§ 5.5.55 - L.R. 24 giugno 2003, n. 9.
Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:24/06/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti affidatari).
Art. 3.  (Modalità dell’affidamento).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.5.55 - L.R. 24 giugno 2003, n. 9. [1]

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo.

(B.U. 25 luglio 2003, n. 21).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell’articolo 90, della legge 27.12.2002, n. 289, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

 

     Art. 2. (Soggetti affidatari).

     1. Le associazioni e società sportive di cui all’art. 1 devono svolgere la loro attività senza fine di lucro.

     2. L’affidamento degli impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali avviene prioritariamente a vantaggio delle società ed associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa all’impianto, e che operano nel territorio dell’Ente affidatario.

     3. In caso di presenza di più società o associazioni che praticano la stessa disciplina sportiva l’affidamento avviene a vantaggio della società o associazione con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni, in caso di parità del numero di iscritti prevale l’anzianità; a parità di numero di iscritti e di anni di attività l’affidamento avviene in favore della società o associazione che opera nel territorio dell’Ente affidatario.

 

          Art. 3. (Modalità dell’affidamento).

     1. Gli Enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi in concessione o in locazione per un periodo fino a dieci anni, rinnovabile per periodi fino a dieci anni su richiesta delle associazioni o società sportive di cui all’art. 1.

     2. Le concessioni e locazioni di cui al comma 1 sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore a 100 € e non superiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in commercio e sentito l’Ufficio Tecnico Comunale.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della L.R. 4 novembre 1997, n. 120.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 2012, n. 27.