§ 5.18.83 - L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:24/06/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni e tipologie).
Art. 3.  (Norme comuni).
Art. 4.  (Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi).
Art. 5.  (Classificazione).
Art. 6.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 6 bis.  (Adempimenti dei Comuni)
Art. 7.  (Periodi di apertura).
Art. 8.  (Chiusura temporanea e cessazione dell’attività).
Art. 9.  (Cessazione e sospensione dell'attività)
Art. 10.  (Sorveglianza ed assicurazione).
Art. 11.  (Rilevamento statistico delle presenze).
Art. 12.  (Comunicazione dei prezzi).
Art. 13.  (Pubblicità dei prezzi e condizioni d’esercizio).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Aree di sosta).
Art. 16.  (Requisiti tecnici).
Art. 17.  (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)
Art. 18.  (Sanzioni)
Art. 19.  (Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda).
Art. 20.  (Divieti).
Art. 21.  (Sanzioni).
Art. 22.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 23.  (Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni).
Art. 24.  (Abrogazioni).
Art. 25.  (Disposizioni transitorie).


§ 5.18.83 - L.R. 24 giugno 2002, n. 8. [1]

Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34.

(B.U. 23 luglio 2002, n. 31).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione disciplina i complessi ricettivi all’aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e detta altresì norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti occasionali.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO

 

     Art. 2. (Definizioni e tipologie).

     1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all’aperto:

     a) i campeggi;

     b) i villaggi turistici.

     2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

     3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

     4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2 bis [2].

     5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis. La capacità ricettiva dei predetti allestimenti mobili non può comunque superare il 30 per cento della ricettività totale [3].

     5 bis. [Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, concernenti la capacità ricettiva complessiva, si tiene conto dei soli allestimenti fissi e delle strutture abitative in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 2 bis, per i quali è stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia] [4].

 

     Art. 3. (Norme comuni).

     1. All’interno dei complessi ricettivi all’aperto, possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi entro quindici giorni dall’accertamento della violazione, a cura e a spese del proprietario del veicolo.

     2. [Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili dell’inderogabile carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno presenti all’interno dei complessi ricettivi all’aperto] [5].

     3. E’ consentita la realizzazione di vani appoggiati al suolo e trasportabili, nonché di terrazzini aperti, posti in aderenza ad essi, aventi rispettivamente funzione di protezione termica dell’ingresso dei mezzi mobili di pernottamento e di completamento estetico e funzionale, le cui caratteristiche siano quelle stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. E’ vietata la vendita di piazzole e di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'articolo 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all’aperto [6].

     5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare del complesso ricettivo all'aperto o affidati in gestione a terzi.

 

     Art. 4. (Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi).

     1. I complessi ricettivi all’aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell’ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche.

     2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia [7].

     2 bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulottes, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;

b) meccanismi di rotazione conservati in funzione [8].

     2 ter. I Comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, i criteri e le modalità per l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis, nonché le relative caratteristiche e tipologie costruttive [9].

     2 quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6 bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2 ter [10].

     2 quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2 bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2 ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione [11].

     2 sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartografie di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) [12].

     3. Gli strumenti urbanistici definiscono altresì:

     a) le tipologie dei complessi ricettivi all’aperto;

     b) i modelli architettonici e i relativi materiali da costruzione;

     c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2 [13].

     4. La distribuzione delle unità abitative all’interno dei complessi ricettivi all’aperto deve avvenire in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell’articolo 873 del codice civile.

 

     Art. 5. (Classificazione).

     1. I complessi ricettivi all’aperto sono classificati sulla base dello stato di fatto dell’esercizio, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche possedute, con le seguenti modalità:

     a) da una a quattro stelle i campeggi;

     b) da due a quattro stelle i villaggi turistici.

     2. L’assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla classificazione dei complessi ricettivi all’aperto su domanda degli interessati.

     3. La domanda di classificazione è presentata alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, di seguito denominata struttura competente, e deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) generalità del richiedente;

     b) ubicazione, tipologia del complesso e denominazione;

     c) classificazione e capacità ricettiva massima che si intendono conseguire.

     4. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale; tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda del soggetto interessato ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura competente può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi [14].

     5. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche posseduti, la struttura competente procede, anche d’ufficio, alla revisione della classificazione.

     6. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all’aperto sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti per territorio ed ivi affissi all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

     7. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi  entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua i criteri concernenti la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche sulla base dei quali è assegnata la classificazione, nonché ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l’assegnazione della classificazione dei complessi ricettivi all’aperto, compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.

 

     Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività) [15]

1. Chiunque intenda gestire uno dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 2, presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi, previsti dalla normativa vigente;

d) del provvedimento di classificazione del complesso ricettivo, adottato ai sensi dell'articolo 5.

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 6bis. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional [16].

 

     Art. 6 bis. (Adempimenti dei Comuni) [17]

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.

 

     Art. 7. (Periodi di apertura).

     1. L’apertura è annuale quando la stessa è garantita per l’intero periodo dell’anno, salvi i periodi di chiusura di cui all’articolo 8.

     2. L’apertura è stagionale quando la stessa è garantita per periodi minori, ma comunque per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.

     3. I periodi di apertura sono comunicati alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all’AIAT competente per territorio.

     4. Nel caso in cui il complesso ricettivo all’aperto rimanga inattivo per chiusura stagionale per più di trenta giorni consecutivi, è ammesso il rimessaggio dei mezzi mobili di soggiorno presenti in aree appositamente predisposte a tale scopo.

 

     Art. 8. (Chiusura temporanea e cessazione dell’attività).

     1. I complessi ricettivi all’aperto ad apertura annuale possono chiudere per non più di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nel corso dell’anno solare, previa comunicazione alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all’AIAT competente per territorio.

     2. La chiusura temporanea dei complessi ricettivi all’aperto, siano essi ad apertura annuale o stagionale, può essere autorizzata dal Comune, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del complesso, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili o di altre accertate gravi circostanze che abbiano determinato il prolungamento dei tempi di ristrutturazione.

     3. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è tenuto a comunicare tempestivamente la chiusura del complesso ricettivo all’aperto per cessazione dell’esercizio dell’attività alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all’AIAT competente per territorio.

 

     Art. 9. (Cessazione e sospensione dell'attività) [18]

1. L'esercizio di un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, la cessazione dell'attività medesima, con provvedimento del Comune competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, il Comune competente per territorio dispone la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.

5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.

 

     Art. 10. (Sorveglianza ed assicurazione).

     1. Durante il periodo di apertura deve essere assicurata la sorveglianza del complesso ricettivo all’aperto.

     2. Nel periodo di cui al comma 1, dev’essere assicurata, durante l’intera giornata, la presenza, all’interno del complesso, del responsabile o di almeno un addetto.

     3. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è tenuto ad assicurarsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti.

 

     Art. 11. (Rilevamento statistico delle presenze).

     1. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è tenuto a comunicare all’AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni vigenti in materia di rilevazioni statistiche.

 

     Art. 12. (Comunicazione dei prezzi).

     1. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto comunica alla struttura competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

     2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo. E’ consentita un’ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo con la quale il titolare del complesso ricettivo all'aperto comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

     3. L’omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima comunicazione.

     4. Per i nuovi complessi ricettivi o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA [19].

 

     Art. 13. (Pubblicità dei prezzi e condizioni d’esercizio).

     1. E’ fatto obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, la tabella dei prezzi ed il regolamento del complesso ricettivo.

     2. [E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, all’interno del complesso ricettivo, l’autorizzazione all’esercizio] [20].

     3. E’ fatto obbligo di tenere esposti, in ogni unità abitativa, il cartellino dei prezzi, nonché un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, con esclusione, per tale ultimo obbligo, delle unità abitative con accesso autonomo dall’esterno e poste al piano terra.

     4. I modelli delle tabelle e dei cartellini di cui ai commi 1 e 3 sono predisposti e forniti dalla struttura competente.

 

     Art. 14. (Sanzioni).

     1. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione [21].

     1 bis. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto in violazione dell'articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000 [22].

     2. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che eserciti l’attività in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 [23].

     2 bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2 bis, e dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2 ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 [24].

     3. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700 qualora:

     a) applichi prezzi difformi da quelli comunicati;

     b) accolga un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata.

     b bis) violi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3 [25];

     b ter) eserciti l’attività in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 [26];

     b quater) rifiuti di fornire alla struttura competente le informazioni richiestegli al fine della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa struttura al medesimo fine [27].

     4. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 160 a euro 1.000 qualora:

     a) non osservi i periodi di apertura consentiti o autorizzati;

     b) [non esponga al pubblico l’autorizzazione] [28];

     c) non esponga al pubblico la tabella e il cartellino dei prezzi;

     d) non esponga, in ogni unità abitativa, il cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

 

     Art. 15. (Aree di sosta).

     1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all’aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti. [29]

 

     Art. 16. (Requisiti tecnici).

     1. Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: [30]

     a) pozzetto di scarico autopulente;

     b) erogatore di acqua potabile;

     c) adeguato sistema di illuminazione;

     d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

     [e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato.] [31]

     [2. L’individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali.] [32]

     3. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 378, comma 7, del d.P.R. 495/1992. [33]

     3 bis. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale. [34]

     4. L’ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all’AIAT competente per territorio.

     5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all’aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. [35]

     5 bis. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l’autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del mezzo medesimo. [36]

 

     Art. 17. (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)

     1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa.

     2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all’AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.

 

     Art. 18. (Sanzioni) [37]

     1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 185 del d.lgs. 285/1992, chiunque trasformi la sosta in campeggio, così come definito all’articolo 16, comma 5 bis, è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI

 

     Art. 19. (Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda).

     1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all’aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.

     2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.

     3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell’area prescelta.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.

 

     Art. 20. (Divieti).

     1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore.

 

     Art. 21. (Sanzioni).

     1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,

FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Disposizioni finanziarie).

     1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

     2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 21 sono devoluti ai Comuni.

 

     Art. 23. (Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni).

     1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla struttura competente attraverso proprio personale, il quale è autorizzato, a tale scopo, ad accedere ai complessi ricettivi all’aperto per effettuare i controlli necessari.

     2. La struttura competente provvede altresì all’accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all’articolo 14.

     3. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 21 provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

     4. Per l’applicazione delle sanzioni, si osservano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

 

     Art. 24. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 34;

     b) il comma 2 dell’articolo 98 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

 

     Art. 25. (Disposizioni transitorie).

     1. Il dirigente della struttura competente provvede con un unico atto, entro un anno dall’adozione della deliberazione di cui all’articolo 5, comma 7, alla classificazione dei complessi ricettivi all’aperto esistenti, sulla base delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dei criteri indicati nella medesima deliberazione; i titolari dei complessi sono tenuti a denunciare sui modelli allo scopo forniti e predisposti dalla struttura competente, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per l’assegnazione delle classificazioni.

     2. In sede di prima applicazione, per i complessi ricettivi di nuova apertura la classificazione ha validità dalla data del relativo provvedimento, per una durata corrispondente alla frazione di quinquennio rimanente rispetto al periodo di durata della classificazione assegnata con il provvedimento di cui al comma 1.

     3. I titolari di complessi ricettivi all’aperto esistenti sono tenuti a far rimuovere i mezzi autonomi di pernottamento inidonei alla circolazione che sostano all’interno dei complessi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; nelle more dell’adeguamento e comunque non oltre la predetta data, al titolare del complesso ricettivo all'aperto non si applica la sanzione di cui all’articolo 14, comma 2 [38].

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.


[1] Nella presente legge, le parole: "titolare dell'autorizzazione all'esercizio", sono state sostituite da: "titolare del complesso ricettivo all'aperto" per effetto dell'art. 53 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[7] Comma già sostituito dall’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[8] Comma inserito dall’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[14] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[16] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[17] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[19] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[20] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[21] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[22] Comma inserito dall'art. 59 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[24] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

[25] Lettera aggiunta dall’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[26] Lettera aggiunta dall’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[27] Lettera aggiunta dall’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[28] Lettera abrogata dall'art. 60 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[29] Comma così modificato dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[30] Alinea così modificato dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[31] Lettera abrogata dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[32] Comma abrogato dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[33] Comma così sostituito dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[34] Comma inserito dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[35] Comma così sostituito dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[36] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[37] Articolo così sostituito dall’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[38] Per il differimento del termine di cui al presente comma vedi l’art. 31 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.