§ 5.18.98 - L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.
Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:30/01/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
Art. 2.  (Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
Art. 3.  (Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
Art. 4.  (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
Art. 5.  (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
Art. 6.  (Abrogazioni)
Art. 7.  (Disposizione transitoria)
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.18.98 - L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 14 febbraio 2012, n. 8)

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Al comma 3 dell'articolo 3bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".

 

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, è aggiunta la seguente:

 

"b bis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione.".

 

3. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.".

 

     Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente:

 

"2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.".

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"2 bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:

a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;

b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.".

 

3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

 

"2 ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.".

 

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996, dopo le parole: "comma 1bis," sono aggiunte le seguenti: "16 bis, comma 2 ter,".

 

5. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996, le parole: "di tre o più unità abitative" sono sostituite dalle seguenti: "di due o più unità abitative".

 

6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

 

"3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".

 

7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 11/1996, le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".

 

     Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali disposizioni si applicano anche:

a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;

b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.".

 

     Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: "di fabbricati o porzioni di fabbricati" sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è sostituito dal seguente:

 

"4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis.".

 

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

 

"5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis. La capacità ricettiva dei predetti allestimenti mobili non può comunque superare il 30 per cento della ricettività totale.".

 

3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002, le parole: "di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'articolo 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi".

 

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

 

"2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia.".

 

5. Il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

 

"2 bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulottes, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;

b) meccanismi di rotazione conservati in funzione.".

 

6. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, sostituito dal comma 5, è aggiunto il seguente:

 

"2 ter. I Comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, i criteri e le modalità per l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis, nonché le relative caratteristiche e tipologie costruttive.".

 

7. Dopo il comma 2ter dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:

 

"2 quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6 bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2 ter.".

 

8. Dopo il comma 2quater dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 7, è aggiunto il seguente:

 

"2 quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2 ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione.".

 

9. Dopo il comma 2quinquies dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 8, è aggiunto il seguente:

 

"2 sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartografie di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

 

10. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituita dalla seguente:

 

"c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2.".

 

11. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2002, le parole: "non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta giorni".

 

12. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, le parole: "commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4".

 

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, modificato dal comma 12, è inserito il seguente:

 

"2 bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2bis, e dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.".

 

     Art. 6. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 quater della l.r. 11/1996;

 

b) il comma 5 bis dell'articolo 2 della l.r. 8/2002;

 

c) il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002.

 

     Art. 7. (Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2 ter, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.