Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 07/06/2013 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della l.r. 41/2007) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 41/2007) |
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 41/2007) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 11 della l.r. 41/2007) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 41/2007) |
Art. 7. (Modifica all'art. 3 della l.r. 19.6.2012, n. 27) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.51 - L.R. 7 giugno 2013, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000)
(B.U. 12 giugno 2013, n. 22)
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 5, dell'articolo 6, della
Art. 2. (Modifica all'articolo 7 della
1. Il comma 2, dell'articolo 7, della
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 8, della
"1 bis Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.".
2. Al comma 2, dell'articolo 8, della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 2, dell'articolo 10, della
"2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.".
2. Il comma 3, dell'articolo 10, della
"3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.".
Art. 5. (Modifica all'articolo 11 della
1. Il comma 3, dell'articolo 11, della
"3. Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c) , d) ed f).".
Art. 6. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 2, dell'articolo 12, della
Art. 7. (Modifica all'art. 3 della l.r. 19.6.2012, n. 27)
1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, della
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.