§ 2.4.25 - L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.
Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:23/02/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali).
Art. 2.  (Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative).
Art. 3.  (Altri livelli di gestione associata sovracomunale).
Art. 4.  (Altri supporti alle forme associative locali).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51).
Art. 7.  (Disposizione transitoria).
Art. 8.  (Clausola valutativa).


§ 2.4.25 - L.R. 23 febbraio 2004, n. 3. [1]

Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni

(B.U. 26 febbraio 2004, n. 8).

 

     Art. 1. (Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali).

     1. Le Unioni di Comuni, ivi comprese le Unioni-Comunità collinari, le Comunità montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali [2].

     2. [Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane, fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l’anno 2005] [3].

     3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

     4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entità e modalità di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l’associazionismo di comuni di minore dimensione demografica [4].

     5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più Comuni.

 

     Art. 2. (Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative).

     1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni [5].

     2. Nell’assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed Unioni di Comuni e per le Comunità montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare.

     3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

     4. Le Comunità montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.

     5. Le determinazioni di cui all’articolo 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all’ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilità di bilancio.

     6. I contributi successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente, là dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

 

     Art. 3. (Altri livelli di gestione associata sovracomunale).

     1. Le Unioni di Comuni e le Comunità montane possono essere delegate dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

 

     Art. 4. (Altri supporti alle forme associative locali).

     1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai Comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o già istituite.

     2. La Giunta regionale organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le Province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali.

     3. Può iscriversi ai corsi il personale dipendente da Comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di Comunità montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una Comunità montana, nonché il personale dipendente da Comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalità per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi.

     4. Alle Province vengono erogati, per le attività sopra enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00 euro per l’anno finanziario 2004, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell’unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali - Titolo I spese correnti) del bilancio regionale 2004.

     2. Per gli anni successivi si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

 

     Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51).

     1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), é sostituito dal seguente:

     “3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.”.

     2. L’articolo 9 della l.r. 51/1992 é abrogato.

 

     Art. 7. (Disposizione transitoria).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilità di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 44/2000 e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualità di finanziamento già erogate, con l’esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 5 [6].

     [2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano anche ai bandi per l’istituzione di nuove forme associative le cui procedure non si siano concluse prima dell’entrata in vigore della presente legge.] [7]

 

     Art. 8. (Clausola valutativa).

     1. Annualmente, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione contenente:

     a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;

     b) il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte;

     c) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi;

     d) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate.

     e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le Province e quello delle adesioni a tali corsi.

     2. Le relazioni successive alla prima contengono altresì informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dalla applicazione dell’articolo 2, comma 6.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 maggio 2006, n. 18.

[3] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 24 maggio 2006, n. 18 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 18.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 maggio 2006, n. 18.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 24 maggio 2006, n. 18.

[6] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2006, n. 18.

[7] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2006, n. 18.