Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 26/09/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Piano di cattura dei richiami vivi) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.11.65 - L.R. 26 settembre 2011, n. 16. [1]
Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007 n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi'
(B.U. 29 settembre 2011, n. 39 suppl.)
Art. 1. (Piano di cattura dei richiami vivi)
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 è approvato il piano di cattura dei richiami vivi così come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato A (articolo 1, comma 1)
Piano di cattura dei richiami vivi, per la stagione venatoria 2011/2012, ai sensi della
Provincia |
n. impianti oriz. |
n. impianti vert. |
Allodola |
Cesena |
Merlo |
Tordo bottaccio |
Tordo sassello |
Totale uccelli |
Brescia |
1 |
24 |
783 |
4.305 |
1.498 |
9.804 |
3.222 |
19.612 |
Bergamo |
1 |
26 |
538 |
3.336 |
1.135 |
9.320 |
3.163 |
17.492 |
Como |
0 |
2 |
0 |
449 |
800 |
362 |
522 |
2.133 |
Varese |
0 |
1 |
0 |
237 |
140 |
431 |
400 |
1.208 |
Milano |
0 |
1 |
0 |
80 |
70 |
60 |
50 |
260 |
Monza e Brianza |
0 |
1 |
0 |
134 |
80 |
206 |
136 |
556 |
Mantova |
1 |
1 |
95 |
146 |
47 |
130 |
135 |
553 |
Lecco (Sondrio) |
1 |
3 |
231 |
1.168 |
1.665 |
917 |
1.205 |
5.186 |
Totale |
4 |
59 |
1.647 |
9.855 |
5.435 |
21.230 |
8.833 |
47.000 |
Il predetto piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 è definito in base ai dati di seguito esposti, previa puntuale indicazione delle circostanze di tempo e di luogo indicate per ogni impianto, nonché di mezzi e metodi di cattura (reti mist-nets) espressamente precisati negli atti autorizzativi, con particolare riferimento al sistema di controllo e al monitoraggio per il rispetto dei quantitativi catturabili per ogni specie autorizzata.
La
La Regione Lombardia conta oltre 80.500 cacciatori, di cui (dato 2010/2011) 15.362 svolgono la caccia nei confronti della selvaggina migratoria da appostamento fisso e in difetto 10.500 circa da appostamento temporaneo.
L’articolo 26 della
A fronte del numero dei cacciatori che esercitano la caccia alla selvaggina migratoria (25.862), il patrimonio dei richiami di cui all’articolo 26 della
Le tecniche di allevamento dei richiami non consentono ad oggi di soddisfare l’intero fabbisogno dei cacciatori lombardi: infatti secondo il dato FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) nel 2009 la produttività si è attestata a 25.279 esemplari, nonostante la Regione negli ultimi anni abbia stanziato somme rilevanti per incentivare gli allevamenti al fine di tendere al raggiungimento della piena autonomia di produzione di richiami vivi. Di conseguenza oggettivamente l’allevamento non rappresenta al momento una soluzione alternativa soddisfacente alle catture rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.
In merito ai requisiti e alle condizioni richieste dalla
In merito alla inesistenza di valide soluzioni alternative si evidenzia che Regione Lombardia, nel tentativo di fornire il massimo sostegno possibile alla produzione di richiami vivi attraverso gli allevamenti, finanzia attività a supporto dell’allevamento in cattività delle specie utilizzate come richiami in Lombardia. Dai dati in possesso della Regione emerge che, attualmente, gli allevamenti presenti sul territorio regionale non sono in grado di soddisfare le richieste dei richiami da parte dei cacciatori e che, pertanto, l’unica soluzione perseguibile, per quanto da accompagnarsi con la riproduzione in cattività, pare essere quella della cattura di esemplari viventi allo stato naturale.
In merito alla sussistenza delle condizioni rigidamente controllate, è opportuno segnalare che tali parametri sono stati osservati dalla Regione mediante l’individuazione delle specie catturabili, dei quantitativi per singola specie e complessivi (tramite la presente legge), dei periodi di cattura (articolo 2, comma 2,
In merito alla selettività dei metodi di cattura, si rileva che le reti vengono impiegate secondo le modalità indicate dall’ISPRA sin dal 13 agosto 1992 con la circolare n. 4598/T-A62 e riprese dalla
In materia di controlli sono previste sanzioni penali e amministrative, in base alla normativa statale regionale, per chi viola le disposizioni in materia di cattura dei richiami vivi.
[1] Abrogata dall'art. 1 della