Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 30/01/2012 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33) |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11) |
Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) |
Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) |
Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
Art. 7. (Disposizione transitoria) |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.18.98 - L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.
Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 14 febbraio 2012, n. 8)
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Al comma 3 dell'articolo 3bis della
2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della
"b bis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione.".
3. Al comma 6 dell'articolo 12 della
Art. 2. (Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell'articolo 16bis della
"2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16bis della
"2 bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:
a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 16bis della
"2 ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della
5. Al comma 5 dell'articolo 17 della
6. Il comma 3 dell'articolo 18 della
"3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della
7. Al comma 2 dell'articolo 20 della
Art. 3. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 90bis della
a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.".
Art. 4. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 5. (Modificazioni alla
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis.".
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della
"5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis. La capacità ricettiva dei predetti allestimenti mobili non può comunque superare il 30 per cento della ricettività totale.".
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia.".
5. Il comma 2bis dell'articolo 4 della
"2 bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulottes, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:
a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;
b) meccanismi di rotazione conservati in funzione.".
6. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della
"2 ter. I Comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del
7. Dopo il comma 2ter dell'articolo 4 della
"2 quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6 bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2 ter.".
8. Dopo il comma 2quater dell'articolo 4 della
"2 quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2 ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione.".
9. Dopo il comma 2quinquies dell'articolo 4 della
"2 sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartografie di cui agli articoli 35, 36 e 37 della
10. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della
"c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2.".
11. Al comma 3 dell'articolo 6 della
12. Al comma 2 dell'articolo 14 della
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
"2 bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2bis, e dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.".
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 quater della
b) il comma 5 bis dell'articolo 2 della
c) il comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 7. (Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2 ter, della
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.