§ 2.4.28 – L.R. 24 maggio 2006, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:24/05/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 3/2004).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2004).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/2004).


§ 2.4.28 – L.R. 24 maggio 2006, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

(B.U. 1 giugno 2006, n. 22).

 

Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 3/2004).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), dopo le parole: “Le Unioni di Comuni,”, sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese le Unioni-Comunità collinari,”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3/2004, dopo le parole: “Comunità montane”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “, fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l’anno 2005.”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 3/2004, dopo le parole: “presente legge”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l’associazionismo di comuni di minore dimensione demografica”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2004).

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

     “1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/2004).

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 3/2004 le parole: “agli articoli 27, 30, 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 30 e 31”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/2004 è abrogato.