Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/05/2003 |
Numero: | 813 |
Sommario |
Art. 1. Deroga in materia di raccolta, trasporto ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano |
Art. 2. Misure di controllo |
Art. 3. Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi al presente regolamento |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.5.E48 - Regolamento 12 maggio 2003, n. 813.
Regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Alla luce del carattere rigoroso di tali requisiti, è necessario prevedere misure transitorie a favore dello Stato membro in modo da accordare alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi. Occorre inoltre sviluppare ulteriormente la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e gli usi alternativi dei sottoprodotti di origine animale, nonché metodi per l'eliminazione di tali sottoprodotti.
(3) Di conseguenza, deve essere concessa allo Stato membro una deroga, come misura temporanea, in modo da consentire a tali stati di autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la normativa nazionale per quanto attiene alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano.
(4) Per prevenire rischi alla salute pubblica e degli animali, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti nello Stato membro durante il periodo di vigenza delle misure transitorie.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Deroga in materia di raccolta, trasporto ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
1. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del
a) fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 infra, assicurino che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non vengano miscelati con materiali di categoria 1 e 2;
b) rispettino gli altri requisiti prescritti dal
2. La miscelazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano con materiali di categoria 1 o 2 può essere tuttavia consentita nel caso in cui il materiale sia avviato all'incenerimento o alla trasformazione in un impianto di categoria 1 o 2 prima dello smaltimento come rifiuti mediante incenerimento, coincenerimento o in discarica conformemente alla legislazione comunitaria.
3. Laddove i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano siano avviati allo smaltimento come rifiuti in una discarica riconosciuta, vengono adottate tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non vengano miscelati con i materiali non trasformati di origine animale di cui agli articoli 4 e 5 e alle lettere da a) a e) e alle lettere da g) a k) dell'articolo 6, paragrafo 1.
Art. 2. Misure di controllo
L'autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori autorizzati di locali e installazioni rispettino le condizioni stabilite all'articolo 1.
Art. 3. Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi al presente regolamento
1. Le autorizzazioni su base individuale concesse dall'autorità competente per la raccolta, il trasporto e l'eliminazione dei prodotti alimentari di origine animale non più destinati al consumo umano vengono immediatamente e definitivamente ritirati a qualsiasi operatore, locale o installazione laddove non siano più soddisfatte le condizioni prescritte dalla presente decisione.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2005 l'autorità competente ritira eventuali autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1.
L'autorità competente concede un riconoscimento finale a norma del
3. Il materiale non conforme ai requisiti di cui al
Art. 4. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2005.