§ 2.4.39 - L.R. 4 ottobre 2011, n. 18.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:04/10/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2004)
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.4.39 - L.R. 4 ottobre 2011, n. 18.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

(B.U. 6 ottobre 2011, n. 40)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004 , n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 18, è abrogato.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.