§ 4.4.128 - L.R. 7 marzo 2000, n. 23.
Parco naturale regionale "Sirente-Velino": adeguamento alla L.R. 21.6.1996, n. 38 e revisione dei confini.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/03/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Abrogazione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Confini.
Art. 4.  Ente Parco.
Art. 5.  Piano del Parco e Regolamento.
Art. 6.  Effetti del piano del parco.
Art. 7.  Regolamento.
Art. 8.  Piano Pluriennale Economico e Sociale.
Art. 9.  Statuto.
Art. 10.  Norme transitorie di salvaguardia.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Articolazione in zone.
Art. 13.  Vigilanza e sorveglianza.
Art. 14.  Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi.
Art. 15.  Misure di incentivazione.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Non cumulabilità degli incarichi.
Art. 18.  Norme transitorie.
Art. 18 bis. 
Art. 19.  Urgenza.


§ 4.4.128 - L.R. 7 marzo 2000, n. 23. [1]

Parco naturale regionale "Sirente-Velino": adeguamento alla L.R. 21.6.1996, n. 38 e revisione dei confini.

(B.U. n. 9 del 24 marzo 2000).

 

Art. 1. Abrogazione.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le LL.RR. 13.7.1989, n. 54, 30.12.1992, n. 106, 14.12.1993, n. 73 e 11.6.1992, n. 43 sono abrogate.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonché la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali.

     2. Nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino può essere promossa la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

     3. La Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e la Comunità del parco possono promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

     Art. 3. Confini.

     1. I confini del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino sono modificati come da cartografia allegata, in scala 1:100.000, per una superficie di 50.288 ettari [2].

     Dai confini del Parco sopra indicati vanno escluse le zone ricadenti nei territori dei Comuni di Castel di Ieri e Goriano Sicoli rispettivamente denominate "Collepretara" e "La Maddalena" per complessivi 40 ettari, come da cartografia ed elenco catastale allegati.

     2. Presso la Giunta Regionale Settore Urbanistica e Beni Ambientali, Ufficio Parchi e Riserve Naturali, è depositata la cartografia in scala 1:25.000.

     3. Sono territorialmente interessati dall'istituzione del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino i seguenti Comuni, tutti compresi nella Provincia di L'Aquila: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, S. Demetrio ne’ Vestini, limitatamente ai territori indicati nel comma 1, Secinaro, Tione degli Abruzzi [3].

 

     Art. 4. Ente Parco.

     1. E' istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.

     2. Sono organi dell'Ente Parco:

     - il Presidente;

     - il Consiglio Direttivo;

     - la Giunta esecutiva;

     - il Collegio dei Revisori dei Conti;

     - la Comunità del Parco.

     3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge 394/91 e della L.R. 38/96 art. 11, e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo, la Giunta regionale nomina un Presidente pro-tempore.

     4. Il Presidente non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quello di deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore di comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

     5. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

     6. Il Consiglio Direttivo è composto:

     a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza degli Enti Locali ricompresi nel parco stesso. In luogo dei rappresentanti di nomina politica gli Enti Locali possono designare esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

     b) da cinque membri nominati dalla Giunta Regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

     - due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. C, comma 4, art. 5 della L.R. 38/1996;

     - uno su designazione del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di L'Aquila;

     - uno su proposta del Componente la Giunta competente per materie scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;

     - uno su proposta del Componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico-economiche.

     7. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un Comune oppure presidenti di una Comunità Montana, della Provincia o della Regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

     8. Il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni ed i suoi membri possono essere rinominati per una sola volta. I poteri del Consiglio sono prorogati per giorni 45 ai sensi delle norme vigenti.

     9. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

     10. Il Consiglio Direttivo e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni, il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale.

     Inoltre, il Consiglio Direttivo:

     - delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;

     - esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

     - fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

     - delibera sullo statuto dell'Ente, sentito il parere della Comunità del parco.

     11. Ai Componenti del Consiglio direttivo, al Presidente e al vice Presidente spettano i compensi pari al 80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.

     12. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto della Legge 394/91, art. 24 e della L.R. 38/96, art. 11, comma 11, è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero del Tesoro e due designati dagli Ordini professionali dei Revisori dei Conti. Esso esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco.

     13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

     14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

     15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

     16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

     17. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

     18. La Comunità del parco è costituita:

     a) dai Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;

     b) dai Presidenti delle Comunità Montane interessate o Consiglieri da essi delegati;

     c) dal Presidente della Provincia di L'Aquila o suo delegato.

     19. La Comunità del parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare, predispone il piano pluriennale economico e sociale, secondo quanto stabilito al comma 7 dell'art. 5.

     Il suo parere è obbligatorio:

     a - sullo statuto dell'Ente parco;

     b - sul piano e sul regolamento del parco;

     c - sul bilancio e sul conto consuntivo;

     d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

     20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al Presidente della Comunità Montana territorialmente più interessata, il cui territorio sia ricompreso, anche parzialmente nel perimetro del parco.

     21. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso.

 

     Art. 5. Piano del Parco e Regolamento.

     1. Il piano ed il regolamento del parco sono predisposti dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri e alle finalità della presente legge e sono sottoposti a parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree naturali protette. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è approvato dalla Regione secondo la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. 38/96.

     2. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni.

     In particolare deve contenere:

     a) le analisi di base;

     b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;

     c) la perimetrazione definitiva;

     d) la zonazione;

     e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

     3. Il piano, in relazione alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si basa su un insieme di indagini sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:

     a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;

     b) floristici, vegetazionali, forestali;

     c) faunistici;

     d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;

     e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dall'istituzione dell'area naturale protetta.

     4. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione di strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

     5. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive del Parco del Sirente-Velino, il piano disciplina:

     a) l'organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;

     b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;

     c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;

     d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del Parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

     e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.

     6. Il piano, inoltre:

     - individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente con progetti di intervento particolareggiati;

     - determina i modi di utilizzazione sociale dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

     - individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.

     7. Il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale sono elaborati dal Consiglio direttivo e dalla Comunità nel parco contestualmente e attraverso reciproche consultazioni.

 

     Art. 6. Effetti del piano del parco.

     1. Il Piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello.

     Per gli aspetti specifici in esso normati il piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.

     2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine le disposizioni del piano e del regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.

     3. L'approvazione da parte della Regione del piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

     4. Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente parco secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta verifica la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento e viene rilasciato dall'Ente Parco a far data dall'inizio dell'esecutività degli stessi.

     5. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi all'interno del parco, le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b), d), e) ed f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per le parti di territorio ricomprese nel perimetro del parco stesso e soggette a vincolo paesistico della legge 29.6.1939, n. 1497 e 7.8.1985, n. 431, sono sub-delegate all'Ente parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del D.P.R. 616/1977 e quello relativo al vincolo idrogeologico ed ogni altra autorizzazione riconducibile alla competenza della Regione.

     6. Il nulla osta di cui al comma precedente è sottoposto al controllo del Ministro per i beni culturali ed ambientali con modalità e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.

 

     Art. 7. Regolamento.

     1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

     a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

     b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo- pastorali;

     c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;

     d) le attività sportive, ricreative ed educative;

     e) l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

     f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché ai fattori di disturbo;

     g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, ed al servizio civile alternativo;

     h) l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;

     i) le modalità ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi;

     l) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso.

     2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dalla presente legge.

     3. Sono comunque da applicare i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge 394/91.

     4. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

     5. Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

 

     Art. 8. Piano Pluriennale Economico e Sociale.

     1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

     2. A tal fine, la Comunità del parco avvia, contestualmente all'elaborazione del piano del parco, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività sostenibili.

     3. Il piano pluriennale economico e sociale, sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, è sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette ed è approvato dalla Regione. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente e Regione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Componente la Giunta preposto al Settore Urbanistica, BB.AA., Parchi e Riserve Naturali il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

     4. Il Piano pluriennale economico e sociale specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e può prevedere in particolare:

     a) la concessione di sovvenzione a privati ed Enti locali;

     b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

     c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

     d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

     5. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i disabili.

 

     Art. 9. Statuto.

     1. Lo statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38, definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

     2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:

     a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco nonché le modalità di nomina del Presidente e del Direttore;

     b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;

     c) la sede definitiva dell'Ente parco;

     d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

     e) la procedura necessaria per l'eventuale modifica dello statuto stesso.

     3. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al competente Settore della Giunta Regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni con deliberazione del Consiglio direttivo.

     4. La Comunità del parco esprimerà il proprio parere dopo aver raccolto quello espresso da ciascun ente territoriale che la compone; a tal proposito, ciascun Consiglio comunale e provinciale farà pervenire alla Comunità del parco il proprio deliberato in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

     5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

     6. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette per l'approvazione da parte della Regione, che lo approva con deliberazione di Giunta.

 

     Art. 10. Norme transitorie di salvaguardia.

     1. All'interno del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai Piani Paesistici.

     2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

     a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

     b) modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

     c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;

     d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

     e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;

     f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi , tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

     g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

     h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

     i) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri;

     l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

     m) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo [4];

     n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

     o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;

     p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

     q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

     r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel piano del Parco.

     3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

     4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del parco, che dovrà acquisire, ai sensi della L.R. 38/96, il parere del Comitato tecnico- scientifico regionale per le aree naturali protette.

     5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

     6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il piano non preveda forme diverse di limitazione.

     7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

     8. Previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della L.R. 38/96 può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.

     Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

 

     Art. 11. Personale.

     1. La pianta organica del parco regionale del Sirente-Velino è approvata dalla Giunta Regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente.

     2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente parco e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

     3. Il Direttore del parco è scelto mediante procedura concorsuale secondo le norme di legge. Il Direttore viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     4. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

     5. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

     6. L'Ente parco, per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge 394/91.

     7. E' comunque consentito all'Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

 

     Art. 12. Articolazione in zone.

     1. Il territorio del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino può essere articolato nelle seguenti zone:

     - Zona A: di eccezionale valore naturalistico (Riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

     - Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

     - Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95;

     - Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del Piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al Parco.

     2. Il Piano del Parco stabilirà la normativa relativa alle zone di cui al comma precedente.

 

     Art. 13. Vigilanza e sorveglianza.

     1. La vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Regione.

     2. La sorveglianza sul territorio del parco è affidata al Corpo forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione o con lo stesso Ente parco, e alla polizia locale provinciale, l'Ente parco può provvedere anche a nominare guardie giurate.

 

     Art. 14. Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi.

     1. L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano Pluriennale Economico e Sociale, può prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del Parco stesso o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme vigenti.

     2. Per quanto concerne gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica e le limitazioni derivanti dai vincoli, nel territorio del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/91.

 

     Art. 15. Misure di incentivazione.

     1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge 394/91 secondo le seguenti fasce di priorità:

     - comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco;

     - comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

     - comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

     - comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco.

     2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita nel regolamento.

     2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo sono destinate all'Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del parco.

     3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale, alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dall'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 18 della legge 8.7.1986, n. 349.

 

     Art. 17. Non cumulabilità degli incarichi.

     1. Nei vari organismi di gestione e consultivi si applica, per quanto compatibile, il criterio della non cumulabilità degli incarichi.

 

     Art. 18. Norme transitorie.

     1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle LL.RR. 54/89, 106/92, 73/93 e 43/92 qualora non in contrasto con la L.R. 21 giugno 1996, n. 38 [5].

     2. L'Ente Parco deve adeguare i propri organi e il proprio funzionamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora non provveda entro i termini stabiliti, interviene la Regione su iniziativa del competente Settore.

 

     Art. 18 bis. [6]

     All'onere relativo alla gestione ordinaria dell'Ente Parco, valutato per il triennio 2001 - 2003 in £. 1.500.000.000 annue, si provvede con le disponibilità iscritte al Cap. 272421.

 

 

     Art. 19. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Cartografia

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42.

[2] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 28 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall’art. 126 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 6.

[6] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.