§ 5.5.66 - L.R. 19 giugno 2012, n. 27.
Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:19/06/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Soggetti affidatari)
Art. 3.  (Modalità di affidamento)
Art. 4.  (Convenzioni)
Art. 5.  (Utilizzo degli impianti sportivi scolastici)
Art. 6.  (Clausola sanzionatoria)
Art. 7.  (Norma transitoria)
Art. 8.  (Abrogazione)
Art. 9.  (Interventi a favore degli atleti paralimpici)
Art. 10.  (Disciplina per la concessione dei contributi dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20)
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 5.5.66 - L.R. 19 giugno 2012, n. 27.

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.

(B.U. 29 giugno 2012, n. 36)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

2. L’uso degli impianti sportivi è improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi.

 

     Art. 2. (Soggetti affidatari)

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

b) discipline sportive associate;

c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

a) rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;

b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell’impianto stesso;

c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto;

d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;

e) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;

f) livello di attività svolta;

g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;

h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;

j) anzianità di iscrizione al registro Coni.

 

     Art. 3. (Modalità di affidamento)

1. Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento, da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;

b) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

d) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

e) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione che comunque non può eccedere i venti anni [1].

2. Gli Enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. I Comuni che hanno già in adozione un regolamento in materia, lo adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge, entro i termini previsti dal comma 1.

 

     Art. 4. (Convenzioni)

1. Gli Enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell’impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificato per livelli e tipo d’utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

 

     Art. 5. (Utilizzo degli impianti sportivi scolastici)

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalle stesse, vengono, previo parere del Consiglio d’Istituto, messi a disposizione dei soggetti individuati all’art. 2, nonché delle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.

2. L’utilizzo di tali impianti è disciplinato attraverso convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia degli impianti sportivi in orario extrascolastico.

 

     Art. 6. (Clausola sanzionatoria)

1. Il mancato rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell’articolo 3 comporta a carico degli Enti inadempienti, limitatamente al periodo dell’affidamento effettuato in difformità degli stessi criteri, la perdita del diritto di accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 37, Titolo XI, della L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).

 

     Art. 7. (Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi, sino alla loro scadenza contrattuale, gli affidamenti della gestione di impianti sportivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Abrogazione)

1. La L.R. 24 giugno 2003, n. 9 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo) è abrogata.

 

     Art. 9. (Interventi a favore degli atleti paralimpici)

1. La Regione Abruzzo intende favorire e sostenere la partecipazione degli atleti delle discipline paralimpiche alle Olimpiadi di Londra 2012, mediante la concessione di un contributo finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale partecipazione.

2. Per l’anno 2012, quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 91627 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Interventi per iniziative di carattere sportivo – art. 21 della L.R. 56/1993”, pari al 10% dello stesso, è destinata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 1.

3. Il contributo, dell’importo massimo di € 6.000,00 è concesso a domanda, agli atleti delle discipline paralimpiche selezionati per la partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012.

4. Le domande di contributo, corredate di idonea documentazione acclarante la selezione a partecipare e la destinazione del contributo richiesto, devono essere inviate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.A., a mezzo raccomandata a.r., alla Direzione della Giunta regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport, Via Raffaello Pescara, che, accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, provvede ad assegnare il contributo; la Direzione dispone quindi il pagamento ad avvenuta acquisizione di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

5. Ove le risorse di cui al comma 2 risultino insufficienti, l’importo del contributo richiesto è ridotto in misura proporzionale.

6. Le risorse finalizzate dal comma 2 e non utilizzate tornano nella disponibilità dell’ordinaria attuazione dell’articolo 22 della L.R. 10.9.1993, n. 56.

 

     Art. 10. (Disciplina per la concessione dei contributi dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20) [2]

1. Per l’anno 2012 i contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20 recante “Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva” sono concessi, in conto capitale, nella misura massima di € 60.000,00, ai Comuni fuori dell’area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti sportivi alla normativa sulla sicurezza, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche o per la realizzazione di interventi di miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti.

2. La Giunta regionale, attraverso un bando pubblico, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le condizioni per la concessione degli stessi.

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 92401 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo – L.R. 7.3.2000, n. 20”.

4. Per l’anno 2012, l’applicazione delle previsioni di cui agli articoli da 37 a 43 e all’articolo 60, comma 9, della L.R. 7.3.2000, n. 20, è sospesa.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 7 giugno 2013, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.