Tutela legalità e lavoro sommerso

1. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è demandato alla SUA il compito di sottoporre gli appalti ad indagini e verifiche.

2. Al momento della consegna dei lavori o dell’avvio delle attività di fornitura o di servizi il responsabile del procedimento con attestazione da allegare al contratto certifica:

a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;

b) per tutti gli appalti di lavori e, quando possibile, di servizi e forniture, l’esposizione nel luogo di lavoro di un cartello recante le informazioni prescritte;

c) la nomina del responsabile della sicurezza nei casi previsti dalle norme vigenti;

d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell’appaltatore.

 

     Art. 14. Compatibilità normativa

1. Tutte le disposizioni della presente Legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitaria e statale in materia.

2. Ogni disposizione della legge regionale 11 marzo 1991, n. 3, o di altra legge regionale, incompatibile con la presente legge, si intende abrogata.

 

     Art. 15. Norme transitorie, finali e di rinvio

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell’espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale, previa selezione per titoli specifici da parte del Direttore Generale, destina alla SUA il personale necessario al suo funzionamento prioritariamente mediante il ricorso a distacco da parte degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA, nonché della Pubblica Amministrazione sulla scorta di una manifestazione di interesse da attuarsi con procedura di evidenza pubblica riportata su almeno tre quotidiani di cui uno a diffusione nazionale, oltre che sul sito istituzionale della Regione e sul BURC ovvero ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni [12].

2. Il Consiglio regionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede all’approvazione di un testo legislativo di recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto concerne lavori, acquisizioni di beni e forniture di servizi strettamente riguardanti il Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza può affidare singole fattispecie alla SUA.

4. Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede all’inserimento nel Regolamento interno di amministrazione e contabilità di procedure e limiti che si armonizzino con le disposizioni della presente legge, tutelando l’autonomia contabile e funzionale del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 61 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[3] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[4] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

[8] Comma così riformulato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2012, n. 16.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 2.