Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 23/11/2006 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Regolamenti regionali. |
Art. 3. Criteri e norme tecniche generali. |
Art. 4. Competenze. |
Art. 5. Sanzioni. |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 3.1.114 - L.R. 23 novembre 2006, n. 17.
Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.
(B.U. 9 dicembre 2006, n. 34).
Art. 1. Oggetto.
1. La Regione, ai sensi degli articoli 92 e 112 del
a) il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 5 della
b) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
c) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
Art. 2. Regolamenti regionali.
1. Alla disciplina prevista dall'articolo 1 si provvede con uno o più regolamenti regionali adottati a norma dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. I regolamenti regionali disciplinano, in particolare:
a) l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), comprensivo di produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento;
b) la comunicazione dell'utilizzazione agronomica di cui alla lettera a), prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dalla stessa per le attività di minor impatto ambientale;
c) i divieti, le prescrizioni e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica e per le operazioni di fertilizzazione azotata;
d) i piani di utilizzazione agronomica e i piani di fertilizzazione;
e) gli eventuali obblighi relativi alla tenuta di registri aziendali ed alla conservazione di documenti;
f) i controlli, l'imposizione di prescrizioni nonché l'emanazione di provvedimenti di divieto o di sospensione a tempo determinato dell'attività in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
g) il monitoraggio, anche ai fini della verifica dell'efficacia del programma d'azione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Art. 3. Criteri e norme tecniche generali.
1. I regolamenti regionali disciplinano la materia oggetto della presente legge sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali dettati dallo Stato e specificamente:
a) per quanto riguarda il programma d'azione indicato all'articolo 1, comma 1, lettera a), sulla base dell'allegato 7/A-IV alla parte terza del
b) per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari indicata all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base della
c) per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue indicata all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base del D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 4. Competenze.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione dell'utilizzazione agronomica nonché ai controlli, all'imposizione di prescrizioni e all'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e f), sono esercitati dai comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d), della
a) all'articolo 103-bis) e all'articolo 106, comma 1, lettera h), della
b) all'articolo 105, comma 1, lettere h) e h-bis), della
Art. 5. Sanzioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del
Art. 6. Modifiche alla
1. [Al titolo IV, capo II, sezione II, della
“Art. 103 bis. Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del
2. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali elencate nel punto 5 dell'allegato I al
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 105 della
“h bis) l'organizzazione e l'effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d);”.
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 107 della
“d) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della