Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 03/02/2006 |
Numero: | 197 |
Sommario |
Art. 1. Deroga in materia di raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano |
Art. 2. Raccolta e trasporto |
Art. 3. Trattamento, utilizzo ed eliminazione |
Art. 4. Misure di controllo |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 7.3.236 - Regolamento 3 febbraio 2006, n. 197.
Regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 32).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Considerando il carattere rigoroso di tali prescrizioni, il
(3) La
(4) Alcuni prodotti alimentari non più destinati al consumo umano quali il pane, la pasta, i prodotti di pasticceria e simili non costituiscono un rischio vero e proprio per la salute pubblica o degli animali, sempre che non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale quali carne cruda, prodotti della pesca crudi, uova crude e latte crudo. In casi simili è opportuno consentire all’autorità competente di autorizzare l’impiego dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano come materie prime per mangimi, sempre che detta autorità abbia accertato che tale pratica non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali. All’autorità competente va altresì consentito di autorizzarne l’impiego per altri scopi (p. es. come materiale da concime) oppure il loro trattamento o smaltimento in altro modo, per esempio in impianti di produzione di biogas o di compostaggio non riconosciuti a norma dell’articolo 15 del
(5) La Commissione è invitata a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sui possibili rischi insiti nel trasformare l’attuale deroga prorogata in provvedimenti di esecuzione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), del
(6) Per prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali, occorre mantenere adeguati sistemi di controllo negli Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Deroga in materia di raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7 nonché ai capitoli da I a III e ai capitoli da V a VIII dell’allegato II del
a) non siano entrati in contatto con nessun sottoprodotto di origine animale di cui agli articoli 4 e 5 e alle lettere da a) ad e) e da g) a k) dell'articolo 6, paragrafo 1, del
b) ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali.
2. La deroga di cui al primo paragrafo non si applica alle materie prime di origine animale.
Art. 2. Raccolta e trasporto
Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta e il trasporto di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano a condizione che la persona che li consegna o li trasporta:
a) garantisca che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengano consegnati e trasportati in un impianto o in un altro sito autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del
b) tenga un registro delle partite per almeno due anni dalla data della consegna o del trasporto in modo da poterli dimostrare e, su richiesta, lo metta a disposizione dell'autorità competente.
Art. 3. Trattamento, utilizzo ed eliminazione
Gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano:
a) vengano eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica ammessa a norma della
b) vengano trattati in sistemi alternativi autorizzati a condizioni tali da minimizzare il rischio per la salute pubblica e degli animali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
i) i materiali risultanti vanno avviati allo smaltimento in un impianto di incenerimento o di coincenerimento a norma della
ii) i materiali risultanti non vanno utilizzati come materie prime per mangimi o come fertilizzanti organici o ammendanti;
oppure
c) vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali.
Art. 4. Misure di controllo
L’autorità competente adotta i provvedimenti necessari per controllare che gli operatori osservino il presente regolamento.
Art. 5. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007.