§ 79.2.1025 - O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3977.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:08/11/2011
Numero:3977


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007, e successive modificazioni, recante [...]
Art. 2.      1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3876 del 11 maggio 2010 le parole: «ad effettuare i trasferimenti delle risorse tra contabilità in deroga [...]
Art. 3.      1. Per consentire l'espletamento delle attività connesse al miglioramento della qualità delle acque costiere dei comuni di Arenzano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima, il soggetto [...]
Art. 4.      1, Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 dopo le parole: «Nazionale dei Geologi» sono aggiunte le [...]


§ 79.2.1025 - O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3977.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 14 novembre 2011, n. 265)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

     Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011 ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

     Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia», l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonchè le note del Commissario delegato - Presidente della regione Puglia del 5 e 27 ottobre 2011;

     Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3876 del 11 maggio 2010 e la nota del 20 ottobre 2011 della Regione autonoma della Sardegna;

     Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 recante: «Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven», le note del 28 luglio e 28 ottobre del soggetto attuatore e la nota del 3 ottobre 2011 del Presidente della regione Liguria;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 recante: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico»;

     Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007, e successive modificazioni, recante disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia, il termine previsto dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è prorogato fino al 30 agosto 2012.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3876 del 11 maggio 2010 le parole: «ad effettuare i trasferimenti delle risorse tra contabilità in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a trasferire le risorse di cui al comma 4 direttamente dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008.».

 

     Art. 3.

     1. Per consentire l'espletamento delle attività connesse al miglioramento della qualità delle acque costiere dei comuni di Arenzano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima, il soggetto attuatore nominato con decreto n. 2 del 5 novembre 2010 dal Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005, è autorizzato ad aprire una contabilità speciale al medesimo intestata.

     2. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 provvede alla restituzione al Dipartimento della protezione civile, mediante versamento sul c/c infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma residua disponibile sulla contabilità speciale n. 2962, per la successiva riassegnazione della medesima sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1.

     3. Gli oneri derivanti dal comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 1.

 

     Art. 4.

     1, Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 dopo le parole: «Nazionale dei Geologi» sono aggiunte le seguenti: «,del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.