§ 4.7.42 - R.R. 23 settembre 2009, n. 14.
Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l’emersione del lavoro non regolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:23/09/2009
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Commissione
Art. 2.  Compiti, finalità e strumenti attuativi della Commissione
Art. 3.  Attività della Commissione
Art. 4.  Riunioni della Commissione e rapporti istituzionali
Art. 5.  Il Presidente
Art. 6.  Componenti della Commissione
Art. 7.  Funzionamento – Struttura tecnico amministrativa
Art. 8.  Gestione della spesa
Art. 8 bis.  Gestione della spesa.
Art. 9.  Disposizioni finali e transitorie


§ 4.7.42 - R.R. 23 settembre 2009, n. 14.

Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l’emersione del lavoro non regolare.

(B.U. 1 ottobre 2009, n. 18)

 

Art. 1. Istituzione della Commissione

     Con delibera della Giunta regionale n. 1138 del 28/12/2000, in attuazione di quanto disposto all’art. 78, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, è stata istituita la Commissione regionale per l’Emersione del Lavoro non regolare, quale organo permanente della Regione, con sede Legale presso la Unioncamere Calabria, sita alla via delle Nazioni n. 24 in Lamezia Terme (CZ), sede di Rappresentanza Istituzionale presso il Dipartimento 10 – Lavoro − Catanzaro, e sede operativa in Cosenza, via Monte SanMichele, 3 per l’allocazione della Struttura tecnico amministrativa, cui al successivo art. 7, a supporto della Commissione.

     La Commissione dovendo assicurare servizi operativi su tutto il territorio regionale può articolare inoltre la sua presenza, anche con personale in comando ai sensi dell’art. 78, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, nonché con personale regionale, individuato dal Presidente della Commissione in base alle sue esigenze istituzionali, che verrà conseguentemente assegnato dai Dipartimenti della Regione Calabria alla Commissione.

     La Commissione per le sue attività potrà richiedere appositi locali arredati presso i diversi Uffici della Regione.

 

     Art. 2. Compiti, finalità e strumenti attuativi della Commissione

     La Commissione tramite il Presidente svolge senza soluzione di continuità, compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale; di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali; di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione dei Quadri imprenditoriali e della PubblicaAmministrazione ovvero alla predisposizione di aree produttive attrezzate, che stipulino contratti di riallineamento retributivo o che partecipino a progetti di emersione, come previsto all’art. 78, comma 4 della Legge n. 448/98, nonché a progetti di sviluppo locale.

     La Commissione svolge principalmente compiti di promozione, coordinamento, di indirizzo, di consultazione, elaborazione, studio e analisi del fenomeno. In particolare, elabora documenti di analisi e valutazione, esprime pareri e predispone proposte operative e normative sull’intera materia riguardante i rapporti di lavoro, le politiche per l’occupazione, lo sviluppo locale e per la formazione e l’emersione delle economie sommerse. Vigila per rendere compatibili le politiche del lavoro e le risorse Comunitarie a disposizione della Regione per promuovere politiche del lavoro che mirino alla regolarità, legalità, sicurezza e qualità del lavoro.

     La Commissione, nella sua azione di contrasto ai fenomeni di illegalità e irregolarità nel mondo del lavoro, cura e sviluppa tramite il Presidente e senza soluzione di continuità, gli opportuni rapporti di collaborazione e coordinamento con le Istituzioni locali, le Province, i Centri per l’Impiego e le Direzioni Ispettive del Lavoro, i Comuni, le Prefetture, le Questure, la Magistratura, le Forze dell’Ordine e della Sicurezza, le Università e il mondo della Scuola, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, le Associazioni che favoriscono la Legalità avviando iniziative unitarie volte a rafforzare e diffondere la cultura della legalità, per promuovere la «buona impresa» e il «buon lavoro».

 

     Art. 3. Attività della Commissione

     Le attività della Commissione mirano alla promozione dell’occupazione regolare e conseguentemente alla qualità del lavoro e dello sviluppo determinando le condizioni per avviare processi di emersione, con la finalità di contrastare le forme di lavoro irregolare attraverso un insieme integrato di strumenti informativi, formativi e normativi connessi alle opportunità di sviluppo occupazionale.

     Gli strumenti operativi attuativi sono da individuare, in via prioritaria, nel coordinamento dell’attività economica regionale e nel potenziamento di una rete di servizi di consulenza e assistenza offerti agli operatori economici, integrati da un’imponente azione informativa e di comunicazione istituzionale.

     La Commissione esercita una funzione di monitoraggio incentivando, attraverso specifici progetti, anche a valere, ove necessari, anche sulla programmazione comunitaria, una costante azione di informazione e di orientamento culturale rivolta all’opinione pubblica, avvalendosi dei media radiotelevisivi, portali internet e altri organi di stampa presenti sul territorio regionale e del sistema scolastico e formativo. Essa si doterà di un apposito Piano della Comunicazione Istituzionale.

     La Commissione partecipa in tutte le sedi e negli organismi istituzionali previsti dal sistema di partneriato regionale nell’ambito della programmazione regionale e comunitaria.

     A tal fine la Commissione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o, comunque utili, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, quali attività d’analisi e valutazione di dati per addivenire, in ultima fase, anche ad accordi e progetti tra i soggetti economici e sociali, pubblici e privati che ne risultano coinvolti.

     La Commissione può partecipare a progetti a valere sui fondi ministeriali e comunitari, nell’ambito degli strumenti della programmazione comunitaria e nazionale con particolare riferimento a quelle connesse all’emersione dell’economia per lo sviluppo locale e alle politiche per l’occupazione. Può inoltre prendere parte a progetti, a valere sui fondi comunitari, nazionali o regionali, promossi dai Dipartimenti.

 

     Art. 4. Riunioni della Commissione e rapporti istituzionali

     La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese nella propria sede, o presso altre istituzioni, previa convocazione del Presidente.

     Il Presidente della Commissione, in ragione della peculiarità delle questioni poste all’ordine del giorno, può invitare alle riunioni altri Enti, Associazioni o figure istituzionali capaci di dare un fattivo contributo al perseguimento dei fini istituzionali.

     La Commissione discute, emenda ed approva le Relazioni programmatiche proposte dal Presidente.

     La Commissione redige annualmente il Rapporto Regionale sull’Economia sommersa e di Lavoro non regolare.

     Prima della adozione del Bilancio regionale redige, altresì, un atto programmatico e di indirizzo, con il quale sono stabilite le linee di azione dell’organismo contenenti le principali aree omogenee di riparto delle risorse; devono, a tal fine, essere indicate in modo separato le risorse per il funzionamento e quelle per l’attività da destinare a: presidenza, componenti, struttura tecnico-amministrativa, esperti, collaboratori, tutor e attività.

     L’atto programmatico, concertato nelle linee essenziali con il competente Dipartimento al Lavoro, viene approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza.

     Le decisioni della Commissione, in seduta plenaria, sono assunte a maggioranza rispetto al numero dei presenti intervenuti alle riunioni.

     Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

     L’ordine del giorno dei lavori è redatto dal Presidente tenendo conto anche delle richieste avanzate dai singoli componenti.

     Delle riunioni è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante proveniente dalla struttura tecnico amministrativa della Commissione. I verbali delle riunioni vengono raccolti in un apposito registro e custoditi a cura della struttura tecnicoamministrativa.

     Il verbale di ogni riunione è approvato all’apertura della seduta successiva e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

     La Commissione Regionale, tramite il Presidente, intrattiene rapporti con la Cabina di Regia per l’Emersione a livello Nazionale e con le 5 Commissioni Provinciali calabresi per l’Emersione, al fine di coordinarne l’azione sul piano regionale. Mantiene contatti con le restanti Commissioni Regionali e provinciali presenti sul territorio Nazionale e con tutte le altre strutture, enti o istituzioni, preposte alla promozione delle politiche per l’emersione e lo sviluppo locale e alla gestione di iniziative e/o interventi collegati.

 

     Art. 5. Il Presidente

     Il Presidente rappresenta istituzionalmente la Commissione assumendone la Rappresentanza di fronte a terzi e alla Legge.

     Il Presidente viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica senza soluzione di continuità cinque anni, anche successivamente alla scadenza della vigente legislatura, al fine di garantire continuità temporale e incisività all’azione della Commissione.

     Il Presidente potrà essere revocato solo per giustificato motivo, previa emanazione di nuovo decreto motivato con il quale il Presidente della Giunta regionale conferisce, contestualmente, nuova nomina.

     Il Presidente in carica potrà continuare a svolgere senza soluzione di continuità le proprie funzioni fino all’adozione di un decreto motivato di revoca e contestuale nuova nomina emesso con le modalità previste dal precedente capoverso.

     Al fine di garantire l’immediata attuazione del presente regolamento e della delibera della Giunta regionale del 9/11/2006 laddove prevede «di dover assicurare la continuità delle attività istituzionali e tecnico-amministrative..., nonché la gestione della spesa», la Commissione è da considerarsi Organo della Regione Calabria.

     Il Presidente, col supporto della Struttura tecnico/amministrativa, coordina senza soluzione di continuità le attività della Commissione e dispone l’attuazione degli indirizzi emanati dalla Commissione stessa.

     Il Presidente ha facoltà di nominare Esperti, Tutor e Collaboratori. Può inoltre costituire Comitati Tecnico-Scientifici e Gruppi di Studio e di Lavoro, nonché di monitoraggio su specifiche problematiche attinenti la materia.

     Il Presidente della Commissione indice Forum, Convegni, Incontri Nazionali con tutte le Commissioni costituite nelle altre regioni e con le cinque Commissioni provinciali della Calabria, ove costituite, sulle quali assume la funzione di coordinamento regionale.

     Il Presidente ogni sei mesi relaziona al Presidente della Giunta regionale.

     Al Presidente della Commissione, per tutta la durata del mandato, è attribuita, per 12 mensilità annue, una indennità di funzione pari a quella prevista per il Presidente del Comitato istituito dalla L.R. n. 2/2001 e successive modificazioni, per come definita dal primo comma dell’art. 13 della medesima legge, tenuto conto delle variazioni apportate dal D.P.G.R. n. 3 del 7/1/2009.

     Allo stesso sono inoltre riconosciute le diarie e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per motivi istituzionali, nonché i relativi rimborsi per spese di Rappresentanza sostenute per incontri istituzionali anche fuori dalla Regione, ed eventualmente all’estero, in presenza di scambi culturali con Comunità calabresi e/o Governi esteri, nonché per problematiche inerenti l’immigrazione, secondo quanto previsto per i Dirigenti Generali della Regione Calabria.

     Al Presidente spettano, altresì, i rimborsi delle spese dei viaggi effettuati con mezzo proprio sostenute per raggiungere dal proprio luogo di residenza le diverse sedi della Commissione, nonché le diverse località per l’espletamento della funzione di rappresentanza della Commissione anche fuori regione.

     La predetta indennità di funzione nonché le spese di trasferta, viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza, sono a carico del fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale autorizzato per le Attività e le Finalità della Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non Regolare.

 

     Art. 6. Componenti della Commissione

     I componenti della Commissione, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, hanno un compito consultivo, di indirizzo e di coordinamento, nell’ambito delle proprie specificità, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

     I Componenti della Commissione vengono nominati, su designazione delle Organizzazioni di appartenenza e degli Enti per come nel successivo capoverso, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni, anche successivamente alla scadenza della legislatura, al fine di garantire continuità temporale e incisività all’azione della Commissione.

     Le Parti Sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale e nazionale e le Pubbliche Amministrazioni che possono proporre al Presidente della Giunta regionale propri componenti in seno alla Commissione, sono individuate nella delibera della Giunta regionale n. 1138 del 28/12/2000. Il Presidente della Commissione provvederà a raccogliere dalle Forze sociali e dagli Enti di cui alla predetta delibera le diverse segnalazioni di nomina che inoltrerà al Presidente della Giunta regionale per l’emissione dei relativi Decreti.

     Ai componenti la Commissione compete, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione, un gettone di presenza, per ogni seduta, pari ad € 103,29 oltre alle spese di viaggio, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali inviati in missione, e di vitto per sedute che superino le otto ore consecutive nonché, per quelle che possano protrarsi sino a tarda ora, anche di alloggio, autorizzate dal Presidente, su istanza del componente, per comprovate e serie motivazioni.

     Tali indennità sono a carico del fondo messo a disposizione della Regione per l’attività della Commissione.

 

     Art. 7. Funzionamento – Struttura tecnico amministrativa

     Per assicurare il funzionamento, a supporto della Commissione è istituita una struttura tecnico/amministrativa che svolge compiti e funzioni di produzione ed attuazione degli atti amministrativi e tecnici necessari al perseguimento dei fini istituzionali.

     La struttura tecnico/amministrativa dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione. Il Presidente può costituire un Ufficio di Staff tra il personale in servizio presso la Commissione che supporta l’azione dello stesso, affiancandolo in tutte le attività istituzionali, senza limitazione di orari, nel rispetto delle normative vigenti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ivi compresi i giorni festivi e oltre i normali orari di servizio, e senza ulteriore aggravio di spesa del capitolo di bilancio a disposizione della Commissione, con riposi compensativi. Detta disposizione verrà regolamentata con Direttiva del Presidente.

     La Struttura tecnico/amministrativa è costituita dal personale previsto all’art. 78, comma 5, della Legge n. 448/98, nonché da esperti, collaboratori esterni e tutor previsti dal comma 4 dell’art. 78 della Legge n. 448/98 nominati direttamente dal Presidente. A detto personale si aggiunge il personale dipendente della Regione Calabria assegnato alla Commissione, su richiesta del Presidente della stessa, dai diversi Dipartimenti in ragione di specifiche professionalità. Gli oneri economici relativi alle retribuzioni complessive del personale assegnato dalla Regione alla Commissione restano a carico dei Dipartimenti di provenienza di ogni singola unità assegnata, per così come stabilito dall’art. 78, comma 5, della Legge n. 448/98.

     Alla direzione della Struttura tecnico/amministrativa è preposto un Responsabile individuato dal Presidente della Commissione, sia nell’ambito del personale regionale e/o in servizio presso la struttura tecnico/amministrativa della Commissione, che all’esterno, attraverso la stipula di apposito contratto di collaborazione.

     Tale responsabile della struttura tecnico/amministrativa dipende funzionalmente dal Presidente, a cui è demandata la gestione amministrativa e la responsabilità dei procedimenti.

     Al Responsabile della Struttura tecnico/amministrativa è assicurata una indennità di funzione mensile , per 12 mensilità annue, non superiore all’indennità di posizione percepita dai Dirigenti di Servizio della Regione Calabria. Tale indennità, ove detto Responsabile sia individuato dal Presidente, tra il personale dipendente dalla Regione, assegnato in comando presso la Commissione, potrà gravare sul capitolo di bilancio riservato alle strutture speciali della Regione Calabria, ove il Dipartimento Personale disponga in tal senso.

     Gli altri eventuali oneri del personale della struttura tecnico/amministrativa, per le attività e finalità della Commissione, se contrattualmente previsti, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per attività richieste dal Presidente e nei limiti delle disposizioni regionali vigenti in materia, graveranno sul fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale.

 

     Art. 8. Gestione della spesa [1]

     [La gestione del capitolo 2233114, assegnato in capo al Dipartimento 10 – Lavoro, e riservato al finanziamento delle attività ed alle spese di funzionamento della Commissione, sarà effettuata mediante Funzionario delegato, operante ai sensi della L.R. n. 8 del 4/2/2008, art. 50, da nominarsi con decreto del Dirigente del Dipartimento sopra citato. Il Funzionario delegato è autorizzato ad operare direttamente sul capitolo di bilancio 2233114, e tramite apposito conto corrente acceso presso la tesoreria della Regione, a firma congiunta con l’addetto contabile nominato contestualmente al Funzionario Delegato.

     La spesa autorizzata dal Presidente della Commissione, per attività istituzionali e di funzionamento, nel rispetto delle normative vigenti, relativamente al pagamento di fatture, ricevute fiscali e altra spesa regolarmente documentata, nonché quella relativa a rimborsi per diarie, spese di viaggio e rappresentanza, vitto e alloggio del Presidente, nonché i rimborsi spese autorizzati, da liquidare al Responsabile della Struttura tecnico-amministrativa e al personale in comando presso la Commissione, o ai Collaboratori a contratto, potrà essere liquidata direttamente dal Funzionario delegato, o richiedendo la procedura «paghe» del Settore Economico del Personale, già esistente.

     L’indennità e le competenze di spettanza del Presidente della Commissione e del Responsabile della struttura potranno essere liquidate mensilmente dal Funzionario delegato e in caso di impossibilità o impedimenti tecnico-operativi dello stesso, potranno essere effettuati dal Dipartimento n. 7 – Organizzazione e Personale, su richiesta scritta del Dirigente Generale del Dipartimento 10, con l’indicazione dell’importo finanziario necessario ed il relativo periodo di competenza, con la quale il Settore Economico del Personale è autorizzato a prelevare direttamente sul capitolo 2233114, operando eventuali partite di giro.

     Il Funzionario delegato, provvederà altresì al pagamento degli emolumenti ai diversi collaboratori a contratto individuati dal Presidente, che a vario titolo operano con la Commissione, ivi comprese le spettanze relative ai componenti la Commissione. In caso di impossibilità o impedimenti tecnico-operativi di quest’ultimo, il Dirigente del Dipartimento 10 – Lavoro − opererà secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.

     Al Presidente, a cui spetta senza soluzione di continuità la Rappresentanza della Commissione nelle varie realtà territoriali e verso le diverse istituzioni, saranno concesse anticipazioni economiche per fare fronte a tutte le spese di diarie, di viaggio, di vitto, di alloggio e di rappresentanza occorrenti all’espletamento delle proprie funzioni, da rendicontare al Funzionario delegato entro la fine di ogni anno solare.]

 

     Art. 8 bis. Gestione della spesa. [2]

La gestione del capitolo 2233114, assegnato in capo al Dipartimento 10 - Lavoro, riservato esclusivamente al finanziamento delle attività ed alle spese di funzionamento della Commissione, di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del R.R. n. 14/2009, sarà effettuata mediante «Budget», ai sensi della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 art. 30, comma 4 lettera c) ed art. 31, comma 1, assegnato ad un Dirigente, da nominarsi con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento sopra citato. Il Dirigente assegnatario del «Budget» è autorizzato ad operare direttamente sul capitolo di bilancio 2233114. In casi di necessità o straordinari, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro potrà disporre che parte della gestione della spesa, in capo al capitolo 2233114, possa essere effettuata anche mediante funzione delegata ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 8/2002.

 

La spesa della Commissione, attraverso gli atti di indirizzo del presidente, che la rappresenta legalmente e, attraverso la redazione degli atti prodotti dal Responsabile della struttura, è resa esecutiva attraverso il Dirigente responsabile del «Budget», per attività istituzionali, per progetti Regionali, Nazionali, POR e spese di funzionamento, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Le indennità e le competenze economiche di spettanza del presidente della Commissione e del Responsabile della Struttura potranno essere liquidate dal Dirigente responsabile del «Budget», o dal Funzionario delegato, se necessario, o dal Dipartimento n. 7 Organizzazione e personale; in quest'ultimo caso si potrà operare su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Politiche Sociali Formazione professionale, tramite il sistema paghe del Settore Economico del Personale, attingendo sul capitolo di bilancio 2233114, con Decreto in partita di giro in favore della Regione medesima.

 

Il Dirigente responsabile del «Budget», provvederà altresì al pagamento degli emolumenti ai diversi collaboratori, tutor, consulenti, nominati dal Presidente della Commissione, nonché delle spese per le obbligazioni derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali, purché esista la copertura finanziaria nel bilancio Regionale.

 

Il Presidente pro tempore cui spetta, senza soluzione di continuità, la Rappresentanza legale della Commissione nelle varie sedi, realtà territoriali e nei confronti delle diverse Istituzioni e/o Enti, potrà richiedere una o più anticipazioni in ragione della mole delle attività programmate, per far fronte alle spese di varia natura: rappresentanza, vitto, alloggio, missioni, piccole spese di funzionamento delle sedi della Commissione, ecc., strettamente connesse all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, da rendicontare entro la fine di ogni anno solare.

 

     Art. 9. Disposizioni finali e transitorie

     Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento n. 2 dell’11/11/2006, nonché gli atti e le norme eventualmente in contrasto.

     Con l’approvazione del presente Regolamento, si regolano le attività ed il funzionamento della Commissione.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge nazionale disciplinante la materia.


[1] Articolo abrogato e sostituito con l'art. 8 bis dal R.R. 23 marzo 2010, n. 3.

[2] Articolo inserito dal R.R. 23 marzo 2010, n. 3.