§ 2.3.51 - L.R. 7 giugno 2013, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:07/06/2013
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 6 della l.r. 41/2007)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 7 della l.r. 41/2007)
Art. 3.  (Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 41/2007)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 11 della l.r. 41/2007)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 12 della l.r. 41/2007)
Art. 7.  (Modifica all'art. 3 della l.r. 19.6.2012, n. 27)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.51 - L.R. 7 giugno 2013, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000)

(B.U. 12 giugno 2013, n. 22)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), le parole "all'articolo 10, comma 2 e", sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 41/2007)

1. Il comma 2, dell'articolo 7, della l.r. 41/2007 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 41/2007)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 8, della l.r. 41/2007 è inserito il seguente:

 

"1 bis Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.".

 

2. Al comma 2, dell'articolo 8, della l.r. 41/2007 le parole "le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni," sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)

1. Il comma 2, dell'articolo 10, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.".

 

2. Il comma 3, dell'articolo 10, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

 

"3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 11 della l.r. 41/2007)

1. Il comma 3, dell'articolo 11, della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c) , d) ed f).".

     Art. 6. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 2, dell'articolo 12, della l.r. 41/2007 le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

 

     Art. 7. (Modifica all'art. 3 della l.r. 19.6.2012, n. 27)

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 27/2012 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000) le parole "dieci anni" sono sostituite dalle parole "venti anni".

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.