§ 3.11.66 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 24.
Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:28/12/2011
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione della l.r. 16/2011 e dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della l.r. 24/2008)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.11.66 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 24.

Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi') e dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla l.r. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)

 

Art. 1. (Abrogazione della l.r. 16/2011 e dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della l.r. 24/2008)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

 

a) i commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE'), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2008, n. 24 'Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)' e 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria');

b) la legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura di richiami vivi').

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.