§ 3.11.52 - L.R. 5 febbraio 2007, n. 3.
Legge quadro sulla cattura di richiami vivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:05/02/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Cattura dei richiami vivi.
Art. 3.  Vigilanza e controllo.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.11.52 - L.R. 5 febbraio 2007, n. 3. [1]

Legge quadro sulla cattura di richiami vivi.

(B.U. 6 febbraio 2007, n. 6 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, disciplina con la presente legge ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     2. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il mese di giugno di ogni anno, il piano elaborato dalla Giunta regionale con cui è individuato il numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia.

     3. Le catture sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire annualmente, ove necessario, il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia, anche in relazione alla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici pubblicata nell'agosto 2004 dalla Commissione europea.

     4. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

     5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.

     6. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni ornitologiche riconosciute a livello regionale e nazionale.

 

     Art. 2. Cattura dei richiami vivi.

     1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis) e pavoncella (Vanellus vanellus), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

     2. La cattura dei richiami vivi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) gli impianti di cattura sono individuati e ripartiti sul territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese;

     b) i quantitativi di uccelli, catturabili annualmente da ogni provincia, sono suddivisi per numero e specie;

     c) le catture possono essere effettuate dalla terza decade di settembre alla quarta decade di dicembre;

     d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

 

     Art. 3. Vigilanza e controllo.

     1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'articolo 48 della L.R. 26/1993.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.7.3.2.38 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali» dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.